Corte costituzionale

Ordinanza n. 361/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 51, primo comma, numero 4),

del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

9 luglio 2001 dal tribunale di Genova nel procedimento di ricusazione

proposto da Wilfredo Vitalone, iscritta al n. 950 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Wilfredo Vitalone nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il tribunale di Genova, con ordinanza emessa nel

corso di un procedimento di ricusazione in data 9 luglio 2001, ha

sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4),

del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che

"il giudice che ha già pronunciato su causa formalmente distinta ma

con contenuto identico abbia l'obbligo di astenersi";

che l'istanza di ricusazione è stata proposta nel corso di

un giudizio di responsabilità civile promosso contro lo Stato, a

norma della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni

cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità

civile dei magistrati), per i danni che, secondo le allegazioni

dell'attore, sarebbero allo stesso derivati dall'operato di un

pubblico ministero e di un giudice per le indagini preliminari presso

il tribunale di Firenze per avere questi ultimi, rispettivamente,

chiesto ed emesso un decreto di archiviazione in merito alle denunce

da lui presentate contro due pubblici ministeri della Procura della

Repubblica presso il tribunale di Perugia, per abuso di ufficio,

falso in atto pubblico e calunnia ai suoi danni;

che, come espone il giudice a quo, in prossimità

dell'udienza collegiale destinata a vagliare l'ammissibilità della

domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 5 della legge

n. 117 del 1988, l'attore ha proposto istanza di ricusazione nei

confronti del giudice istruttore cui la causa è stata assegnata, per

avere lo stesso giudice già deciso quale componente del collegio,

con una pronuncia in data 17 gennaio 2001 di manifesta infondatezza

ai sensi del comma 3 del citato art. 5 della legge n. 117 del 1988,

sull'ammissibilità di una precedente domanda di risarcimento del

danno proposta dallo stesso attore e di contenuto sostanzialmente

identico a quello della domanda attuale;

che - prosegue il rimettente - la ripetizione del giudizio

deriva dalla duplice circostanza (a) che il decreto di archiviazione,

del 9 febbraio 1999, che ha concluso il procedimento penale avviato a

seguito delle sopra indicate denunce presentate dall'attore e in

relazione al quale è stata proposta l'attuale domanda risarcitoria,

altro non è che la rinnovazione, motivata per relationem, di un

precedente provvedimento di archiviazione del 30 ottobre 1997, emesso

(da diverso giudice per le indagini preliminari) nel corso del

medesimo procedimento penale e poi annullato dalla Corte di

cassazione per vizi procedurali, e (b) che già in relazione al primo

decreto di archiviazione successivamente annullato dalla Corte di

cassazione (nonché in relazione alla relativa richiesta formulata

dal pubblico ministero), l'attore aveva esercitato la prima azione

civile di danno nei confronti dello Stato - dichiarata inammissibile

dal collegio con il concorso del giudice ricusato - allegando le

medesime ragioni, in fatto e in diritto, poste a base della

successiva (e attuale) domanda risarcitoria proposta a seguito del

secondo provvedimento di archiviazione emesso a rinnovazione del

primo;

che, chiamato a definire il giudizio di ricusazione in tal

modo introdotto, il tribunale rimettente solleva questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4),

cod. proc. civ., poiché "il fatto che lo stesso giudice che ha

deciso la prima causa sia chiamato a decidere anche la seconda appare

in contrasto con il principio di imparzialità del giudice", sancito

dall'art. 111 della Costituzione, in quanto la circostanza che il

giudice sia chiamato a rinnovare, nella seconda causa, le stesse

valutazioni che ha compiuto nella prima contrasta "con il sentimento

comune di giustizia, che impone che la parte non deve trovarsi ad

essere giudicata da un giudice prevenuto, perché ha già deciso

sulla stessa materia processuale";

