Art. 178 c.p.c. — Controllo del collegio sulle ordinanze

[1]Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio quando la causa e' rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

[2]L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo e' impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. 67 72.

[3]Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

[4]Il reclamo e' presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

[5]Se il reclamo e' presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo e' proposto con ricorso, questo e' comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme ((con il decreto del giudice istruttore)) che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi. 67 72 178

[6]COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. 67 72

[7]COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. 67 72

[8]COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. 67 72

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del numero 4 del terzo comma del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994; - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 199/1990

    Questione inammissibile
    12 aprile 1990

    Va ribadito che la legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare questione di legittimità costituzionale sussiste solo quando la questione concerna disposizioni di legge che lo stesso debba applicare per provvedimenti di sua competenza e negata, invece, quando l'applicazione della norma censurata attenga - come nel caso di specie - alla competenza del Collegio. (Manifesta inammissibilità - perché sollevata da giudice istruttore - della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma cod. proc. civ., nella parte in cui prevede il reclamo al collegio contro le ordinanze emesse dal giudice istruttore in ordine all'ammissibilità e alla rilevanza dei mezzi di prova).

    Art. 178 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 26 novembre 2024. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo e' impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.aggiunto: .

… con ricorso, questo e' comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con tolto: decreto, in calce, aggiunto: il decreto del giudice istruttoretolto: , che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art178 · fonte del testo

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