Cautelari
Ricorso per reintegrazione o manutenzione nel possesso
ex art. 703 c.p.c. e artt. 1168 e 1170 c.c.
Ricorso ex art. 703 c.p.c. contro lo spoglio violento o clandestino, la molestia o lo spoglio né violento né clandestino, con il possesso e i fatti della controparte a punti, la competenza del luogo del fatto, l’istanza di decreto senza contraddittorio e la prova per testi.
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Prima del deposito e dopo l’ordinanza
- Art. 703, primo comma, e art. 21, secondo comma: le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell’art. 21, cioè al giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato. Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669-bis e seguenti, in quanto compatibili (art. 703, secondo comma): depositato il ricorso, il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, che designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento (art. 669-ter, quarto comma).
- Art. 7: nel testo in vigore il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice (primo comma), e, qualunque ne sia il valore, per le cause del terzo comma (fra le altre, apposizione di termini e distanze nel piantamento di alberi e siepi, immissioni fra immobili adibiti a civile abitazione): se lo spoglio o la molestia consistono in quei fatti, la competenza va verificata. Art. 14, primo comma: nelle cause relative a beni mobili il valore si determina in base al valore dichiarato dall’attore, e in mancanza di dichiarazione la causa si presume di competenza del giudice adito; il convenuto può contestarlo soltanto nella prima difesa (secondo comma). Il modello è scritto per il tribunale (art. 9: competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice) e, con beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, non stabilisce né la competenza né come si legga l’art. 669-ter, secondo comma, che manda al tribunale la domanda il cui merito spetterebbe al «conciliatore» (così ancora il testo della norma).
- Art. 7, versione futura: l’art. 27 del d.lgs. 116/2017, che lo riscrive, entra in vigore il 31 ottobre 2027 (art. 32, comma 3, dello stesso decreto, come modificato dal d.l. 100/2026); dal 31 ottobre 2027 il terzo comma dell’art. 7 attribuirà al giudice di pace, qualunque ne sia il valore, anche le cause dei nuovi numeri da 3-ter a 3-undecies, fra le quali quelle in materia di esercizio delle servitù prediali e quelle in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa. Il modello segue il testo in vigore oggi e non stabilisce se e come quei numeri riguarderanno le azioni possessorie.
- Art. 1168 c.c.: la reintegrazione si chiede entro l’anno dal sofferto spoglio; se lo spoglio è clandestino, il termine decorre dal giorno della scoperta. Art. 1170 c.c.: la manutenzione si chiede entro l’anno dalla turbativa. Per lo spoglio non violento o clandestino il terzo comma richiama soltanto le condizioni del secondo comma (possesso da oltre un anno, continuo e non interrotto, non acquistato violentemente o clandestinamente), mentre il termine di un anno e il limite dei beni (immobili, diritti reali sopra immobili, universalità di mobili) stanno nel primo: il modello dichiara comunque che il ricorso è proposto entro l’anno dallo spoglio, per prudenza, e non stabilisce se il limite dei beni valga anche per esso. Il modello non calcola i termini.
- Art. 1169 c.c.: la reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio. Il modello è scritto contro l’autore dello spoglio o della molestia: contro l’acquirente consapevole va adattato.
- Art. 1144 c.c.: gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso. Art. 1141, primo comma: si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Scrivi i fatti del possesso e i capitoli di prova tenendone conto.
- Art. 196-quater disp. att.: il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
- D.P.R. 115/2002, artt. 13, comma 3, e 14: chi deposita il ricorso introduttivo paga contestualmente il contributo unificato, ridotto alla metà per i processi speciali del libro IV, titolo I, del codice di procedura civile (il procedimento possessorio ne è il capo IV); il valore, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo. Art. 13, comma 6: se manca la dichiarazione di cui all’art. 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Art. 13, comma 3-bis: se la parte omette di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo, il contributo è aumentato della metà. Art. 30: chi deposita il ricorso introduttivo anticipa, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio. Art. 14, comma 3.1: fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge. Il modello non determina il valore (per i beni mobili v. l’art. 14, per le cause relative a beni immobili l’art. 15 c.p.c.), non calcola il contributo e non stabilisce se sia dovuto per la domanda proposta nel giudizio petitorio già pendente.
- Art. 669-sexies: il giudice provvede con ordinanza, sentite le parti. Se provvede con decreto senza sentire la controparte, fissa l’udienza entro un termine non superiore a quindici giorni e assegna un termine perentorio non superiore a otto giorni per notificare ricorso e decreto; i termini sono triplicati se la notificazione va fatta all’estero. All’udienza conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza. Per la reintegrazione l’art. 1168, quarto comma, c.c. vuole che sia ordinata dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.
