Art. 51 c.p.c. — Astensione del giudice
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1997 al 22 novembre 1998. Leggi il testo vigente →
[1]Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
- 1)se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2)se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3)se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4)se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5)se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
[2]In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore. 87
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 luglio 1997, n. 276
87La L. 22 luglio 1997, n. 276 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e puo' in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del Codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, o parente o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al Presidente del tribunale e non e' richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice onorario aggregato ha altresi' l'obbligo di astenersi, e puo' essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori".
Testo in vigore dal 20 agosto 1997 al 22 novembre 1998
