Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/03/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi

speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici

di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e "di tutte le

norme che regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in

particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6" dello stesso decreto

legislativo, promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 2000 dalla

Commissione tributaria provinciale di Verbania sui ricorsi riuniti

proposti da Graniti e Marmi di Baveno S.r.l. contro l'Ufficio delle

entrate di Verbania, iscritta al n. 586 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento di

avvisi di accertamento e di rettifica di dichiarazione di redditi ai

fini IRPEG e ILOR per l'anno 1993, la Commissione tributaria

provinciale di Verbania, con ordinanza del 14 giugno 2000, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli

organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli

uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo

contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) in

riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione;

che la disposizione denunciata, là dove attribuisce al

Ministro delle finanze il potere di determinare il trattamento

economico dei giudici tributari e quello di provvedere al pagamento

dei relativi compensi mensili, si porrebbe in contrasto con la

disposizione costituzionale evocata, violando sia il principio della

terzietà e dell'imparzialità del giudice, sia quello della parità

delle parti;

che la descritta situazione, secondo l'ordinanza di

rimessione, potrebbe essere causa di astensione e ricusazione ex

art. 51, numero 3, cod. proc. civ., disposizione quest'ultima

applicabile anche ai giudici tributari in virtù del rinvio contenuto

nell'art. 6 del d.lgs. n. 545 del 1992;

che in via subordinata l'ordinanza di rimessione denuncia

"tutte le norme che regolano gli organi della giurisdizione

tributaria, in particolare, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6" del citato

decreto legislativo, in riferimento al medesimo parametro

costituzionale;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità e, comunque, per la manifesta infondatezza della

questione.

Considerato che la Commissione rimettente ha sollevato questione

di legittimità costituzionale preliminarmente dell'art. 13 del

decreto legislativo n. 545 del 1992 in riferimento all'art. 111,

secondo comma, della Costituzione, là dove è attribuito al Ministro

delle finanze il potere di determinare il trattamento economico dei

giudici tributari e quello di provvedere al pagamento dei relativi

compensi mensili, in quanto ciò si porrebbe in contrasto sia con il

principio della terzietà e dell'imparzialità del giudice, sia con

quello della parità delle parti;

che la questione principale è inammissibile, poiché la sua

rilevanza è stata affermata in modo apodittico senza alcuna

illustrazione degli elementi di fatto oggetto della controversia,

onde consentire alla Corte le valutazioni di sua competenza (ex

plurimis: ordinanza n. 8 del 2000) e, ancor più, senza alcuna

motivazione sulla influenza che la sollecitata decisione di questa

Corte avrebbe nel giudizio a quo;

che, infine, anche la questione sollevata in via subordinata

dalla Commissione rimettente e riguardante "tutte le norme che

regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in particolare,

gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6" del decreto legislativo n. 545 del 1992

è inammissibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in

quanto le disposizioni del testo impugnato hanno oggetti eterogenei

carenti di quella reciproca, intima connessione che consente di

introdurre validamente un giudizio di legittimità costituzionale

(sentenza n. 263 del 1994);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 13 e "di tutte le norme che

regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in particolare,

degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6" del decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione

tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento all'art. 111

della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di

Verbania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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