Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/2001 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del

codice di procedura civile e 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420

(Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati), promossi

con ordinanze emesse il 27 ottobre 1999 dalla Corte d'appello di

Milano, il 17 gennaio 2000 (n. 2 ordinanze) dal giudice istruttore

presso il tribunale di Rimini, il 17 gennaio 2000 dal Presidente del

tribunale di Rimini e l'8 marzo 2000 dalla Corte d'appello di Milano,

rispettivamente iscritte ai numeri 32, 148, 149, 150 e 209 del

registro ordinanze 2000 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della

Repubblica numeri 8, 16 e 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione della R.C.S. Editori S.p.a., di

Luigi Tosti e del comune di Gazzada Schianno, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 27 ottobre 1999, iscritta al n. 32

del r.o. del 2000, la Corte d'appello di Milano - nel corso di un

giudizio civile d'impugnazione contro la sentenza con cui il

tribunale di Milano aveva accolto la domanda proposta (anteriormente

all'entrata in vigore dell'art. 30-bis del codice di procedura

civile, introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420,

recante "Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati")

da un magistrato in servizio nel distretto di Milano contro una

società editrice di un quotidiano, per il risarcimento del danno

derivante da diffamazione a mezzo stampa - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 cod. proc. civ.,

ritenendoli in contrasto con gli artt. 3, 24 e 101 della

Costituzione, nella parte in cui non prevedono che quando sia

comunque parte in causa un magistrato dello stesso ufficio

dell'organo giudicante o di un ufficio dello stesso distretto, la

competenza territoriale spetti al giudice del capoluogo di altro

distretto, analogamente a quanto dispongono per i procedimenti penali

l'art. 11 del codice di procedura penale ed ora per quelli civili

l'art. 30-bis cod. proc. civ., introdotto dalla citata legge n. 420

del 1998 (che peraltro, non essendo retroattivo, non si applica ai

giudizi promossi anteriormente alla sua entrata in vigore);

che, secondo il giudice rimettente, tale irretroattività

rende palese la disparità di trattamento di fattispecie del tutto

simili e lede il principio della terzietà del giudice;

che la società editrice si è costituita, chiedendo

l'accoglimento della questione;

che è intervenuto il Presidente dei Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della

questione;

che, con ordinanza del 17 gennaio 2000, iscritta al n. 148

del r.o. del 2000, il giudice istruttore presso il tribunale di

Rimini - nel corso di un giudizio per risarcimento del danno vertente

fra due magistrati dello stesso ufficio giudiziario, promosso

anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 420 del 1998, che

ha introdotto l'art. 30-bis cod. proc. civ. - ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. da 18 a 36 cod. proc. civ. e dell'art. 9

della legge n. 420 del 1998, nella parte in cui non prevedono

l'applicabilità del criterio di competenza territoriale di cui

all'art. 30-bis cod. proc. civ. ai giudizi, nei quali sia parte un

magistrato, pendenti alla data della sua entrata in vigore;

che, ad avviso del remittente, le norme impugnate contrastano

con l'art. 111 della Costituzione (perché il principio del giusto

processo vale per tutti i processi civili, anche se in corso

all'epoca della novella) e con l'art. 3 della Costituzione (per

l'irragionevole disparità di trattamento del regime della

competenza, tra cause riguardanti magistrati anteriori alla riforma

del 1998, per le quali il foro domestico è passibile di sospetti di

parzialità, e cause successive, devolute ad un foro neutro esente da

tali sospetti);

che è intervenuto il Presidente dei Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di

infondatezza della questione;

che, con ordinanza in data 17 gennaio 2000, iscritta al

n. 149 del r.o. del 2000, il giudice istruttore presso il tribunale

di Rimini - nel corso di un giudizio di risarcimento dei danni

promosso (anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 30-bis cod.

proc. civ., introdotto dalla legge n. 420 del 1998) da un magistrato

dello stesso ufficio giudiziario - ha sollevato d'ufficio, in

riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., una questione di legittimità

costituzionale identica a quella sollevata con l'ordinanza registrata

al n. 148 del 2000;

che è intervenuto il Presidente dei Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

formulando argomentazioni e conclusioni identiche a quelle presentate

nel giudizio di cui all'ordinanza citata;

che, con ordinanza del 17 gennaio 2000, iscritta al n. 150

del r.o. del 2000, il Presidente del tribunale di Rimini - richiesto

da un giudice di quel tribunale dell'autorizzazione ad astenersi per

gravi ragioni di convenienza ex art. 51, secondo comma, cod. proc.

civ., in una causa di risarcimento dei danni promossa, anteriormente

all'entrata in vigore dell'art. 30-bis cod. proc. civ., da un

magistrato "all'epoca dei fatti" in servizio presso lo stesso

tribunale - ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 111

Cost., una questione di legittimità costituzionale identica a quella

sollevata con le ordinanze iscritte ai nn. 148 e 149 del 2000;

che è intervenuto il Presidente dei Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

eccependo l'inammissibilità della questione per difetto di

legittimazione del rimettente e per difetto di rilevanza;

che si è pure costituita la parte attrice del giudizio, in

relazione al quale era stata avanzata la richiesta di autorizzazione

all'astensione, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità o, comunque, di manifesta infondatezza della

sollevata questione;

che, con ordinanza in data 8 marzo 2000, iscritta al n. 209

del r.o. del 2000, la Corte d'appello di Milano - premesso che

l'art. 30-bis cod. proc. civ., data l'irretroattività della legge

n. 420 del 1998 che lo ha introdotto, non si applica ai giudizi in

corso in cui sia parte un magistrato; che la soggezione di tali

giudizi alla disciplina previgente crea un'ingiustificata disparità

di trattamento tra soggetti aventi identica posizione processuale; e

che, per questi profili, lo stesso giudice aveva già sollevato in

altro giudizio, con l'ordinanza iscritta al n. 32 del 2000, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 cod.

proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione

- ha sospeso il giudizio sino alla decisione della questione: in

seguito, gli atti sono pervenuti alla Corte costituzionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

eccependo l'inammissibilità in quanto con l'ordinanza in esame non

è stata sollevata alcuna questione di legittimità costituzionale.

