Art. 51 c.p.c. — Astensione del giudice

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[1]Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

  • 1)se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
  • 2)se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
  • 3)se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
  • 4)se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
  • 5)se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.

[2]In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore. 87

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 luglio 1997, n. 276

87

La L. 22 luglio 1997, n. 276 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e puo' in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del Codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, o parente o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al Presidente del tribunale e non e' richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice onorario aggregato ha altresi' l'obbligo di astenersi, e puo' essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori".

Testo in vigore dal 20 agosto 1997 al 22 novembre 1998

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 51 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3032/2026

    11 febbraio 2026

    La pronuncia del giudizio di revocazione ad opera di magistrati che hanno fatto parte del collegio, che si è espresso sulla decisione oggetto di revocazione, non costituisce causa di nullità della sentenza, poiché, salvo il caso del dolo del giudice di cui all'art. 395, n. 6, c.p.c., non sussiste alcuna incompatibilità, secondo l'ordinamento processuale vigente, a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo.

    Art. 51 c.p.c. · Art. 395 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 23 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2200/2026

    2 febbraio 2026

    In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il provvedimento reso dal tribunale in sede di reclamo sulla nomina o sostituzione del liquidatore non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché non ha natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo, ma è funzionale alla tutela dell'interesse pubblicistico al più corretto svolgimento della procedura concorsuale.

    Art. 51 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 28 fallimento

    Rassegna di febbraio 2026, p. 13 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 260/2026

    5 gennaio 2026

    Integra l'illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006, consistente nella "consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge", la condotta del magistrato che, in sede fallimentare, provveda alla nomina di professionisti (nella specie quali curatori fallimentari e commissari giudiziali) congiunti o soggetti ad esso legati da rapporti di amicizia o abituale frequentazione, anche qualora i fatti oggetto di incolpazione siano avvenuti in data antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 54 del 2018, atteso che i limiti dallo stesso introdotti - implicando un generalizzato divieto di nomina di professionisti o ausiliari legati da siffatti rapporti con qualunque magistrato dell'intero ufficio giudiziario - operano su un piano diverso da quello degli obblighi di astensione previsti dall'art. 51 c.p.c., rimasti immutati, in relazione a nomine direttamente operate dal singolo magistrato.

    Art. 51 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 5 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 29907/2025

    12 novembre 2025

    L'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima res iudicanda in un unico processo; ne consegue che l'obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni.

    Art. 51 c.p.c. · Art. 52 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 49 ↗

Tutte le 38 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

30 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 72/2016

    Questione infondata
    5 aprile 2016

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i quali, nel disciplinare il nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti individuali, stabiliscono che l'opposizione avverso l'ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore debba essere depositata dinanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, senza prevedere l'obbligo di astensione per il magistrato investito dell'opposizione ove abbia pronunciato l'ordinanza. Questione identica, infatti, è stata già dichiarata non fondata, in relazione a ciascuno dei parametri evocati, con sent. n. 78 del 2015 ed il rimettente non ha addotto alcun argomento che non sia stato preso in considerazione e motivatamente disatteso in tale pronuncia. Per il rigetto di questione sostanzialmente identica, v. le citate sentenza n. 78/2015 e ordinanza n. 275/2015.

    Art. 51 c.p.c. · Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 275/2015

    Questione infondata
    22 dicembre 2015

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e 51, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., impugnati, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui rispettivamente non prevedono, nell'ambito della disciplina del nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti e, in particolare, dell'opposizione avverso l'ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore, l'incompatibilità del medesimo giudice persona fisica a trattare sia la fase sommaria che quella di opposizione a cognizione piena e l'astensione obbligatoria del giudice che ha trattato la fase sommaria del predetto giudizio rispetto alla trattazione della successiva fase di opposizione a cognizione piena. Questione sostanzialmente identica è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 78 del 2015 ed il rimettente non ha addotto alcun argomento che non sia stato preso in considerazione e motivatamente disatteso in tale pronuncia. Invero, il fatto che entrambe le fasi (sommaria e di opposizione) del primo grado del giudizio de quo possano essere svolte dal medesimo magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela funzionale all'attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò a vantaggio anche, e soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell'effetto anticipatorio dell'ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una più celere tutela dei propri diritti, mentre la successiva, ed eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte dal contenuto dell'ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante e completa. Per il rigetto di questione sostanzialmente identica, v. la citata sentenza n. 78/2015.

    Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita · Art. 111 cost. · Art. 51 c.p.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 78/2015

    Questione infondata
    13 maggio 2015

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 51, comma 1, n. 4, cod.proc.civ. e 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i quali, nel disciplinare il nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti individuali, stabiliscono che l'opposizione avverso l'ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore debba essere depositata dinanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, senza prevedere l'obbligo di astensione per il magistrato investito dell'opposizione ove abbia pronunciato l'ordinanza. La disciplina processuale assunta a tertium comparationis - ossia quella del reclamo contro i provvedimenti cautelari di cui all'art. 669- terdecies cod.proc.civ. - è, in realtà, ben diversa da quella in esame, la quale, a differenza della prima, prevede una prima, necessaria, fase sommaria ed informale e una successiva, eventuale, fase a cognizione piena. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dai rimettenti, l'opposizione de qua non verte sullo stesso oggetto dell'ordinanza opposta (pronunciata su un ricorso "semplificato", e sulla base dei soli atti di istruzione ritenuti, allo stato, indispensabili) né è tantomeno circoscritta alla cognizione di errores in procedendo o in iudicando eventualmente commessi, ma può investire anche diversi profili soggettivi (stante il possibile intervento di terzi), oggettivi (in ragione dell'ammissibilità di domande nuove, anche in via riconvenzionale, purchè fondate sugli stessi fatti costitutivi) e procedimentali. Ciò esclude che la fase oppositoria possa configurasi come la riproduzione dell'identico itinerario logico decisionale già seguito per pervenire all'ordinanza opposta, e, dunque, come un altro grado del processo rispetto al quale sarebbe da ritenersi sussistente l'obbligo di astensione. Il fatto che entrambe le fasi dell'unico grado di un procedimento unitario possano essere svolte dal medesimo magistrato non confligge, quindi, con il principio di terzietà del giudice ma si rivela funzionale all'attuazione del principio del giusto processo per il profilo della sua ragionevole durata e ad una miglior tutela del lavoratore. Infatti, quest'ultimo, in virtù dell'effetto anticipatorio dell'ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire un'immediata, o comunque più celere, tutela dei propri diritti, mentre la successiva, ed eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte dal contenuto dell'ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante e completa. - Per la manifesta inammissibilità di analoga questione di legittimità costituzionale, v. la citata ordinanza n. 205/2014. - Sull'incompatibilità per il giudice che si è pronunciato con decreto ex art. 28, comma 1, della legge n. 300 del 1970 a conoscere dell'opposizione al decreto stesso, v. la citata sentenza n. 387/1999. - Sull'inapplicabilità nel processo civile delle regole in tema di incompatibilità del processo penale, v. la citata sentenza n. 387/1999. - Sul principio di imparzialità del giudice, di cui costituisce estrinsecazione la disciplina dell'astensione, v. la citata ordinanza n. 220/2000. - Sull'obbligo di astensione del giudice nel procedimento civile, si vedano le citate sentenze nn. 460/2005, 363/1998 e 326/1997 e le citate ordinanze nn. 101/2004, 497/2002, 220/2000, 168/2000 e 359/1998.

    Art. 51 c.p.c. · Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 20 agosto 1997

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 20 agosto 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 luglio 1997, n. 276

    La L. 22 luglio 1997, n. 276 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e puo' in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del Codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, o parente o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al Presidente del tribunale e non e' richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice onorario aggregato ha altresi' l'obbligo di astenersi, e puo' essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori".

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