Art. 124 c.c.i.i. — Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. In ogni caso il reclamo non puo' piu' proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:

  • a)l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
  • b)le generalita', il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore;
  • c)l'esposizione ((dei motivi)) su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
  • d)l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalita' e del suo codice fiscale, nonche' il nome e domicilio digitale del difensore, nonche' l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. Ogni altro interessato puo' intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024. 7 parole tolte, 2 parole aggiunte.

c) l'esposizione tolto: delle ragioni di fatto e di diritto aggiunto: dei motivi su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art124 · fonte del testo

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