che nel caso di specie, ad avviso del giudice a quo, benché

le due cause siano formalmente distinte, avendo a oggetto domande di

risarcimento del danno fondate sulla asserita illegittimità di

distinti provvedimenti giurisdizionali, esse risultano in realtà

strettamente collegate, in maniera tale che "il giudicato che dovesse

formarsi sulla prima verrebbe necessariamente a influenzare l'esito

della seconda";

che pertanto non sussisterebbe alcun dubbio "che il

magistrato investito della nuova causa sia chiamato a compiere le

stesse valutazioni che sono state necessarie nel primo giudizio e che

le questioni in decisione nelle due cause sono le stesse, perché la

tecnica di motivazione "per relationem" adottata nel disporre la

seconda archiviazione impone non solo di affrontare le stesse

questioni di diritto, ma anche di esaminare gli stessi fatti";

che - sempre secondo l'argomentazione del rimettente - si

potrebbe "dubitare se in questi casi un'appropriata applicazione dei

criteri di identificazione delle azioni, alla luce dei quali va

condotto il giudizio sull'identità o diversità delle cause, non

consenta[no] di ravvisare nelle due controversie un'unica causa, e di

ritenere la fattispecie direttamente sussumibile tra quelle

contemplate dall'art. 51, numero 4, cod. proc. civ.", aggiungendo

peraltro che, nonostante tale rilevata identità sostanziale di

contenuti tra le due cause, "stante la diversitadei provvedimenti e

delle cause che in essi trovano il loro riferimento", non appare

possibile "fare ricorso agli istituti della litispendenza o della

continenza (art. 39 c.p.c.), o della riunione (art. 273 c.p.c.), il

cui presupposto è la pendenza di "una stessa causa";

che però, conclude il giudice a quo, "... se il concetto di

"stessa causa" resta ancorato all'interpretazione che ne viene

comunemente data, pur con le precisazioni della lettura fattane dal

giudice delle leggi nella ... pronuncia n. 387/1999" (decisione che,

si rileva nell'atto di rimessione, ha "interpretato estensivamente"

la disposizione oggi impugnata, ampliandone l'ambito di applicazione

anche in relazione a fasi diverse del medesimo processo), allora "la

norma dell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., non pare sufficiente

ad evitare ... il pericolo costituito dalla c.d. forza della

prevenzione, che impone che lo stesso giudice non sia chiamato a

contraddirsi, smentendo decisioni già assunte in situazioni

identiche";

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o

infondatezza della questione;

che si è costituita la parte privata proponente la

ricusazione, che, con argomentazioni pressoché identiche a quelle

poste a base dell'ordinanza di rimessione, ha concluso per una

dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata.

Considerato che il tribunale di Genova, nell'ambito di un

giudizio incidentale di ricusazione di un giudice civile, solleva, in

riferimento al principio di imparzialità del giudice di cui

all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di

procedura civile, chiedendone una dichiarazione di

incostituzionalità nella parte in cui non prevede l'obbligo di

astensione del giudice che abbia già pronunciato su causa

formalmente distinta ma con contenuto sostanzialmente identico a

quello della causa su cui è ulteriormente chiamato a decidere;

che, svolgendo le proprie argomentazioni nei termini

precedentemente esposti, il giudice rimettente assume, quale premessa

della questione sollevata, l'identità "sostanziale" delle due cause

- quella ancora da decidere, assegnata al giudice della cui

ricusazione si tratta, e quella già in precedenza definita dal

collegio con il concorso del medesimo giudice - in quanto originate

da azioni di risarcimento del danno a norma della legge n. 117 del

1988 (a) promosse dallo stesso soggetto, (b) esercitate in relazione

a due atti processuali penali (i decreti di archiviazione specificati

nell'esposizione dei fatti) formalmente distinti ma che costituiscono

l'uno la ripetizione dell'altro, stante la motivazione del secondo

per relationem con quella del primo, annullato per vizio di forma e

(c) sorrette dalle stesse doglianze da parte dell'attore, traendo da

queste circostanze la conseguenza che la odierna funzione

giurisdizionale di trattazione della causa nella fase di

ammissibilità della domanda risarcitoria ex legge n. 117 del 1988 si

presenterebbe come una mera iterazione della stessa attività in

precedenza esercitata, tale da ledere la garanzia dell'imparzialità

e terzietà del giudice prescritta dall'art. 111, secondo comma,

della Costituzione;

