Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1983

dal Pretore di Taranto, iscritta al n. 425 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295

dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 il Pretore di

Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 51

del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede alcun

rimedio contro la decisione del Capo dell'Ufficio in tema di

astensione né determina la forma di tale provvedimento;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata da un

lato creerebbe una disparità di trattamento tra il magistrato, cui

sia stata negata la richiesta autorizzazione ad astenersi, il quale

deve soggiacere a tale diniego e gli altri cittadini che godono "di

tre gradi di giudizio" e d'altro canto, non determinando la forma che

deve rivestire la decisione del Capo dell'Ufficio, consentirebbe

anche l'adozione di un provvedimento immotivato;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta, ha concluso per

l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della prospettata

questione;

Considerato che, con la proposizione dell'istanza di astensione,

si dà luogo ad un procedimento del tutto distinto dal giudizio in

relazione al quale l'istanza stessa è stata formulata;

che, in particolare, il conseguente provvedimento del Capo

dell'Ufficio riveste un carattere meramente ordinatorio in quanto

espressione della facoltà di distribuzione del lavoro e, più in

generale, della potestà direttiva;

che va pertanto esclusa la natura giurisdizionale dell'anzidetto

procedimento a quo e non può quindi essere ammesso il giudizio di

legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della

Costituzione, dal Pretore di Taranto con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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