Art. 196 c.p.c. — Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente
Il giudice ha sempre la facolta' di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
Il giudice ha sempre la facolta' di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
2 pronunce che riguardano l’art. 196 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
Il provvedimento che abbia deciso esclusivamente sulla condivisibilità o meno del metodo di stima seguito dalla c.t.u. già esperita ed eventualmente sulla necessità di disporre una nuova indagine peritale, ancorché contenuto nella sentenza non definitiva, ha natura e funzione ordinatoria e, pertanto, non pregiudica il merito della decisione, restando revocabile e modificabile nel successivo corso del giudizio; ne consegue che esso non è idoneo ad acquistare autorità di giudicato interno, il quale può formarsi soltanto su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia.
Art. 196 c.p.c. · Art. 279 c.p.c.
In tema di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, non rappresentano, di per sé, cause di astensione o ricusazione del consulente la mera collaborazione scientifica all'interno di un manuale scritto da più autori o la semplice collaborazione didattica all'interno di un medesimo istituto universitario, attività che non determinano una comunione di interessi da cui l'ausiliario del giudice possa essere condizionato nella stesura della relazione, occorrendo invece la prova di una situazione tale da rendere il c.t.u. interessato a non contraddire il consulente tecnico di parte o ad aderire alle sue tesi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del dovere d'imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, incaricato di valutare la capacità di intendere e volere di un soggetto al momento della stipula di un contratto di mandato a gestire investimenti finanziari e pervenuto ad un giudizio concordante col consulente di una delle parti, col quale aveva condiviso un manuale di psichiatria redatto da più autori ed un'esperienza didattica nel medesimo corso universitario).
Art. 196 c.p.c. · Art. 192 c.p.c. · Art. 201 c.p.c. · Art. 68 c.p.c.
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e giugno 2025 ↗.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art196 · fonte del testo
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