Corte costituzionale

Sentenza n. 501/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1995 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies

cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1994

dal Tribunale di Lanusei, sul reclamo proposto da Chillotti Angela

nei confronti di Chillotti Antonio, iscritta al n. 372 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il reclamo avverso il

provvedimento pretorile di rigetto della tutela possessoria, il

Tribunale di Lanusei ha sollevato, con ordinanza emessa il 29

settembre 1994, questione di legittimità costituzionale, in

relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art.

669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui non

prevede la reclamabilità dell'ordinanza di rigetto dell'interdetto

possessorio.

Premette il giudice a quo che parte della giurisprudenza e della

dottrina esclude la reclamabilità dei provvedimenti possessori

interdittali, in quanto nega l'applicabilità ai procedimenti

possessori degli artt. 669-ter, quater, septies, octies e terdecies

cod. proc. civ., sulla base di una restrittiva lettura dell'art. 703,

secondo comma, cod. proc. civ.

Il remittente dichiara peraltro di aderire all'opposto orientamento

- che tale reclamabilità viceversa ammette - in ragione delle

incongruenze e delle lacune nel dettato normativo, alle quali

condurrebbe la tesi di cui sopra. In particolare sembra al Tribunale

condivisibile l'opzione interpretativa che seleziona, tra le norme

richiamate dall'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ., solo quelle

compatibili con la peculiare funzione dei provvedimenti possessori,

ritenendo applicabili soltanto queste. Secondo tale ricostruzione,

sarebbe perciò esclusa l'applicabilità degli artt. 669-octies e

novies cod. proc. civ., mentre sarebbe da ammettere la reclamabilità

al Collegio dei provvedimenti concessivi della richiesta tutela.

Tuttavia, poiché questa Corte, con sentenza n. 253 del 1994, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies

nella parte in cui non ammette il reclamo anche avverso l'ordinanza

che ha rigettato il provvedimento cautelare, e poiché la tutela

possessoria è diversa, quanto a natura e funzione, da quella

cautelare, dal momento che ha ad oggetto una situazione fattuale e

non già una posizione giuridica soggettiva, e difetta altresì del

caratteristico connotato di strumentalità, il giudice a quo esclude

che la citata sentenza possa essere estesa in via analogica agli

esiti del procedimento possessorio.

Ne conseguirebbe un difetto di tutela del ricorrente in possessorio

che si sia visto rigettare la domanda. Varrebbero a tal proposito le

stesse considerazioni a suo tempo svolte da questa Corte

sull'eguaglianza delle parti nel processo civile: anche nel

procedimento introdotto dalle domande di reintegrazione o

manutenzione le parti si collocano in posizioni simmetricamente

equivalenti nei confronti dell'ordinamento, onde la previsione di un

reclamo secundum eventum litis si risolverebbe in una compressione

del principio di parità di trattamento e della garanzia ex art. 24

della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Lanusei, con riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte

in cui tale norma, come integrata dalla sentenza di questa Corte n.

253 del 1994, tuttora escluderebbe la reclamabilità dell'ordinanza

che ha rigettato la domanda di provvedimento possessorio.

2. - La questione è infondata.

Nella premessa del ragionamento del Tribunale remittente si annida

evidente un paralogismo: il giudice a quo s'interroga sulla portata e

l'ampiezza della pronuncia n. 253 del 1994 di questa Corte, che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies

cod. proc. civ. "nella parte in cui non ammette il reclamo ivi

previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la

domanda di provvedimento cautelare". E - osservato che "nella

motivazione della sentenza non pare rinvenibile alcun riferimento,

neppure indiretto, al procedimento possessorio e che il dictum della

Corte costituzionale non è assoggettabile ad interpretazioni

estensive o analogiche" - esclude che la pronuncia stessa sia

riferibile anche ai provvedimenti possessori, i quali per opinione

pressoché unanime non hanno "natura e funzione cautelare". Di qui il

sospetto d'incostituzionalità "dell'art.

669-terdecies nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto

anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di

provvedimento possessorio", atteso che valgono anche con riguardo al

procedimento possessorio le stesse considerazioni svolte dalla Corte

costituzionale nel pervenire alla pronuncia additiva contenuta nella

sentenza n. 253 del 1995.

Ora, è evidente che - una volta superati i dubbi sulla

reclamabilità dei provvedimenti possessori interdittali, attraverso

una corretta interpretazione del sistema normativo quale esso si

presenta dopo l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n.

353, e una volta quindi ritenuto applicabile nella specie, per via

del richiamo operato dal nuovo testo dell'art. 703, secondo comma,

cod. proc. civ., anche l'art. 669-terdecies - la norma in questo

contenuta non può non avere la stessa portata risultante dalla

pronuncia additiva sopra indicata.

Questa Corte, invero, si è riferita alla "domanda di provvedimento

cautelare", esclusivamente perché l'impugnata disposizione

riguardava (e riguarda) proprio tale tipo di provvedimento. Ma è

evidente che il rinvio da parte del legislatore, così come descritto

nella stessa prospettazione del giudice a quo, vale a trasporre nel

diverso procedimento tutto il contenuto della norma oggetto del

rinvio medesimo, in assenza di espresse riserve o comunque di

incompatibilità applicative. Incompatibilità, che il medesimo

giudice remittente viene ad escludere quando - per motivare la non

manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità

costituzionale - a ragione nega che "la diversità di disciplina

normativa circa la possibilità di impugnazione, ex art.

669-terdecies cod. proc. civ., dei provvedimenti negativi in materia

cautelare e di quelli in materia possessoria sia giustificabile sulla

base della diversità delle situazioni dedotte in giudizio". Si può

aggiungere che, antecedentemente alla pronuncia di questa Corte,

parte della dottrina addirittura motivava la tesi della non

applicabilità dell'art. 669-terdecies all'interdetto possessorio,

proprio col rilievo che questa norma escludeva la reclamabilità del

diniego del provvedimento; ritenendo che le ragioni adducibili a

fondamento di tale scelta legislativa in relazione ai procedimenti

cautelari non fossero valide in materia possessoria, dove più

impellente era considerata la necessità d'estendere il reclamo anche

al provvedimento di rigetto della domanda, in quanto maggiore era il

rischio di un definitivo ed irreparabile pregiudizio del ricorrente

in possessorio che tale domanda si fosse vista respingere.

Chiaro essendo allora che il reclamo avverso i provvedimenti

possessori interdittali - ritenuto ammissibile ai sensi dell'art.

669-terdecies - è proponibile nei casi e nei modi in cui lo è nel

procedimento cautelare, non ha ragion d'essere il sospetto di

illegittimità costituzionale prospettato dal remittente con riguardo

a detta disposizione così come integrata dalla pronuncia di questa

Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Lanusei, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:501 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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