Corte costituzionale

Sentenza n. 253/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/06/1994 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies

del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 6

ottobre 1993 dal Tribunale di Aosta, il 15 luglio 1993 dal Tribunale

di Bologna, il 3 novembre 1993 dal Tribunale di Roma ed il 22

dicembre 1993 dal Tribunale di Verona, rispettivamente iscritte ai

nn. 744 e 782 del registro ordinanze 1993 ed ai nn. 27 e 144 del

registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993, e nn. 4, 7 e

13, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Berna Sassoli dei Bianchi Delia,

di Suozzi Rosanna e dell'I.N.A.I.L.;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore

Cesare Ruperto;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento di reclamo avverso il decreto

con cui il giudice designato alla trattazione di una domanda di

provvedimento d'urgenza aveva respinto la richiesta, il Tribunale di

Aosta, con ordinanza emessa il 6 ottobre 1993, ha sollevato, in

relazione agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 669-terdecies, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in

cui non ammette la reclamabilità del provvedimento di rigetto della

domanda cautelare.

Osserva il giudice a quo come il dettato normativo consenta il

reclamo del solo provvedimento di accoglimento, così riconoscendo

esclusivamente al soggetto passivo la possibilità del controllo

giurisdizionale dell'ordinanza. Né tale limite potrebbe dirsi

superato dalla previsione dell'art. 669-septies che consente la

riproponibilità della domanda quando si verifichino mutamenti dei

presupposti di fatto e di diritto, restando comunque esclusa la

possibilità del riesame da parte del giudice in mancanza di tali

condizioni. In tal modo si determinerebbe un trattamento

irrazionalmente sperequato per posizioni processuali omogenee, con

violazione del diritto di difesa.

2.1. - Nel corso di analogo procedimento, il Tribunale di Bologna,

con ordinanza emessa il 15 luglio 1993, ha sollevato la medesima

questione di legittimità costituzionale, osservando inoltre come non

siano reclamabili, oltre ai provvedimenti di rigetto in argomento,

neppure quelli che revochino le misure già concesse, o respingano

l'istanza di revoca o modifica, né quelli resi in sede di modifica

ex art. 669-decies che diminuiscano la portata della tutela in

precedenza accordata.

Precisa il Tribunale remittente che il punto centrale della

censura risiede nella omessa previsione di un vero e proprio

strumento di gravame in favore dell'attore che si sia visto

respingere la domanda, strumento viceversa apprestato per il

convenuto in caso di accoglimento della stessa.

Non vi sarebbe differenza alcuna tra la situazione di chi subisce

gli effetti di un provvedimento cautelare e chi debba sopportare uno

stato di cose assunto come lesivo dei propri diritti, rimasto

immutato a causa del rigetto del richiesto provvedimento.

Sia l'accoglimento che il rigetto, insomma, sarebbero il frutto di

una attività giurisdizionale omogenea, sì che non appare

ragionevole e risulta viceversa compressiva del diritto di difesa la

differenziazione dell'impugnazione avverso tale attività secundum

eventum litis.

2.2. - Si è costituita dinanzi a questa Corte la parte privata

resistente nel procedimento di reclamo a quo chiedendo la

declaratoria di infondatezza. Premette la difesa che, secondo parte

della dottrina, l'ordinanza di rigetto per motivi diversi

dall'incompetenza preclude la riproposizione dell'istanza solo quando

questa sia fondata sulle stesse ragioni di fatto o di diritto fatte

valere nel primo procedimento, onde l'agevole prospettazione di nuove

ragioni e la facilità di utilizzazione di nuove prove consentiranno

sempre di superare tale limitata efficacia preclusiva.

Quest'ultima sarebbe così "evanescente" da risultare giustificata

sia alla luce della sostanziale differenza tra la situazione di chi

vuole mutare lo status quo e quella - contrapposta - di chi veda

mutato il proprio status precedente, sia dell'esigenza di evitare che

il processo cautelare divenga un reclamo pressoché continuo ed

illimitato.