- Art. 703, terzo comma, e art. 669-terdecies: l’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile, nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore; contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale il reclamo si propone al collegio. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.
- Art. 703, quarto comma: se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, dell’ordinanza, il giudice fissa l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’art. 669-novies, terzo comma: il provvedimento perde efficacia se non è versata la cauzione eventualmente imposta o se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. Il ricorso si riserva la richiesta e non chiede il termine dell’art. 669-octies; se una richiesta fatta già nel ricorso basti, il testo non lo dice: va presentata nel termine. Il modello non calcola il termine.
- Art. 704: ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest’ultimo; la reintegrazione può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’art. 703, che dà i provvedimenti temporanei indispensabili, e ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio. Il modello presuppone che il giudizio petitorio penda davanti al tribunale in primo grado. Art. 170, primo comma: dopo la costituzione in giudizio le notificazioni si fanno al procuratore costituito.
- Art. 705: il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita, salvo che dimostri che l’esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell’attore. In nota al primo comma il testo vigente riporta la sentenza Corte cost. n. 25 del 1992, che ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 705, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all’esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto».
- Le spese: l’art. 703 non dice quando il giudice della fase sommaria vi provveda. L’art. 669-septies, secondo comma, fa provvedere definitivamente sulle spese con l’ordinanza di incompetenza o di rigetto pronunciata prima dell’inizio della causa di merito; l’art. 669-octies, settimo comma, quando il giudice emette prima della causa uno dei provvedimenti del sesto comma, fra i quali i provvedimenti possessori non sono nominati. Le conclusioni del modello chiedono le spese senza indicare il momento della liquidazione: va valutato sul caso.
- Art. 669-duodecies, richiamato in quanto compatibile: l’attuazione delle misure aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento, il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti.
- D.lgs. 28/2010, art. 5, comma 6, lett. d): l’obbligo di esperire preliminarmente la mediazione (comma 1) non si applica nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703, terzo comma, c.p.c. Per la prosecuzione del giudizio di merito va valutato se la controversia rientri nelle materie del comma 1 (fra le quali i diritti reali).
- Il modello non calcola termini, valore, somme né contributo unificato e non attesta notificazioni eseguite.
Ambito e revisione
Ricorso al tribunale del luogo del fatto (artt. 703 e 21, secondo comma, c.p.c.): reintegrazione contro lo spoglio violento o clandestino, anche per il detentore (art. 1168 c.c.), manutenzione contro la molestia e rimessione dopo lo spoglio non violento né clandestino (art. 1170 c.c.), anche nel giudizio petitorio pendente (art. 704), con decreto senza contraddittorio e somma dell’art. 614-bis. Non copre l’acquirente consapevole (art. 1169 c.c.), la nuova opera e il danno temuto, il giudice di pace. Non calcola termini, valore né contributo unificato.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice di procedura civile, art. 703 (domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso) ↗
- Codice di procedura civile, art. 704 (domande possessorie nel corso del giudizio petitorio) ↗
- Codice di procedura civile, art. 705 (divieto di proporre giudizio petitorio) ↗
- Codice di procedura civile, art. 21 (foro per le azioni possessorie) ↗
- Codice di procedura civile, art. 7 (competenza del giudice di pace) ↗
- Codice di procedura civile, art. 14 (valore delle cause relative a beni mobili) ↗
- Codice civile, art. 1140 (possesso) ↗
- Codice civile, art. 1141 (mutamento della detenzione in possesso) ↗
- Codice civile, art. 1142 (presunzione di possesso intermedio) ↗
- Codice civile, art. 1143 (presunzione di possesso anteriore) ↗
- Codice civile, art. 1144 (atti di tolleranza) ↗
- Codice civile, art. 1146 (successione nel possesso, accessione del possesso) ↗
- Codice civile, art. 1168 (azione di reintegrazione) ↗
- Codice civile, art. 1169 (reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio) ↗
- Codice civile, art. 1170 (azione di manutenzione) ↗
- Codice civile, art. 816 (universalità di mobili) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 196-quater (deposito telematico) ↗
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5 (la mediazione non si applica ai procedimenti possessori fino all’ordinanza) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (importi del contributo unificato) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 14 (obbligo di pagamento e dichiarazione di valore) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 30 (anticipazioni forfettarie) ↗