Considerato che le cinque ordinanze indicate in epigrafe

propongono, in riferimento a vari parametri costituzionali, la stessa

questione di legittimità costituzionale e possono quindi essere

riunite;

che l'ordinanza n. 150 del 2000 - pronunziata dal Presidente

del tribunale, in sede di provvedimento sulla richiesta di astensione

ex art. 51 cod. proc. civ. - è manifestamente inammissibile, in

quanto la Corte ha già altra volta affermato (ordinanza n. 35 del

1988) che il relativo procedimento non è un "giudizio" ai fini degli

artt. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge

11 marzo 1953, n. 87;

che rimane conseguentemente assorbito il profilo di

inammissibilità concernente l'eccepita irrilevanza, ai fini della

decisione sulla richiesta di astensione, della disciplina della

competenza territoriale;

che l'ordinanza n. 209 del 2000 non ha rimesso espressamente

alla Corte la questione prospettata, ma ha solo rilevato che essa

già pende a seguito di altra ordinanza di rimessione emessa in altro

giudizio pendente avanti allo stesso ufficio, e ha disposto la

sospensione del giudizio in attesa della sua definizione, dopo di che

gli atti sono pervenuti alla Corte costituzionale, pur in assenza di

un formale provvedimento di trasmissione;

che, peraltro - non essendo stata la Corte sollecitata a

valutare la conformità di una norma ordinaria alla Costituzione -

non può ritenersi proposto un vero giudizio incidentale di

legittimità costituzionale, onde l'ordinanza risulta irricevibile e

gli atti devono essere rinviati al giudice a quo (ordinanze n. 264

del 1995 e n. 9 del 1991);

che le ordinanze iscritte ai nn. 148 e 149 dubitano della

conformità agli artt. 3 e 111 della Costituzione e quella iscritta

al n. 32 della conformità agli artt. 3, 24 e 101 Cost., della

disciplina della competenza territoriale per le cause civili - nelle

quali siano comunque parti magistrati in servizio nel distretto ove

ha sede il giudice competente secondo i criteri ordinari - in corso

all'entrata in vigore della legge n. 420 del 1998, che ha introdotto

nel codice di procedura civile l'art. 30-bis, in quanto per tali

cause non è previsto un foro derogatorio rispetto ai normali criteri

di competenza territoriale;

che - ponendo tale questione - i giudici remittenti, in

sostanza, censurano l'esercizio da parte del legislatore del potere

discrezionale di determinare il momento iniziale dell'applicazione

della nuova disciplina della competenza territoriale per le cause

civili in esame, ed in particolare la soluzione di lasciare i giudizi

in corso assoggettati alla disciplina previgente;

che - in linea di massima - la scelta in ordine

all'applicabilità o meno di nuove norme processuali ai giudizi in

corso rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo il

rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali;

che, nel caso in esame, la scelta legislativa, valutata in

riferimento all'art. 3 Cost., non può dirsi irragionevole o

discriminatoria, considerando - anche alla luce della regola generale

dell'irrilevanza dei mutamenti della legge regolatrice della

competenza intervenuti dopo la proposizione della domanda (art. 5

cod. proc. civ.) - che la situazione dei processi pendenti, per la

varietà dello stato in cui potevano trovarsi, era intrinsecamente

diversa da quella dei processi che sarebbero stati instaurati dopo

l'entrata in vigore della nuova disciplina;

che siffatta peculiarità dei giudizi in corso mostra anche,

a chiare note, l'infondatezza della censura di violazione del

principio del "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost., in quanto

il loro generalizzato assoggettamento alla nuova regola - comportando

la sopravvenuta incompetenza di giudici aditi quando erano

competenti, l'eventuale azzeramento dell'attività processuale già

svolta e la conseguente regressione dello stato del giudizio -

avrebbe potuto talora risolversi nella lesione (e non nella tutela)

di quel principio, come nei casi in cui di competenza non si fosse

mai discusso e lo stato del processo avesse reso ormai conveniente

per le parti la suadefinizione in termini di "ragionevole durata";

che, in ordine agli artt. 24 e 101 Cost., l'ordinanza che li

invoca non fornisce alcuna motivazione;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 del codice di

procedura civile e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420

(Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal

Presidente del tribunale di Rimini con l'ordinanza indicata in

epigrafe, iscritta al n. 150 del r.o. del 2000;

Ordina il rinvio alla Corte di appello di Milano degli atti del

giudizio cui si riferisce l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta

al n. 209 del r. o. del 2000;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del codice di

procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101

della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza

indicata in epigrafe, iscritta al n. 32 del r.o. del 2000;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 del codice di

procedura civile, e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal

giudice istruttore presso il tribunale di Rimini con le ordinanze

indicate in epigrafe, iscritte ai numeri 148 e 149 del r.o. del 2000.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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