Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1998 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.

669-terdecies, commi 1 e 4, e 669-septies, comma 3, del codice di

procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1997

dal tribunale di Modena sul reclamo proposto dalla Nuova Siria s.n.c.

contro Rossi Olinto ed altra, iscritta al n. 375 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento di reclamo avverso un ordinanza

pretorile che aveva disposto il rigetto del provvedimento cautelare,

con compensazione delle spese giudiziali, il tribunale di Modena,

adito dalla parte vincitrice avverso la sola statuizione delle spese,

con ordinanza emessa il 26 febbraio 1997, ha sollevato - in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale:

1) dell'art. 669-terdecies, comma 1, cod. proc. civ., nella parte

in cui, stabilendo che è ammesso reclamo contro lrquote ordinanza

con la quale è stato concesso o rigettato un provvedimento

cautelare, non prevede altresì la reclamabilità del provvedimento

con il quale siano state compensate le spese del procedimento

cautelare;

2) dell' art. 669-terdecies, comma 4, cod. proc. civ., nella

parte in cui non stabilisce che sul reclamo il collegio pronuncia

ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica, o revoca

il provvedimento cautelare, "ovvero la compensazione delle spese del

procedimento cautelare";

3) "in alternativa", dell'art. 669-septies, comma 3, cod. proc.

civ., nella parte in cui non stabilisce l'opponibilità del

provvedimento ex art. 645 cod. proc. civ., oltre che in caso di

condanna alle spese anche in quello di compensazione delle stesse.

A parere del giudice a quo, sarebbe esclusa "per diritto vivente"

l'ammissibilità di un reclamo contro la sola statuizione sulle spese

(non congiunto cioè ad un reclamo del provvedimento cautelare), ed

inoltre la opponibilità ex art. 645 cod. proc. civ. della condanna

alle spese, prevista dal successivo art. 669-septies, comma 3, non

potrebbe estendersi analogicamente alla compensazione delle spese

stesse. Tale ultima notazione renderebbe rilevante, "almeno

indirettamente", la questione di legittimità costituzionale del

citato art. 669-septies, la cui eventuale addizione nel senso

richiesto consentirebbe di superare i dubbi di legittimità

costituzionale concernenti la non reclamabilità del provvedimento

che ha compensato le spese.

Osserva il rimettente che la lacuna normativa da lui individuata

comporterebbe una duplice irragionevolezza, sul piano sostanziale e

su quello processuale: sia la condanna alle spese sia la

compensazione delle stesse "negano la sussistenza di diritti

soggettivi e importano diminuzioni patrimoniali"; entrambe sono poi

"contenute in una statuizione di natura decisoria e destinata a

diventare definitiva".

Sarebbe altresì ravvisabile una disparità di trattamento

(incompatibile con il principio di equivalenza dei mezzi processuali

dalla stessa Corte costituzionale affermato) tra la posizione della

parte vincitrice nel merito ma insoddisfatta dalla compensazione

delle spese, priva di qualsiasi rimedio impugnatorio, e quella della

parte insoddisfatta dalla condanna alle spese, che invece disporrebbe

pur sempre del citato rimedio dell'opposizione ex art. 645 cod.

proc. civ. Considerato in diritto

1. - Secondo il tribunale di Modena, l'art. 669-terdecies, commi 1

e 4, cod. proc. civ. risulterebbe lesivo degli artt. 3 e 24 della

Costituzione, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza e della

disparità di trattamento nonché con riferimento al principio

dell'equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali, in quanto

non prevede l'esperibilità del reclamo avverso l'ordinanza resa ante

causam, con la quale, nel negare il provvedimento cautelare, si

dichiari altresì la compensazione delle spese giudiziali. La censura

è correlativamente estesa all'omessa previsione, tra i poteri del

collegio che decide sul reclamo ai sensi del citato comma 4, della

possibilità di confermare o modificare il provvedimento anche in

ordine alla compensazione delle spese.

Il giudice a quo lamenta in sostanza il difetto di un'autonoma

reclamabilità del provvedimento con riguardo alla compensazione

delle spese, e censura "in alternativa" - ma prospettando in effetti

una ipotesi subordinata - l'art. 669-septies, comma 3, cod. proc.

civ., nella parte in cui non estende anche alla declaratoria di

compensazione delle spese giudiziali l'opponibilità della condanna

alle spese stesse.

2. - La censura concernente l'art. 669-septies, comma 3, cod. proc.

civ. è manifestamente inammissibile.

Il giudice a quo, infatti, si trova a dover decidere in sede di

reclamo e non già di opposizione, e si duole quindi di un deficit di

tutela in un àmbito processuale diverso da quello introdotto dalla

norma impugnata. Donde l'irrilevanza della questione.

