Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/1995 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 e successive modificazioni ed integrazioni (Revisione

della disciplina del contenzioso tributario), promosso con

l'ordinanza emessa il 14 aprile 1994 dalla Commissione tributaria di

1 grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Cocconi Arturo

contro l'Ufficio imposte dirette di Verbania, iscritta al n. 343 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso dei procedimenti instaurati da Cocconi

Arturo, avverso due avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio delle

imposte dirette di Verbania, che aveva elevato i redditi dichiarati

dal contribuente, la commissione tributaria di primo grado di quella

città, previa la riunione dei due giudizi, ha sollevato, in

relazione a vari parametri costituzionali, questione di legittimità

costituzionale dell'intero d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione

della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui non

regola gli istituti dell'astensione e della ricusazione del giudice

tributario;

che il giudice a quo ha premesso, in fatto, che due dei tre

componenti il collegio vantano rapporti di credito con l'ufficio

imposte dirette di Verbania, parte in causa nel procedimento;

che in particolare un componente ha presentato a quell'Ufficio

imposte dirette, per alcuni anni, le dichiarazioni annuali dei propri

redditi (servendosi del modello 740) dalle quali risultano crediti

d'imposta, per milioni, di cui è in attesa di rimborso;

che un altro componente ha presentato, allo stesso ufficio,

l'istanza di rimborso per ritenute, a suo dire indebitamente operate,

senza ricevere risposta favorevole, instaurando un contenzioso con

vari uffici dell'amministrazione finanziaria (tra i quali quello

parte in causa nel giudizio a quo);

che nessun componente il collegio ha, peraltro, ritenuto di

doversi astenere, in considerazione del fatto che non esisterebbero

norme sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici tributari;

che - sempre ad avviso del collegio - l'articolo 51, primo

comma, n. 3, codice di procedura civile, richiamato dall'art. 39,

primo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, non sarebbe "compatibile"

con il procedimento che si svolge davanti alle Commissioni

tributarie;

e che conseguentemente, se al processo tributario si applicasse

tale disposizione la maggior parte delle commissioni tributarie

rimarrebbe paralizzata;

che migliore disciplina non sarebbe rinvenibile neppure nel

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), per il nuovo

processo tributario; che, ad avviso della commissione tributaria

rimettente, i giudici non devono soltanto assicurare l'imparziale

applicazione della legge, ma devono anche apparire indipendenti ed

imparziali;

che essendo costoro, nella gran parte, anche contribuenti del

fisco, si trovano in una situazione singolare ed anomala (in taluni

casi addirittura inquietante) per il cumulo della figura di

controllore e controllato, inerendo ad essi il potere di annullamento

degli atti di uffici tributari, nei confronti dei quali, come

contribuenti, si trovano in una situazione di soggezione e, a volte,

anche "di favore";

che per rimuovere tali situazioni, censurate dalla

giurisprudenza di questa Corte in tema di indipendenza dei giudici

speciali (sentt. nn. 196 del 1982, 128 del 1974 e 121 del 1970),

occorrerebbe stabilire, per i componenti le commissioni tributarie,

il domicilio fiscale in un comune diverso da quello di residenza,

posto in altra regione, così come già previsto per alcuni

contribuenti dall'art. 59 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi);

che, pur trattandosi di una soluzione di competenza del

legislatore, la commissione rimettente ritiene comunque, in relazione

alla questione di costituzionalità, di segnalare alla Corte, per

violazione degli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 100, secondo

comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, tutta la normativa

che regola il processo tributario in quanto non prevede l'astensione

e la ricusazione del giudice, particolarmente quando quest'ultimo ha

rapporti di credito o una causa pendente con l'ufficio tributario che

è parte nella causa;

che la questione avrebbe rilevanza nel processo a quo, perché

radicherebbe per due componenti il collegio, se fondata, il dovere di

astenersi nel giudizio principale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione;

che, secondo l'interventore, si applicano al processo tributario

le norme del codice di procedura civile (sent. n. 196 del 1982) ed è

alla luce di questo che vanno risolti i problemi posti dal giudice a

quo;

che se è vero che i giudici tributari sono anche contribuenti,

tanto non autorizza a ritenere interessato su ogni questione

sottopostagli, in ragione dell'ufficio ricoperto, il singolo giudice

tributario chiamato a decidere della causa;

che potrebbero verificarsi, al più, ragioni di astensione a

norma dell'art. 51, primo comma, n. 1, codice di procedura civile,

quando il giudice tributario ha interesse diretto, come contribuente,

in un'altra controversia vertente sull'identica questione di diritto

a lui sottoposta;

che se anche la generalità dei giudici tributari fosse

interessata alla medesima questione non per questo le commissioni

tributarie dovrebbero bloccarsi rifiutando di decidere della causa;

e, infatti, vi sono precedenti di decisioni del giudice

amministrativo che esplicano effetti sull'intera categoria dei

magistrati dello stesso ordine, essendo stata superata la difficoltà

- se e in quanto rilevata - alla stregua del canone dell'esercizio

normale della giurisdizione;

Considerato che l'ordinanza, pur indicando le disposizioni

costituzionali che si assumono violate dal d.P.R. 636 del 1972, non

fornisce alcuna motivazione in ordine ad essa;

che non è dato sapere quali particolari e specifiche ragioni

riguardino le pretese violazioni degli indicati artt. 3, primo comma,

97, primo comma, 100, secondo comma, e 108, secondo comma, della

Costituzione, anche in considerazione della genericità della

normativa impugnata (un intero testo di legge) e della perplessità

della motivazione svolta nell'ordinanza sulla legislazione

applicabile al caso esaminato;

che, pertanto, non risultando sufficientemente determinato il

thema decidendum, la questione va dichiarata inammissibile (sentt.

191 del 1992, 483 del 1991 e 137 del 1985);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata,

in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 100,

secondo comma e 108, secondo comma della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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