Quanto all'invocato art. 24 si osserva in memoria come la

previgente normativa sia risultata indenne dalla sanzione

dell'incostituzionalità, sì che la mancata previsione del reclamo

in quanto tale non sarebbe causa di violazione del diritto di difesa.

3.1. - Il Tribunale di Roma, adito in sede di reclamo avverso

un'ordinanza di diniego di provvedimento d'urgenza resa dal Pretore

di Roma in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 3

novembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 669-terdecies, primo e quinto comma, per contrasto con gli

artt. 3, 24, primo comma, e 101 della Costituzione, argomentando

secondo profili analoghi ai precedenti.

Il giudice a quo insiste sulla "non ragionevole dotazione di più

ampia strumentazione processuale" per le parti che resistono in

giudizio e sulla "non giustificabile dissimmetria delle occasioni

processuali nelle quali far valere un'istanza".

Alle prospettazioni già fatte proprie dagli altri tribunali

remittenti, il Tribunale di Roma aggiunge l'ulteriore dubbio di

legittimità relativo all'art. 101 della Costituzione.

La norma impugnata consentirebbe infatti "che si accumulino sul

giudice di primo grado e incidano sul suo convincimento ..differenti

opportunità delle parti di ottenere da un giudice diverso solo

pronunzie sfavorevoli al diritto cautelato".

3.2. - Si sono costituite nel giudizio dinanzi a questa Corte la

parte privata ricorrente nel giudizio a quo chiedendo la declaratoria

di illegittimità costituzionale, nonché l'I.N.A.I.L. (in quel

giudizio convenuto) affermando la conformità al precetto

costituzionale della norma denunciata.

4.1. - Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 22 dicembre 1993,

adito in riforma di un provvedimento di rigetto di sequestro

giudiziario, ha infine riproposto la questione in argomento,

richiamando le perplessità, quasi unanimi, della dottrina su tale

limitazione, nonché le considerazioni svolte nell'ordinanza di

rimessione del Tribunale di Bologna.

Il giudice a quo dà altresì atto di alcuni orientamenti

favorevoli alla ratio della norma impugnata, in quanto volta a

reprimere la proliferazione dei reclami e rientrante nella

discrezionalità del legislatore. Peraltro il Tribunale, pur

affermando di aderire a quest'ultima tesi, ritiene di dover sollevare

la questione proprio in ragione del dibattito in corso sul problema

"lambi'to da sufficienti margini di dubbio".

Infatti il provvedimento cautelare è destinato a restare fermo in

assenza di un mutamento delle circostanze di fatto e di diritto, né

la "debolezza intrinseca" del meccanismo preclusivo sarebbe idoneo a

garantire la parità di tutela, per la quale deve risultare

indifferente l'esito della lite. Invece la parte che si sia vista

rigettare la domanda, non può dolersi con altro giudice

dell'asserita erronea valutazione delle proprie ragioni, mentre nel

caso inverso è possibile la "ripetuta valutazione della sussistenza"

delle condizioni per la concessione della tutela. Considerato in diritto

1. - I giudici a quibus denunciano l'illegittimità costituzionale

dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, in quanto,

nel limitare la possibilità di reclamo al solo provvedimento

concessivo della tutela cautelare, con esclusione dell'ordinanza che

abbia invece rigettato la relativa domanda, si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento

tra il soggetto inciso dalla misura cautelare, che può ottenere un

riesame del provvedimento, ed il soggetto che si sia visto respingere

la richiesta; b) con l'art. 24 della Costituzione perché il

ricorrente-soccombente sarebbe sacrificato nel proprio diritto di

agire, limitato alla sola facoltà di riproporre la domanda in caso

di mutamento delle circostanze di fatto e di diritto. In particolare,

poi, il Tribunale di Roma prospetta un ulteriore profilo di contrasto

con l'art. 101 della Costituzione, ravvisabile nel fatto che le

diverse opportunità offerte alle parti potrebbero condizionare il

convincimento del giudice, orientandone la decisione in un senso

piuttosto che in un altro.

