Corte costituzionale

Sentenza n. 363/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/11/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, numero 4,

del codice di procedura civile e degli artt. 25, n. 1, 23 e 26 del

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio

1997 dal Tribunale di Reggio Emilia sul reclamo proposto da S.A.I.PA.

- Società Agricola Industriale Padana s.r.l. iscritta al n. 458 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di reclamo ex art. 26 della legge

fallimentare, proposto avverso un provvedimento con cui il giudice

delegato aveva dichiarato l'inefficacia di un'offerta in aumento di

sesto in un procedimento d'incanto, il Tribunale di Reggio Emilia,

con ordinanza emessa il 27 febbraio 1997, ha sollevato - in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questioni di

legittimità costituzionale: a) dell'art. 51, n. 4, del codice di

procedura civile, nella parte in cui prevede l'obbligo di astensione

del giudice che abbia conosciuto della causa in altro grado del

processo, "in quanto non applicabile al giudice delegato al

fallimento chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo avverso

provvedimenti decisori da lui stesso emessi"; b) dell'art. 25, n. 1,

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui stabilisce

che il giudice delegato riferisce al tribunale, allorché sia

richiesto un provvedimento collegiale, anche nel caso in cui sia

proposto reclamo avverso provvedimenti da lui emessi; c) degli artt.

23 e 26 della stessa legge fallimentare, nella parte in cui non

escludono che del collegio, che decide in sede di reclamo avverso

provvedimenti decisori su diritti soggettivi, possa far parte il

giudice delegato che tali provvedimenti ha emesso.

Premette il rimettente di ritenere come "unica ammissibile"

l'interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui la

partecipazione del giudice delegato al collegio decidente sul reclamo

avverso i provvedimenti da lui emessi, trova la sua ragione nel

principio di concentrazione processuale di ogni controversia negli

organi della procedura, nonché nella posizione del giudice delegato

che garantisce la rapidità delle fasi processuali, la continuità e

conoscenza delle situazioni coinvolte, così escludendo la violazione

dell'art. 51, n. 4, del codice di procedura civile. E tale norma,

peraltro - secondo una giurisprudenza ormai consolidata -, non

impedirebbe comunque la partecipazione del giudice delegato al

collegio decidente sul reclamo endofallimentare, dovendosi

restrittivamente intendere il concetto di "grado".

Ma, secondo il giudice a quo le recenti affermazioni rese da questa

Corte in materia di processo penale, con riferimento all'art. 34 cod.

proc. pen. - in particolare nella sentenza n. 131 del 1996 - rendono

evidente il contrasto del suddetto art. 51 con gli evocati parametri

costituzionali.

Osserva, infatti, il rimettente come il reclamo previsto dall'art.

26 della legge fallimentare abbia certamente natura impugnatoria di

un provvedimento incidente su diritti soggettivi, là dove non

rappresenta uno sviluppo o completamento di questo, bensì una

reazione vòlta ad annullarlo o sostituirlo. Da ciò, la lesione

dell'art. 24 Cost., per la violazione del principio della

prevenzione - così come lumeggiato dalla richiamata decisione di

questa Corte - e dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di

trattamento rispetto al regime che vale per i creditori al di fuori

delle procedure fallimentari.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione,

ricordando anzitutto come, per quanto riguarda l'art. 51 cod. proc.

civ., il grado del processo indica il momento processuale al termine

del quale il giudice si spoglia della controversia, di talché, come

nel sistema del processo esecutivo, la partecipazione del giudice che

abbia emesso il provvedimento impugnato ad una fase decisoria

successiva risulta conforme al senso della norma, in particolare

garantendo, nel caso del fallimento, la rapidità delle varie fasi

processuali.

