Cautelari

Reclamo contro il provvedimento cautelare

ex art. 669-terdecies c.p.c.

Ricorso al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. contro l’ordinanza che concede o nega un provvedimento cautelare o possessorio: tempestività e giudice del reclamo, motivi numerati, circostanze sopravvenute, istanza di sospensione dell’esecuzione, conclusioni di revoca, modifica o concessione della misura.

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Prima del deposito e dopo: termine, udienza, sospensione

  • Art. 669-terdecies, primo comma: contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il modello non calcola il termine e non verifica la data indicata.
  • Art. 669-terdecies, secondo comma: il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato; quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d’appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d’appello più vicina. La norma non dice a chi si reclami contro i provvedimenti di istruzione preventiva del giudice di pace (art. 695 parla ancora del «conciliatore»): il modello non li copre.
  • Art. 669-terdecies, terzo e quinto comma, e artt. 737 e 738: il procedimento è disciplinato dagli artt. 737 e 738; il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio; il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il reclamo si propone dunque con ricorso: i provvedimenti in camera di consiglio si chiedono con ricorso al giudice competente (art. 737), e il termine per la decisione decorre dal deposito del ricorso. La legge non dice come e in che termine si notifichino ricorso e decreto di fissazione dell’udienza: il modello rinvia a quanto dispone il decreto.
  • Art. 669-terdecies, quarto comma: le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento; il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti; non è consentita la rimessione al primo giudice.
  • Art. 669-terdecies, sesto comma: il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.
  • Art. 669-quaterdecies: le disposizioni sul procedimento cautelare in generale si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V del capo (sequestro; denuncia di nuova opera e di danno temuto; provvedimenti d’urgenza) nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali; ai provvedimenti di istruzione preventiva si applica l’art. 669-septies. Art. 703, terzo comma: l’ordinanza che accoglie o respinge la domanda di reintegrazione o di manutenzione nel possesso è reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies.
  • Art. 695: il presidente del tribunale provvede sull’istanza di istruzione preventiva con ordinanza non impugnabile. Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale annotate in calce agli artt. 669-quaterdecies e 695 aprono il reclamo contro il rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova degli artt. 692 e 696 (Corte cost. n. 144 del 2008) e contro il rigetto del ricorso per la consulenza tecnica preventiva dell’art. 696-bis (n. 202 del 2023), non contro l’ordinanza che li ammette. Art. 699: l’istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzione o la sospensione del giudizio, e il giudice provvede con ordinanza; se il reclamo valga anche contro questa ordinanza le dichiarazioni annotate non lo dicono.
  • Art. 669-octies, primo, secondo e terzo comma: se il collegio concede prima della causa un provvedimento che non anticipa gli effetti della sentenza (per esempio un sequestro), l’ordinanza di accoglimento deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito; in mancanza, il termine è di sessanta giorni e decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. I provvedimenti d’urgenza, quelli emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto, la sospensione delle delibere assembleari dell’art. 1137, quarto comma, c.c. e gli altri anticipatori non lo richiedono, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito (sesto comma). Art. 669-novies: se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio, o dopo l’inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
  • Art. 703, quarto comma: nei procedimenti possessori, se richiesto da una delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.
  • Artt. 669-septies e 669-octies: con l’ordinanza di incompetenza o di rigetto pronunciata prima dell’inizio della causa di merito il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare, e la condanna è immediatamente esecutiva; quando emette prima dell’inizio della causa uno dei provvedimenti anticipatori del sesto comma dell’art. 669-octies, provvede sulle spese. Negli altri casi la legge non dice quando si liquidano le spese della cautela: il modello le chiede con la decisione del merito, e per possessori, istruzione preventiva e altri cautelari non indica il momento.
  • Art. 669-septies, primo comma: l’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze e vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Art. 669-decies: salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare; quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’art. 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare alle stesse condizioni.
  • Art. 669-undecies: con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni.
  • Art. 83, ultimo comma: la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa. Il modello non stabilisce se il reclamo sia un grado: la procura in calce lo copre comunque. Art. 170, primo comma: dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. L’art. 669-terdecies non regola la notificazione del reclamo: se indichi il difensore costituito nella prima fase, la relata indirizza la notificazione a lui, ed è una scelta da verificare sul caso.
  • Art. 196-quater disp. att.: il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
  • D.P.R. 115/2002: il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile (art. 13, comma 3) ed è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (art. 13, comma 1-bis); il valore, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo (art. 14, comma 2); se manca, il processo si presume del valore indicato all’art. 13, comma 1, lettera g) (art. 13, comma 6); se la parte omette di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio, il contributo è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis). Il modello non stabilisce quale misura valga per il reclamo, né se il contributo sia dovuto.
  • Il modello non calcola termini, somme né contributo unificato, non verifica la tempestività del reclamo e non attesta notificazioni eseguite.

Ambito e revisione

Ricorso contro l’ordinanza che concede o nega un sequestro, un provvedimento d’urgenza, una denuncia di nuova opera o di danno temuto, una misura possessoria o un altro cautelare, o che respinge l’istruzione preventiva: giudice del reclamo, termine, motivi numerati, fatti sopravvenuti, sospensione dell’esecuzione, revoca, modifica o concessione della misura. Non copre l’ordinanza di incompetenza, il giudice di pace né la revoca dell’art. 669-decies. Non calcola termini né contributo unificato.

Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.

Altre fonti consultate

Iuspedia

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