I giudizi, per l'identità del petitum, possono essere riuniti e

decisi con un'unica sentenza.

2.1. - La questione è fondata.

Con la legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti

urgenti per il processo civile, il legislatore ha, tra l'altro,

introdotto una nuova ed unitaria disciplina del procedimento

cautelare, sollecitata dall'esigenza (si veda in proposito la

Relazione all'aula della Commissione giustizia del Senato, comunicata

alla Presidenza il 23 febbraio 1990 pag. 25, n. 12) di evitare che, a

fronte di una crescente domanda di provvedimenti implicanti

cognizione sommaria, le differenze strutturali fra i vari

procedimenti e le lacune delle rispettive discipline si traducessero

in una abnorme ampiezza dei confini delle opzioni ermeneutiche sulla

ricostruzione di queste ultime e sui relativi àmbiti di

applicabilità.

D'altronde, come questa Corte ha avuto occasione di notare con

riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.

(sentenza n. 190 del 1985), la disponibilità di misure cautelari

costituisce espressione precipua del "principio per il quale la

durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha

ragione"; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della

stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle

misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative,

giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina che assicuri i

requisiti propri (e minimi) imposti al modello processuale dalle

garanzie di cui al sistema costituito dagli artt. 3 e 24 della

Costituzione, in tema di contraddittorio, di obbligo di motivazione

e, per quanto qui interessa, di posizione delle parti nell'esercizio

dei rispettivi diritti.

2.2. - Ora, in un processo come quello civile, in cui per

definizione le parti si contrappongono in posizione paritaria, il

principio sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione,

implica necessariamente la piena uguaglianza delle parti stesse

dinanzi al giudice ed impone al legislatore di disciplinare la

distribuzione di poteri, doveri ed oneri processuali secondo criteri

di pieno equilibrio.

L'equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali esperibili

dalle parti (salvo che la particolarità di tutela della situazione

dedotta in giudizio, come una disparità delle condizioni materiali

di partenza, giustifichi una disciplina differenziata: cfr. ad es.

sentenza n. 134 del 1994) è in un rapporto di necessaria

strumentalità con le garanzie di azione e di difesa sancite

dall'art. 24 della Costituzione, sì che una distribuzione

squilibrata dei mezzi di tutela, riducendo la possibilità di una

delle parti di far valere le proprie ragioni, condiziona

impropriamente in suo danno ed a favore della controparte l'andamento

e l'esito del processo.

2.3 - Ebbene, con l'art. 669-decies il legislatore, nel suo

discrezionale apprezzamento della struttura del processo, ha inteso

ridurre il regime di stabilità dei provvedimenti cautelari,

introducendo il controllo sugli stessi attraverso la previsione della

revocabilità e modificabilità da parte del giudice istruttore della

causa di merito. In aggiunta a tale previsione, la norma impugnata

ammette il reclamo contro i provvedimenti concessivi della misura

richiesta.

La revisio prioris instantiae, in cui si concreta detto reclamo -

il quale consente, da parte di un giudice diverso e collegiale, il

controllo sugli errores in procedendo e in iudicando eventualmente

commessi dal giudice della cautela - è invece negata alla parte che

subisca la situazione assunta come lesiva del proprio diritto e che

abbia richiesto senza successo una cautela anticipatoria o

conservativa. Si realizza così un'amputazione del diritto di difesa,

in quanto si attribuisce maggiore possibilità di far valere le

proprie ragioni a chi resiste alla richiesta di provvedimento

cautelare rispetto a chi tale richiesta propone. E ciò non ha

giustificazione di sorta, giacché le due parti si trovano, nei

confronti dell'ordinamento processuale, in posizione simmetricamente

equivalente. Infatti il provvedimento, positivo o negativo che sia,

incide comunque sulla sfera personale o patrimoniale di entrambe le

parti, arrecando pregiudizio agli interessi dell'una o dell'altra in

misura non valutabile astrattamente; né vi è possibilità logica di

ritenere a priori più probabile il fondamento giuridico dei

provvedimenti di rigetto rispetto a quelli di accoglimento.

