Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1975 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo

comma, del codice di procedura civile, dell'art. 78 delle disposizioni

di attuazione e transitorie dello stesso codice e dell'art. 102, primo

comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e

successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio

1973 dal pretore di Gravina di Puglia nel procedimento civile vertente

tra Lafabiano Felice e Riviello Francesco ed altro, iscritta al n. 366

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Gravina di Puglia chiedeva al presidente del

tribunale di Bari, in riferimento ad un procedimento civile vertente

tra Felice Lafabiano e Francesco Riviello e altro, l'autorizzazione ad

astenersi, per "gravi ragioni di convenienza". Concessa la richiesta

autorizzazione e nominato in sostituzione un magistrato della pretura

di Bari, questi, nel corso del giudizio, ha sollevato, di ufficio,

questione di legittimità costituzionale degli artt.51 cpv. c.p.c., 78

disp. att. c.p.c. e 102, primo comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e

successive modificazioni, in riferimento al primo comma dell'art. 25

Cost.

Nel giudizio di legittimità costituzionale nessuna delle parti si

è costituita, né vi è stato intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Il pretore (di Bari), nominato per la cognizione di una causa

civile in sostituzione del pretore titolare di Gravina, che si era

astenuto, solleva di ufficio, in riferimento all'art. 25, primo comma,

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 51, secondo comma, del codice di procedura civile, nella

parte in cui dispone che quando esistono gravi ragioni di convenienza

il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad

astenersi; dell'art. 78 delle disposizioni per l'attuazione di detto

codice, nella parte in cui facoltizza il capo dell'ufficio ad

autorizzare l'astensione del giudice; dell'art. 102, primo comma,

dell'ordinamento giudiziario approvato con r. d. 30 gennaio 1941, n. 12

e successive modificazioni, nella parte in cui consente al presidente

del tribunale di destinare temporaneamente, a supplire il titolare

impedito, un pretore di altre preture nel territorio della sua

giurisdizione.

Secondo l'ordinanza di rimessione, l'intero "meccanismo

processuale" risultante dalle disposizioni denunciate, (caratterizzato

dalla discrezionalità dell'apprezzamento del giudice sull'esistenza

delle "gravi ragioni di convenienza", non definite né definibili,

idonee a giustificare la sua richiesta di astenersi; dalla

discrezionalità di valutazione del capo dell'ufficio sulla

ammissibilità dell'istanza di astensione; dalla discrezionalità

infine nella scelta del pretore supplente tra gli altri pretori del

territorio di giurisdizione del tribunale), contrasterebbe con il

principio sancito dall'art. 25 della Costituzione, in rapporto alla

duplice esigenza "che non si deroghi alla attribuzione del processo al

suo giudice naturale, se non attraverso meccanismi di rigido

automatismo, predisposti dalla legge, senza possibilità di interventi

e di scelte discrezionali, e che l'organo giudicante sia individuato o

individuabile prima che sorga la concreta occasione del giudizio".

2. - Occorre preliminarmente esaminare entro quali limiti la

prospettata questione di costituzionalità possa ritenersi ammissibile

sotto il profilo della rilevanza. Ancorché il giudizio sulla rilevanza

appartenga al giudice a quo, questa Corte può controllarne la

motivazione, quando essa appaia manifestamente inadeguata, come nella

fattispecie. Per vero, il magistrato, prima di procedere alla

cognizione della causa, ha certamente il potere- dovere di verificare

la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche in rapporto alla

legittimità costituzionale delle norme che la disciplinano. Ma ciò

gli è consentito unicamente al fine di accertare l'inesistenza di vizi

relativi alla propria costituzione, tali da determinare nullità

insanabile e rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 158 del codice di

procedura civile; ossia, trattandosi di giudice singolo, di vizi

concernenti la sua nomina e le altre condizioni di capacità stabilite

dalle leggi d'ordinamento giudiziario (cfr. art. 185, primo comma, del

codice di procedura penale). Nel caso di specie, il pretore destinato a

supplire un collega, titolare di altra pretura, poteva controllare la

regolarità della propria nomina e la propria capacità ad essere

giudice in quel processo, anche in rapporto alla legittimità

costituzionale della disposizione dell'art. 102 del vigente ordinamento

giudiziario, in base alla quale il presidente del tribunale aveva

provveduto alla sostituzione del pretore impedito; mentre non poteva

estendere il suo esame alla legittimità delle norme regolatrici della

astensione del giudice, concernenti bensì la ragione dell'impedimento

del collega che era stato chiamato a sostituire, ma prive di diretta e

necessaria rilevanza in ordine alla legittimità della propria nomina.

