Art. 76 c.g.c. — Reclamo contro i provvedimenti cautelari

[1]1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, e' reclamabile ((davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare,)) nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa ((o dalla notificazione se anteriore)). Il giudice designato ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo.

[2]2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

[3]3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalita' non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalita' del sequestro, decide in camera di consiglio ((non oltre venti giorni dal deposito del reclamo)), pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l'ordinanza del giudice designato.

[4]4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia il collegio, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 6 parole tolte, 19 parole aggiunte in 2 capoversi.

1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, e' reclamabile aggiunto: davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare, nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessatolto: , o della aggiunto: o dalla notificazione se anteriore tolto: davanti al collegio. Il giudice designato ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo.

… del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del tolto: ricorso aggiunto: reclamo, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l'ordinanza del giudice designato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art76 · fonte del testo

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