Ordinanza n. 125/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 703, secondo
comma, del codice di procedura civile, promossi con n. 2 ordinanze
emesse l'11 marzo ed il 26 febbraio 1996 dal tribunale di Roma, nei
procedimenti civili vertenti tra Ceccacci Filippo e Scarabotti Gino e
tra Condominio Lungomare degli Abruzzi, n. 28/C ed altri e Società
nazionale edile Vittoria ed altri, rispettivamente iscritti ai nn.
917 e 1198 del registro ordinanze e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 44, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il tribunale di Roma ha sollevato, con due distinte
ordinanze emesse, rispettivamente, il 26 febbraio e l'11 marzo 1996,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, dell'art. 703 del codice di procedura
civile, nella parte in cui, in ragione di una lettura restrittiva
imposta dall'eterogeneità della materia cautelare e possessoria,
escluderebbe la reclamabilità dei provvedimenti - concessivi e
negativi - della tutela possessoria;
che, a parere del giudice a quo, il rinvio al procedimento
cautelare uniforme contenuto nella norma impugnata non potrebbe
essere riferito all'art. 669-terdecies cod. proc. civ., che tale
reclamo prevede, con conseguente violazione degli evocati parametri;
Considerato che questa Corte ha già affermato la generale portata
dell'istituto del reclamo nel nuovo procedimento cautelare, in quanto
espressione del principio della revisio prioris instantiae e la sua
conseguente, piena applicabilità ai provvedimenti con cui si
conclude la fase sommaria del procedimento possessorio (sentenza n.
501 del 1995 e ordinanze nn. 58, 124, 203 e 359 del 1996);
che è stato in particolare chiarito come la "selettività" del
rinvio operato dall'art. 703 agli artt. 669-bis e seg. cod. proc.
civ. vada intesa nel senso dell'esclusione di quelle sole norme
incompatibili con il carattere del procedimento e con la struttura
bifasica in cui esso si articola;
che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi rispetto a
quelli a suo tempo esaminati, per cui la questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 703, secondo
comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Roma con le
ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte