Cognizione ordinaria
Atto di citazione per l’impugnazione di una delibera condominiale
ex art. 1137 c.c. e art. 163 c.p.c.
Citazione del condomino assente, dissenziente o astenuto contro il condominio, per l’annullamento della delibera contraria alla legge o al regolamento, con i vizi più frequenti già scritti, la mediazione, l’istanza di sospensione, procura in calce e relata.
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Prima della notifica: termine, mediazione, giudice e sospensione
- Art. 1137, secondo comma, c.c.: il termine di trenta giorni è perentorio e decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. La decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge (art. 2966 c.c.): la domanda si propone mediante citazione, che si notifica a norma degli artt. 137 e seguenti (art. 163, primo e ultimo comma), e l’iscrizione a ruolo viene dopo, entro dieci giorni dalla notificazione (art. 165); la citazione va dunque notificata entro i trenta giorni. Per il notificante, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata si intende perfezionata nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione (art. 147, terzo comma) e quella a mezzo del servizio postale al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (art. 149). Il modello non calcola il termine.
- Art. 71-quater disp. att. c.c.: per controversie in materia di condominio si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni di attuazione. Il secondo, il quarto, il quinto e il sesto comma sono stati abrogati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; resta il terzo: al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore secondo quanto previsto dall’art. 5-ter del d.lgs. 28/2010. D.lgs. 28/2010, art. 5, commi 1 e 2: la mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio; l’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Art. 4, comma 1: la domanda di mediazione si deposita presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente, e per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.
- D.lgs. 28/2010, art. 8, comma 2: dal momento in cui la comunicazione della domanda perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta; la parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo. Art. 11: quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo. Il modello non verifica che la domanda di mediazione sia stata depositata e comunicata prima della scadenza dei trenta giorni, né calcola il nuovo termine.
- D.lgs. 28/2010, art. 5, comma 2: il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6; a tale udienza accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale. La legge non prevede che il giudice assegni un termine per depositare la domanda di mediazione: quando procede ai sensi dell’art. 5, comma 2, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile per una sola volta di ulteriori tre mesi, che decorre dalla data di deposito della sua ordinanza (art. 6, commi 2 e 3).
- Mediazione non ancora avviata: senza una domanda di mediazione comunicata, la decadenza non è impedita dall’art. 8, comma 2, e il termine perentorio di trenta giorni dell’art. 1137 lo rispetta soltanto la citazione notificata in tempo. Se all’udienza successiva la condizione di procedibilità non è soddisfatta, la domanda è dichiarata improcedibile quando i trenta giorni sono ormai trascorsi: la domanda di mediazione va depositata subito, presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente (art. 4, comma 1).
- Art. 5-ter: l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi; il verbale al quale è allegato l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, che delibera con le maggioranze dell’art. 1136 c.c. Art. 4, comma 3: il documento con l’informazione sulla mediazione, sottoscritto dall’assistito, deve essere allegato all’atto introduttivo; il modello lo elenca fra i documenti.
- Art. 1137, terzo e quarto comma, c.c.: l’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria; l’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione; per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I del codice di procedura civile (artt. 669-bis e seguenti). Art. 669-bis: la domanda si propone con ricorso al giudice competente; prima dell’inizio della causa di merito, al giudice competente a conoscere del merito (art. 669-ter); in corso di causa, all’istruttore o, se questi non è ancora designato, al presidente (art. 669-quater). Il modello scrive l’istanza nella citazione, che giunge al giudice con l’iscrizione a ruolo (art. 165), e non stabilisce se basti o se occorra un ricorso separato. Art. 669-octies, sesto comma: ai provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell’art. 1137, quarto comma, c.c. non si applicano il termine per l’inizio del giudizio di merito né il primo comma dell’art. 669-novies, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. Art. 5, comma 5, d.lgs. 28/2010: lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari.
- Art. 165: l’attore si costituisce entro dieci giorni dalla notificazione, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l’originale della citazione, la procura e i documenti. Art. 168-bis: il giudice istruttore è designato non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente. Art. 669-sexies: sull’istanza il giudice provvede sentite le parti; quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, fissa l’udienza entro quindici giorni e assegna un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione. Art. 669-terdecies: contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.
- Art. 23: per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, è competente il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. Art. 7, nel testo in vigore: il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro e, qualunque ne sia il valore, per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; davanti a lui la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili (art. 316). Il modello è scritto per il tribunale (art. 9) e non stabilisce come si determini il valore dell’impugnazione di una deliberazione (art. 10).
