Art. 50 — Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Sull'astensione, quando e' necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio. Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio ne da' notizia al consiglio nazionale, che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti. Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art50 · fonte del testo

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