Lo squilibrio che la norma impugnata introduce tra i poteri

processuali delle parti nel procedimento cautelare non può

ragionevolmente ricondursi neppure a un'asserita differenza tra la

situazione determinata dal provvedimento positivo e quella che

consegue al provvedimento di rigetto per il fatto che solo il primo

determina un mutamento della situazione preesistente. Ed invero

l'istanza cautelare può essere diretta non soltanto ad ottenere un

mutamento della situazione di fatto, ma anche ad evitare che tale

mutamento si verifichi.

D'altronde la situazione di fatto esistente tra le parti appare

inidonea, di per sé, a giustificare qualsivoglia privilegio

processuale, essendo il processo diretto appunto a verificare ed

eventualmente a ripristinare la conformità di essa al diritto.

Prestare una considerazione privilegiata allo status quo, sarebbe

quindi contrario alla stessa garanzia della tutela giurisdizionale

dei diritti.

2.4. - La sperequazione determinata dalla reclamabilità dei soli

provvedimenti che concedono il provvedimento cautelare non può

nemmeno considerarsi compensata dal fatto che, a norma dell'art.

669-septies, primo comma, il provvedimento negativo non preclude la

riproposizione dell'istanza di provvedimento cautelare quando si

verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove

ragioni di fatto e di diritto.

È evidente infatti che tra i due rimedi non vi è rapporto di

equivalenza in termini di garanzia, posto che sul reclamo di cui

all'art. 669-terdecies è chiamato a decidere un giudice diverso da

quello che ha pronunziato il provvedimento impugnato, mentre la

riproposizione dell'istanza ai sensi dell'art. 669-septies si rivolge

al medesimo giudice che ha già respinto la richiesta di misura

cautelare. E l'alterità del giudice dell'impugnazione rappresenta -

secondo l'ordinamento, ma anche secondo il comune sentire - un

fattore di maggior garanzia.

A tale rilievo - di per sé decisivo - deve aggiungersi la

considerazione dei limiti di ammissibilità che pur sempre l'articolo

669-septies pone alla riproposizione dell'istanza, così escludendo

che lo stesso giudice possa comunque pronunziarsi nuovamente su una

domanda riproposta negli identici termini e in costanza della

medesima situazione di fatto, al fine di eliminare un proprio

eventuale precedente errore. Limiti, codesti, la cui presenza

contribuisce a rendere ancor più grave la indicata sperequazione, la

quale non potrebbe non produrre i suoi effetti anche per tutto il

corso del giudizio di merito (ove instaurato dopo il provvedimento di

rigetto della domanda cautelare ante causam), risolvendosi, sempre in

mancanza di nuove prospettazioni e di sopravvenute circostanze, nella

definitiva perdita del potere di chiedere la tutela cautelare dei

diritti che si assumono lesi.

In altre parole e conclusivamente, va osservato che i rimedi della

reclamabilità e della riproponibilità (nei limiti sopra esposti)

dell'istanza cautelare operano su piani diversi, non sovrapponibili

ma complementari, sì che la disponibilità del secondo non esclude

la necessità di riconoscere la funzione di riequilibrio dei poteri

delle parti, propria del primo.

3. - Con l'accoglimento della prospettazione fondata sulla

violazione del principio della parità di trattamento nell'esercizio

del diritto di agire e difendersi in giudizio, ai sensi dell'art. 3

correlato con l'art. 24, resta assorbita la censura riferita all'art.

101 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte

in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza

con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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