3.1. - Riferita la censura - che il giudice a quo motiva

unitariamente, prendendo in contemporanea considerazione le due norme

denunciate - al solo art. 669-terdecies, diventa agevole osservare

che non è configurabile una disparità di trattamento fra le parti

del processo, le quali astrattamente sono poste sullo stesso piano

con riguardo al problema della reclamabilità del provvedimento

emesso dal giudice cautelare di primo grado.

3.2. - Né può dirsi che, se interpretata nel senso - accolto dal

rimettente, in contrasto peraltro con la prevalente dottrina e con

parte della giurisprudenza - dell'irreclamabilità della (sola)

compensazione delle spese processuali, la norma sia irragionevole.

Al contrario, essa sarebbe da considerare del tutto coerente con quel

sistema dalla cui ricostruzione, nei sensi appresso indicati, detta

irreclamabilità discenderebbe.

3.2.1. - Attraverso l'istituto del reclamo il legislatore ha inteso

introdurre, secondo quanto più volte rilevato da questa Corte (cfr.,

da ultimo, sentenza n. 421 del 1996), un generale mezzo di controllo

dell'operato del giudice della cautela, affidato a un giudice diverso

e collegiale.

Quest'ultimo è quindi investito del complessivo contenuto della

domanda cautelare ed è titolare dei medesimi poteri conferiti al

primo giudice; per cui il giudizio che s'instaura a séguito del

reclamo è destinato a svolgersi sull'intero thema decidendum oggetto

del procedimento cautelare, del quale il momento del reclamo

costituisce la prosecuzione. L'integrale devoluzione della

controversia al giudice collegiale implica che il provvedimento da

questi adottato venga a sostituire del tutto quello reclamato, e

comporta altresì che il secondo giudice non sia limitato, nella

propria cognizione e nella dotazione degli strumenti decisori, dai

motivi dedotti dalle parti reclamanti. Con la conseguenza che sarebbe

inconfigurabile un giudizio di reclamo circoscritto ad un solo punto

della decisione secondo l'ottica propria del giudizio di

impugnazione, qual è viceversa quella sottesa alla prospettazione. E

dunque contrasterebbe con la logica stessa dell'istituto un

intervento additivo che lo piegasse alle caratteristiche del doppio

grado distogliendolo da quelle, sue tipiche, che lo connotano quale

sviluppo ulteriore - seppure in una sede diversa - dell'unico

procedimento cautelare. Se non è possibile scindere un profilo del

provvedimento per farne il solo oggetto della modifica o della

revoca, deve a fortiori escludersi che possa normativamente isolarsi

a tal fine il capo concernente la compensazione delle spese per

renderlo reclamabile autonomamente prescindendo dal merito.

3.2.2. - Che se poi si volesse invece muovere dalla diversa

premessa interpretativa, secondo cui riveste carattere impugnatorio

il rimedio previsto dall'art. 669-terdecies, comma 1, così come

risulta a seguito della sentenza di questa Corte n. 253 del 1994,

allora verrebbe meno ogni ragione per non condividere l'avviso

espresso - nell'unico precedente sinora reso in materia - dal giudice

della legittimità, secondo cui la parte rimasta anche parzialmente

soccombente in ordine alla pronuncia accessoria sulle spese ha a

disposizione il mezzo del reclamo (Cass. 27 settembre 1996, n. 8516,

che solo in ragione di ciò ha dichiarato inammissibile il ricorso

straordinario ex art. 111 della Costituzione). Ma così resterebbe

eliso il problema stesso che sta alla base della sollevata questione

di costituzionalità.

3.3. - La norma, comunque interpretata, non viola neppure l'art.

24 della Costituzione, poiché la compensazione delle spese

giudiziali - affidata, per regola generale, alla sussistenza di

giusti motivi - non rappresenta in alcun modo ostacolo alla difesa

dei propri diritti.

Del resto il rimettente, senza negare ciò, adduce a sostegno del

prospettato dubbio d'incostituzionalità una ragione tutt'affatto

diversa, riportando il rilievo di questa Corte, secondo cui

"l'equivalenza dell'attribuzione di mezzi processuali esperibili

dalle parti è in un rapporto di necessaria strumentalità con la

garanzia di azione e difesa sancite dall'art. 24 (sentenza n. 253 del

1994)". Ma omette di considerare che tale argomento veniva utilizzato

per trarne la conseguenza che una distribuzione squilibrata dei mezzi

di tutela, riducendo la possibilità di una delle parti di far valere

le proprie ragioni, condiziona impropriamente a danno di essa e a

favore della controparte l'andamento del processo. Il che non si

verifica invece nella presente specie, essendo unico per tutte le

parti il sistema di reclamabilità previsto dalla denunciata

normativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 669-terdecies, commi 1 e 4, del codice di procedura civile,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

tribunale di Modena con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 669-septies, comma 3, del

codice di procedura civile, contestualmente sollevata dallo stesso

tribunale in riferimento ai medesimi articoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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