Pertanto la questione sollevata relativamente agli artt. 51 del codice

di procedura civile e 78 delle disposizioni di attuazione deve essere

dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

3. - Ammissibile è invece la questione relativa all'art. 102,

primo comma, dell'ordinamento giudiziario, sia quanto alla rilevanza,

sia anche in rapporto al temporaneo divieto di sindacabilità implicito

nel primo comma della VII disposizione transitoria della Costituzione,

dato che con la legge 24 marzo 1958, n. 195 sul consiglio superiore

della magistratura, e con le relative norme di attuazione e

coordinamento contenute nel d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, è stata

attuata una revisione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario

del 1941, e tra l'altro, proprio in materia di provvedimenti di

supplenza dei magistrati. Ciò è già stato riconosciuto da questa

Corte con sentenza 5 dicembre 1963, n. 156, la quale ha dichiarato non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101,

secondo comma, di detto ordinamento, ritenendo che la temporanea

destinazione di un pretore a compiere le funzioni del pretore mancante

o impedito di altro mandamento del medesimo distretto non contrasta con

il diritto garantito a tutti dall'art. 25, primo comma, della

Costituzione, a non essere distolti dal giudice naturale precostituito

per legge.

Analoghe considerazioni giustificano la medesima conclusione anche

per il disposto dell'art. 102, primo comma, relativo al potere del

presidente del tribunale di provvedere alla supplenza del pretore in

caso di urgenza, destinando "un pretore, un aggiunto giudiziario o un

vice pretore di altre preture nel territorio della sua giurisdizione".

Il divieto di costituzione del giudice a posteriori, in relazione a

regiudicanda già insorta, non può estendersi anche all'ipotesi in

cui, ferma la competenza dell'organo giudicante precostituito per

legge, si renda necessaria, per cause previste e disciplinate dalla

legge, la sostituzione di un giudice. La continuità e speditezza della

funzione giurisdizionale esige che nei casi di mancanza o impedimento

del titolare di un ufficio giudiziario possa provvedersi, specie se in

via temporanea o contingente, mediante supplenze, sostituzioni,

applicazioni. Né si può pretendere che a tal fine la legge determini

procedimenti automatici, escludendo qualsiasi discrezionalità di

scelta da parte degli organi investiti di funzioni di direzione: con la

sentenza numero 143 del 1973, questa Corte ha avuto occasione di

dichiarare che dette funzioni sono legittimamente attribuite e devono

essere svolte "esclusivamente per obbiettive ed imprescindibili

esigenze di servizio, al solo scopo di rendere possibile il

funzionamento della pretura ed agevolare l'efficienza di questa", e che

"più generalmente è da affermarsi non illegittima la possibilità di

escludere che ogni processo sia condotto, dal principio alla fine,

dallo stesso giudice, purché, come è ovvio, i relativi poteri siano

esercitati dal dirigente al solo fine di una efficiente organizzazione

dell'ufficio e di una necessaria e razionale distribuzione del lavoro

giudiziario". Questi concetti si attagliano con particolare evidenza

al caso della sostituzione del giudice in occasione della legittima

astensione d'un collega titolare di altra pretura, astensione chiesta

ed autorizzata precisamente nell'osservanza di un dovere giuridico,

stabilito dalla legge a garanzia della imparzialità ed obbiettività

del giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del codice di

procedura civile e dell'art. 78 delle disposizioni per l'attuazione di

detto codice;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 102, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sollevata in

riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione dall'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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