Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/2002 · relatore Franco Bile

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 146 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) e 51, primo comma, n. 4, del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile

2001 dal Tribunale di Messina nel procedimento fallimentare promosso

da Italcarni s.r.l. contro Domenica Carnabuci ed altri, iscritta al

n. 601 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza in data 2 aprile 2001, il giudice

delegato del Tribunale di Messina ha sollevato, in riferimento

all'art. 111 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), e dell'art. 51, primo comma, n. 4, del codice di

procedura civile, con riguardo alla garanzia dell'imparzialità del

giudice;

che l'ordinanza è stata resa nel corso di una procedura

fallimentare a carico di una società a responsabilità limitata,

nella quale il rimettente aveva - ai sensi dell'art. 146 del regio

decreto n. 267 del 1942 - autorizzato la proposizione da parte del

curatore dell'azione di responsabilità ex articoli 2393 e 2394 del

codice civile contro amministratori ed ex amministratori della

società fallita, nonché disposto, inaudita altera parte, un

sequestro conservativo nei riguardi di alcuni di essi;

che il rimettente richiama il prevalente orientamento

dottrinale e giurisprudenziale, secondo cui la competenza funzionale

del giudice delegato a disporre le misure cautelari ai sensi del

citato art. 146 non è venuta meno a seguito dell'introduzione della

disciplina del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis e ss.

cod. proc. civ.), e - in questo quadro - il giudice delegato,

adottati inaudita altera parte i provvedimenti cautelari citati,

deve, ai sensi dell'art. 669-sexies del codice di procedura civile,

fissare per la loro conferma, modifica o revoca un'udienza di

comparizione avanti a sé, e in essa provvedere con ordinanza,

reclamabile al collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies del codice

di procedura civile;

che il rimettente si sofferma poi ad illustrare i riflessi

del principio di terzietà, ora espressamente prevista dall'art. 111

della Costituzione, in materia fallimentare, con particolare

riferimento al ruolo del giudice delegato;

che - per quanto riguarda il potere cautelare - il rimettente

ritiene la disciplina impugnata non conforme a Costituzione, in

quanto il giudice delegato che abbia autorizzato con decreto il

curatore all'azione di responsabilità "sarebbe "vincolato dalla

forza della prevenzione di tale valutazione nel successivo

provvedimento cautelare";

che, sulla base di tali rilievi, il rimettente ritiene

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento alla regola

dell'imparzialità di cui all'art. 111 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 della legge

fallimentare (nella parte in cui prevede che, prima dell'inizio della

causa di merito, le misure cautelari contro gli amministratori e i

sindaci della società fallita, nei cui confronti sia stata

autorizzata dal giudice delegato l'azione di responsabilità, possano

essere disposte da questo stesso giudice anziché secondo le norme

ordinarie), e dell'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nella

parte in cui non prevede una corrispondente fattispecie di

incompatibilità fra giudice delegato e giudice della cautela);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando

memoria nella quale ha sostenuto l'infondatezza della questione.

Considerato che il rimettente ha prospettato congiuntamente due

questioni di legittimità costituzionale, delle quali l'una concerne

l'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina

del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte

in cui prevede la competenza del giudice delegato (che autorizzi

l'azione di responsabilità a norma degli articoli 2393 e 2394 del

codice civile nei confronti di amministratori ed ex amministratori

della società fallita) ad adottare le opportune misure cautelari, in

luogo della normale competenza ante causam del giudice competente sul

merito dell'azione, e l'altra concerne invece l'art. 51, numero 4,

del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità del giudice delegato (che abbia dato quella

autorizzazione) ad adottare le misure cautelari;

che il rimettente ritiene violato l'art. 111 della

Costituzione, con riguardo al principio di imparzialità del giudice,

in quanto le due norme denunciate non assicurerebbero la sua

osservanza e in particolare non garantirebbero l'esclusione della

"forza della prevenzione" a carico del giudice delegato;

che, secondo il rimettente, la prevenzione del giudice

delegato in tema di adozione delle ricordate misure cautelari

discenderebbe dall'assunzione del provvedimento di autorizzazione del

curatore all'esercizio dell'azione di responsabilità;

che la questione è manifestamente infondata;

che di recente questa Corte (cfr. ordinanza n. 176 del 2001)

- con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, evocati in

quanto, prima della novellazione dell'art. 111 della Costituzione,

assicuravano il giusto processo, particolarmente sotto il profilo

dell'imparzialità del giudice - ha ritenuto non fondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura

civile, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice

delegato, che abbia autorizzato l'azione di responsabilità ed

accolto l'istanza di misure cautelari, a partecipare al successivo

giudizio di merito su tale azione, in particolare sottolineando che

l'autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità non è

un provvedimento giurisdizionale di contenuto decisorio in ordine

alla lite da promuoversi dal curatore e non comporta quindi alcuna

valutazione sul suo oggetto, ma costituisce soltanto esplicazione da

parte del giudice delegato delle sue funzioni di gestione, controllo

e direzione della procedura fallimentare, quale forma di esecuzione

concorsuale (cfr. sentenza n. 351 del 1997);

che questa Corte ha anche rilevato (cfr. da ultimo

l'ordinanza n. 75 del 2002) che il riconoscimento espresso del

principio di imparzialità nell'art. 111, secondo comma, della

Costituzione nulla aggiunge alla consistenza che il principio già

aveva, né comporta ricadute sul modo di intendere quel particolare

aspetto dell'imparzialità correlato all'esigenza che il giudice non

subisca la "forza della prevenzione" derivante da precedenti

valutazioni relative alla stessa res iudicanda;

che - nella medesima prospettiva per cui si ritiene che,

autorizzando l'azione di responsabilità, il giudice delegato non

esprime alcuna valutazione sull'oggetto di essa (cfr. la citata

ordinanza n. 176 del 2001) - ad analoga conclusione deve pervenirsi

relativamente all'azione, strumentalmente collegata a quella di

merito, avente ad oggetto le misure cautelari, con riferimento sia al

momento dell'adozione inaudita altera parte, sia a quello della loro

conferma, modifica o revoca in contraddittorio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'articolo 146 del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa) e dell'art. 51, primo comma, n. 4, del codice

di procedura civile, sollevate, in riferimento all'art. 111, secondo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Messina, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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