Osserva altresì l'Avvocatura che in subiecta materia vanno

conciliate la tutela d'interessi non strettamente privati e

l'esigenza di un giudice imparziale, con sostanziali differenze di

funzioni e caratteristiche rispetto al procedimento cautelare

uniforme ma, soprattutto, con una "inestensibilità al caso de quo

della giurisprudenza della Corte in materia di incompatibilità". Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Reggio Emilia dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., in quanto non

prevede l'obbligo d'astensione del giudice delegato al fallimento,

chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo avverso i

provvedimenti decisori da lui stesso emessi ed incidenti su diritti

soggettivi. La censura - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., in ragione del differente trattamento riservato ai creditori

al di fuori delle procedure concorsuali, nonché della compressione

del diritto di difesa, cagionata dalla "forza della prevenzione" - è

dal giudice a quo estesa agli artt. 23, 25, n. 1, e 26 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), rispettivamente, nella parte in

cui prevedono che il giudice delegato riferisca al tribunale in caso

di richiesta di provvedimento collegiale anche quando si tratti di

reclamo avverso provvedimenti da lui emessi e nella parte in cui non

escludono, nella stessa ipotesi, la partecipazione al collegio di

detto giudice.

2. - Le questioni non sono fondate.

2.1. - L'istituto del reclamo al tribunale fallimentare avverso i

provvedimenti adottati dal giudice delegato nell'esercizio dei suoi

molteplici poteri decisori è stato oggetto di una serie d'interventi

di questa Corte, vo'lti ad assicurare le garanzie fondamentali del

diritto di difesa.

Le decisioni rese con riferimento al reclamo avverso i

provvedimenti incidenti su diritti soggettivi (ed in particolare

avverso i decreti di ripartizione dell'attivo: cfr. sentenze n. 118

del 1963 e n. 42 del 1981) - attraverso le quali venivano censurate

la brevità dei termini, la decorrenza degli stessi a prescindere

dalla conoscenza dell'interessato, la mancanza dell'obbligo di

motivazione nonché la facoltatività della motivazione - non

trovavano una risposta nell'attività del legislatore. Tali sentenze,

tuttavia, inducevano le sezioni unite della Corte di cassazione ad

una ricostruzione del sistema, intesa a colmare le descritte lacune

procedimentali rendendo applicabile al reclamo fallimentare la

normativa dettata dagli artt. da 737 a 742-bis cod. proc. civ. per i

procedimenti camerali. E di siffatta "costituzionalizzazione"

dell'istituto prendeva sostanzialmente atto questa Corte nelle

successive decisioni concernenti ulteriori aspetti del reclamo (v.

sentenze n. 303 del 1965, n. 55 e, in particolare, n. 156 del 1986).

La qualificazione del reclamo - risultante dall'art. 739 cod. proc.

civ. come grado ulteriore del giudizio, non è però estensibile al

reclamo fallimentare, il quale rimane infatti nell'àmbito della

stessa fase processuale, essendo da considerarsi come un momento

dell'iter della procedura concorsuale, le cui peculiarità impongono

speciali esigenze di continuità. Di queste esigenze - come meglio si

dirà - il giudice delegato è sostanzialmente il garante; e in

funzione di tale ruolo viene previsto dal denunciato art. 25, n. 1,

il permanente raccordo che lo lega al collegio attraverso l'obbligo

di riferire ad esso su ogni affare per il quale sia richiesto un

provvedimento del collegio medesimo.

È proprio codesta configurazione del reclamo fallimentare, a

comportare nella specie la non operatività dell'art. 51, n. 4, cod.

proc. civ., e quindi la mancanza di un obbligo di astensione; della

quale appunto si duole il giudice a quo, che perciò richiede a

questa Corte una pronuncia additiva, argomentando anche ex art.

669-terdecies, comma 2, dello stesso codice.

2.2. - Orbene, a proposito di quest'ultima disposizione, va

osservato che con essa è stato introdotto un diverso e più

articolato modello di reclamo nell'àmbito del procedimento cautelare

uniforme. Ma la scelta legislativa - intesa a realizzare una maggior

garanzia in sede di controllo - nel senso di precludere al giudice

che ha emesso il provvedimento di partecipare al collegio che deve

decidere il reclamo, non rappresenta un archetipo assoluto cui debba

uniformarsi necessariamente tutto il sistema processuale. Il

legislatore è libero di assicurare in forme diverse, a seconda dei

vari modelli di processo, le garanzie inerenti all'esercizio della

giurisdizione, purché rispetti i limiti segnati dai precetti

costituzionali. E, d'altronde, appaiono evidenti i profili

distintivi, destinati a riflettersi nella diversità delle fasi di

controllo, tra il procedimento cautelare uniforme e il processo

fallimentare (anche con riguardo a momenti cautelari).