che il giudice a quo, sembra tuttavia contestualmente

escludere che detta identità di sostanza tra il precedente e il

nuovo giudizio possa tradursi nella nozione giuridica di "stessa

causa" rilevante ai fini dell'applicazione degli istituti della

litispendenza e della continenza di cause ovvero della riunione dei

giudizi (artt. 39 e 273 cod. proc. civ.), motivando tale assunto con

la "diversità dei provvedimenti e delle cause che in essi trovano il

loro riferimento", dunque valorizzando distinzioni obbiettive di

carattere formale, che appaiono essere in contraddizione con le

premesse sopra sintetizzate;

che, sotto altro profilo, lo stesso giudice rimettente

formula il rilievo secondo cui "si potrebbe dubitare se in questi

casi un'appropriata applicazione dei criteri d'identificazione delle

azioni, alla luce dei quali va condotto il giudizio sull'identità o

diversità di cause", non possa condurre a ravvisare, in una ipotesi

quale è quella del giudizio principale, una "stessa causa" (non nel

senso che rileva per i citati artt. 39 e 273 cod. proc. civ., ma)

agli effetti dell'applicazione della stessa disposizione sospettata

di incostituzionalità (art. 51, primo comma, numero 4), cod. proc.

civ.), dunque in maniera tale da rendere la fattispecie concreta

"direttamente sussumibile" tra quelle considerate dalla norma

denunciata, anche alla stregua della lettura estensiva che di

quest'ultima ha fornito la sentenza n. 387 del 1999 di questa Corte;

che, ancora sotto questo profilo, il rimettente afferma, in

pari tempo, di non poter direttamente pervenire al risultato

interpretativo che si è detto, in quanto la nozione di "stessa

causa" (ai fini dell'art. 51) resti - ipoteticamente - "ancorata

all'interpretazione che ne viene comunemente data", cioè

all'interpretazione che esclude di poter addivenire a questa

soluzione del problema sollevato;

che, in presenza di una simile impostazione della questione -

anche indipendentemente dalle anomalie della vicenda processuale

dalla quale il presente giudizio ha preso avvio -, è preliminare il

rilievo che il giudice della ricusazione prospetta una duplice

possibilità interpretativa, per un verso affermando la astratta

possibilità di pervenire a una soluzione della questione attraverso

una "appropriata applicazione" dei criteri di identificazione delle

azioni in modo da condurre a una diretta inclusione dell'ipotesi

dedotta nell'ambito della norma impugnata, senza necessità di un

intervento di questa Corte, ma per altro verso contestualmente

dubitando di tale possibilità, alla stregua della interpretazione

che della medesima norma viene "comunemente data";

che è su questa irrisolta duplice possibilità che il

giudice a quo, chiama questa Corte a un intervento sulla disposizione

censurata, in modo tale da superare la "comune" interpretazione che

lo stesso rimettente sembra non fare propria né condividere;

che, in tal modo impostata, la questione risulta sollevata

essenzialmente in vista della soluzione di una alternativa

interpretativa circa la portata della disposizione processuale: una

alternativa che spetta al giudice risolvere, assegnando alla norma un

preciso significato, prima di prospettare un problema di conformità

alla Costituzione;

che, per questo, la sollevata questione deve essere

dichiarata, conformemente al costante orientamento di questa Corte,

manifestamente inammissibile (per tutte, ordinanze n. 418 e n. 201

del 2000).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4), del

codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 111

della Costituzione, dal tribunale di Genova con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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