Art. 703 c.p.c. — Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

[1]Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21. 88 90

[2]((Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili)). 113a 115 116 ((L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.)) 113a 116 ((Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma)). 113a 115 116

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti." Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 77, comma 1 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

113a

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2006. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006."

115

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

116

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Testo vigente dal 11 settembre 2005

CautelariVersione 0.1

Ricorso per reintegrazione o manutenzione nel possesso

Ricorso ex art. 703 c.p.c. contro lo spoglio violento o clandestino, la molestia o lo spoglio né violento né clandestino, con il possesso e i fatti della controparte a punti, la competenza del luogo del fatto, l’istanza di decreto senza contraddittorio e la prova per testi.

CautelariVersione 0.1

Reclamo contro il provvedimento cautelare

Ricorso al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. contro l’ordinanza che concede o nega un provvedimento cautelare o possessorio: tempestività e giudice del reclamo, motivi numerati, circostanze sopravvenute, istanza di sospensione dell’esecuzione, conclusioni di revoca, modifica o concessione della misura.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 703 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 34168/2025

    26 dicembre 2025

    Nel procedimento possessorio, non è ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale, e della introduzione della fase di merito ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., atteso che l'art. 41 c.p.c., nello stabilire che la richiesta alle Sezioni unite della Corte di cassazione può essere formulata "finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado", richiede, quale condizione per la proposizione del detto regolamento, che sia in corso l'esame di una causa nel merito in primo grado e che essa non sia stata ancora decisa.

    Art. 703 c.p.c. · Art. 41 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 8 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 379/2007

    Questione infondata
    14 novembre 2007

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 703 e 669- octies del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, con il provvedimento di accoglimento della domanda possessoria, il giudice debba provvedere anche sulle spese. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile una interpretazione conforme alla Costituzione, ma non dalla mera possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti con parametri costituzionali, e premesso altresì che, nella specie, trattandosi di norma processuale, l'interpretazione va condotta attribuendo rilievo al principio di economia dei giudizi, espressione di quello, fondamentale, di ragionevolezza, le norme censurate non violano gli evocati parametri, in quanto nell'ordinamento già esiste un principio generale secondo il quale il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve anche provvedere sulle spese. - Sulla impossibilità di dichiarare l'illegittimità di una disposizione allorquando della stessa è possibile darne una interpretazione conforme a Costituzione, v. la, citata, sentenza n. 356/1996, nonché le ordinanze n. 86/2006 e n. 87/2007.

    Art. 703 c.p.c. · Art. 669-octies c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 126/1998

    Questione infondata
    16 aprile 1998

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui consente l'applicazione al procedimento possessorio delle norme sull'instaurazione del giudizio di merito, dettate per i procedimenti cautelari in genere. Invero, la lettura della norma censurata, su cui le questioni si basano, e le valutazioni che ne derivano, sono smentite, da un lato, dalla tradizionale struttura bifasica del procedimento possessorio - non irragionevolmente mantenuta -, che impone di ritenere il richiamo alle norme sui procedimenti cautelari operato selettivamente, cosicché ne risulta esclusa l'applicabilità dell'art. 669-octies; e dall'altro lato, accredita il richiamo di persistente valenza in quanto consente, suo tramite, l'operatività dell'istituto del reclamo. Questo, poi, attiene esclusivamente al 'thema decidendum' della fase sommaria e non interferisce con la cognizione piena che caratterizza il giudizio di merito sicché nessun vincolo ne deriva per il giudice incaricato di quest'ultimo. Ne risulta perciò la piena compatibilità della così strutturata disciplina con i principi di cui agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.; così come, attesa la peculiarità della tutela del possesso rispetto a quella della proprietà la disciplina stessa non è utilmente valutabile alla luce dell'art. 42 Cost.. Ne', infine, trattandosi di tutela giudiziaria, può farsi utile riferimento all'art. 97 Cost.. - Sulla inapplicabilità del principio di buon andamento della pubblica amministrazione nelle questioni attinenti alla giurisdizione, v., da ultimo, S. n. 16/1998. Sui limiti di estensione delle norme della novella al procedimento possessorio, v. S. n. 203/1996 e 125/1997. Sulla esperibilità, nei procedimenti cautelari, del rimedio del reclamo anche contro i provvedimenti di diniego, v. S. nn. 253/1994 e 501/1995. red.: S. Pomodoro

    Art. 703 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 125/1997

    Questione infondata
    6 maggio 1997

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale già dichiarata non fondata. - V. S. n. 501/1995; O. nn. 58/1996, 124/1996, 203/1996 e 359/1996. red.: F. Mangano

    Art. 703 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 669-terdecies c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 11 settembre 2005. 71 parole aggiunte.

Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguentiaggiunto: , in quanto compatibili. L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2006. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006."

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art703 · fonte del testo

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