- Art. 7, nel testo la cui efficacia il registro dei rinvii di Iuspedia fa decorrere dal 31 ottobre 2027: il giudice di pace sarà competente, qualunque ne sia il valore, per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell’art. 71-quater disp. att. c.c. Per gli atti da quella data il modello va riesaminato.
- Art. 281-decies, secondo comma: nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica (art. 50-ter) il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti del primo comma; per quella strada serve il ricorso del procedimento semplificato, non questa citazione. Se ricorrono i presupposti del primo comma per tutte le domande, il giudice può disporre la prosecuzione nel rito semplificato (art. 171-bis).
- Art. 163-bis: tra la notificazione e l’udienza devono intercorrere almeno centoventi giorni liberi, centocinquanta se il luogo della notificazione è all’estero; l’udienza va scelta fra i giorni fissati dal presidente del tribunale per la prima comparizione (art. 163). Art. 164: la citazione è nulla, fra l’altro, se il termine a comparire è inferiore a quello di legge o se manca l’avvertimento del n. 7 dell’art. 163. Art. 171-ter: le memorie integrative si depositano almeno quaranta, venti e dieci giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza.
- Nullità: il codice civile regola l’annullamento delle deliberazioni (art. 1137) e, per i vizi della convocazione, l’annullabilità (art. 66, terzo comma, disp. att.); nel capo sul condominio non c’è una norma che dica quando una deliberazione sia nulla. Se chiedi l’accertamento della nullità, le ragioni le scrivi tu: il modello non le qualifica e non stabilisce se la domanda sia soggetta al termine di trenta giorni.
- Art. 1136 c.c.: le note di aggiornamento all’articolo nel testo vigente riportano leggi speciali che, per alcuni interventi (per esempio quelli di recupero relativi a un unico immobile composto da più unità immobiliari), derogano alle sue maggioranze: verifica quale maggioranza valga per la deliberazione impugnata.
- D.P.R. 115/2002: il valore, determinato senza tener conto degli interessi, va dichiarato nelle conclusioni dell’atto introduttivo (art. 14, comma 2); per i processi civili di valore indeterminabile il contributo è quello dell’art. 13, comma 1, lettera d); se la parte omette di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo, il contributo è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis). Fermi i casi di esenzione, la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge (art. 14, comma 3.1).
- Il modello presuppone un condominio con amministratore, convenuto in persona dell’amministratore pro tempore (art. 1131 c.c.); quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria (art. 1129, primo comma). Restano fuori l’impugnazione delle deliberazioni di società e associazioni, l’impugnazione del regolamento (art. 1138, terzo comma) e l’opposizione al decreto ingiuntivo per i contributi condominiali.
- Il modello non calcola termini, valore della causa né contributo unificato e non attesta notificazioni eseguite.
Ambito e revisione
Citazione del condomino assente, dissenziente o astenuto per l’annullamento della delibera contraria alla legge o al regolamento (art. 1137 c.c.), contro il condominio in persona dell’amministratore: vizi di convocazione, quorum, materia estranea, spese, nullità, mediazione conclusa, in corso o da avviare, sospensione. Non copre il giudice di pace, il condominio senza amministratore, le delibere di società e associazioni. Non calcola termini, valore né contributo unificato.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice civile, art. 1137 (impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea) ↗
- Codice civile, art. 1136 (costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni) ↗
- Codice civile, art. 1131 (rappresentanza) ↗
- Codice civile, art. 1130 (attribuzioni dell’amministratore) ↗
- Codice civile, art. 1135 (attribuzioni dell’assemblea dei condomini) ↗
- Codice civile, art. 1123 (ripartizione delle spese) ↗
- Codice civile, art. 1120 (innovazioni) ↗
- Codice civile, art. 1129 (nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore) ↗
- Codice civile, art. 2966 (cause che impediscono la decadenza) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.c., art. 66 (convocazione dell’assemblea) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.c., art. 68 (tabelle millesimali) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.c., art. 71-quater (controversie in materia di condominio) ↗
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5 (condizione di procedibilità) ↗
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5-ter (l’amministratore in mediazione) ↗
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 6 (durata della mediazione) ↗
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 8 (la domanda di mediazione impedisce la decadenza) ↗
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 11 (termine per la domanda giudiziale dopo la mediazione) ↗
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 4 (deposito della domanda e informativa dell’avvocato) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (importi del contributo unificato) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 14 (dichiarazione di valore) ↗