Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 703, secondo

comma, del codice di procedura civile, promossi con n. 2 ordinanze

emesse l'11 marzo ed il 26 febbraio 1996 dal tribunale di Roma, nei

procedimenti civili vertenti tra Ceccacci Filippo e Scarabotti Gino e

tra Condominio Lungomare degli Abruzzi, n. 28/C ed altri e Società

nazionale edile Vittoria ed altri, rispettivamente iscritti ai nn.

917 e 1198 del registro ordinanze e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 44, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il tribunale di Roma ha sollevato, con due distinte

ordinanze emesse, rispettivamente, il 26 febbraio e l'11 marzo 1996,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione, dell'art. 703 del codice di procedura

civile, nella parte in cui, in ragione di una lettura restrittiva

imposta dall'eterogeneità della materia cautelare e possessoria,

escluderebbe la reclamabilità dei provvedimenti - concessivi e

negativi - della tutela possessoria;

che, a parere del giudice a quo, il rinvio al procedimento

cautelare uniforme contenuto nella norma impugnata non potrebbe

essere riferito all'art. 669-terdecies cod. proc. civ., che tale

reclamo prevede, con conseguente violazione degli evocati parametri;

Considerato che questa Corte ha già affermato la generale portata

dell'istituto del reclamo nel nuovo procedimento cautelare, in quanto

espressione del principio della revisio prioris instantiae e la sua

conseguente, piena applicabilità ai provvedimenti con cui si

conclude la fase sommaria del procedimento possessorio (sentenza n.

501 del 1995 e ordinanze nn. 58, 124, 203 e 359 del 1996);

che è stato in particolare chiarito come la "selettività" del

rinvio operato dall'art. 703 agli artt. 669-bis e seg. cod. proc.

civ. vada intesa nel senso dell'esclusione di quelle sole norme

incompatibili con il carattere del procedimento e con la struttura

bifasica in cui esso si articola;

che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi rispetto a

quelli a suo tempo esaminati, per cui la questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 703, secondo

comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Roma con le

ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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