2.3. - In tale processo, anche per la spiccata rilevanza

pubblicistica dell'istituto del fallimento, trova un'accentuazione

del tutto particolare il principio di concentrazione di ogni

controversia presso gli organi del fallimento medesimo: il che - come

si è già sottolineato nella sentenza n. 158 del 1970 - "determina

collegamenti ed interferenze processuali inevitabili, perciò non

rilevabili agli effetti della legittimazione del giudice, per la

prevalente apprezzabile esigenza di portare allo stesso organo

giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità".

Il giudice delegato, attraverso la molteplicità dei suoi poteri

(amministrativi, decisori, cautelari), assicura la rapidità e

continuità delle fasi processuali - valori anch'essi specifici e

prevalenti nelle procedure concorsuali - grazie alla presumibile

compiutezza della sua conoscenza di fatti, rapporti e situazioni

soggettive ed oggettive della procedura (cfr. sentenze n. 351 del

1997 e n. 148 del 1996). Conoscenza, che non può andare dispersa, e

che deve rapportarsi in modo costante e diretto (non bastando ad

assicurare il valore della celerità - allo stato attuale della

disciplina complessiva della procedura de qua - una relazione in

forma diversa, meno immediata) con il tribunale fallimentare, alla

cui collegialità non a caso la recente novella ha riservato anche i

giudizi contemplati dal denunciato art. 23, ed i cui decreti sono

certamente ricorribili ex art. 111 della Costituzione ogni volta che

questi siano connotati dalla decisorietà propria della sentenza e

vengano così ad incidere definitivamente su diritti soggettivi.

2.4. - Valutando la posizione del giudice delegato in una tale

prospettiva, tutta endofallimentare (e coerente con l'impostazione

dell'intero regio decreto n. 267 del 1942), appare evidente come

dall'unità funzionale della sua complessa figura non sia dato

scorporare singoli profili, onde costruire riguardo ad essi

l'invocato obbligo di astensione.

Un'operazione siffatta, che verrebbe ad incidere profondamente

nella struttura del processo fallimentare, non può non essere

riservata al legislatore. E dunque, in questa sede, rimane solo da

ribadire l'auspicio che sia provveduto senza ulteriore ritardo alla

tanto attesa riforma legislativa dell'istituto fallimentare nel suo

insieme, secondo forme meglio rispondenti ad un equilibrato

bilanciamento tra i diversi valori costituzionali che vengono in

considerazione con riguardo all'istituto stesso.

2.5. - Quanto sopra osservato, in coerenza con tutto l'orientamento

giurisprudenziale di questa Corte in tema di processo fallimentare,

non risulta certo smentito dall'enunciazione di princi'pi contenuta

nelle pronunce relative all'art. 34 cod. proc. pen., e in particolare

nella sentenza n. 131 del 1996, richiamata dal rimettente per dare

consistenza al suo dubbio di illegittimità costituzionale in

riferimento all'art. 24 Cost.

Nella sentenza n. 326 del 1997 - non ancora pubblicata al momento

della pronuncia dell'ordinanza di rimessione - si è già precisato

che le caratteristiche del processo penale, finalizzato

all'accertamento del fatto ascritto all'imputato, a sua volta

costantemente assistito dal favor rei non consentono di trasporre sic

et simpliciter nel processo civile le considerazioni svolte

relativamente a quello. Qui basta aggiungere che ciò non può non

valere a maggior ragione con riguardo alla peculiare disciplina

fallimentare.

2.6. - Proprio codesta peculiarità, che si manifesta anche e

segnatamente sul piano degli effetti sostanziali del fallimento,

rende parimenti impossibile comparare la posizione dei creditori che

agiscono esecutivamente al di fuori delle procedure concorsuali -

richiamata quale tertium comparationis dal rimettente nel

prospettare, peraltro in via del tutto marginale, la violazione

dell'art. 3 della Costituzione - con la posizione dei creditori

fallimentari.

Come questa Corte ha di recente affermato, la declaratoria di

fallimento, cui consegue la necessitata concorsualità delle azioni

esecutive dei creditori, "vale a legittimare la diversità di

disciplina che il legislatore detta in relazione alle situazioni

poste (come sopra) a raffronto" (sentenza n. 234 del 1998).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 51, n. 4, del codice di procedura civile e degli artt. 23,

25, n. 1, e 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina

del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevate,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Reggio Emilia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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