Art. 8 — Doveri del giudice di pace

L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. _ (Doveri del giudice di pace) _ 1. Il giudice di pace e' tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti".

Testo vigente dal 15 dicembre 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-11-24;468~art8 · fonte del testo

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