Corte costituzionale

Ordinanza n. 265/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1998 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli articoli 32 e 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

(Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni, promosso con

ordinanza emessa il 9 luglio 1997 dal Tribunale di Saluzzo nel

procedimento penale a carico di Cagnoli Giovanni e altro, iscritta al

n. 738 del registro ordinanze 1997 e pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno

1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che il Tribunale di Saluzzo, nel corso di un procedimento

penale, rilevava che nel Collegio vi erano due magistrati ordinari e

un avvocato, esercente nel circondario dello stesso Tribunale, nella

qualità di vice pretore onorario. Per questo caso sollevava, in

riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 e 105 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e

successive modificazioni;

che, in ragione di alcune situazioni di incompatibilità

esistenti nell'ufficio, non sarebbe stato possibile formare alcun

collegio giudicante diverso da quello rimettente, e pertanto si

sarebbe reso inapplicabile l'art. 97 dell'ordinamento giudiziario;

che la presenza nel collegio di un vice pretore onorario, nella

persona di un avvocato esercente la professione forense nel

circondario di Saluzzo, situazione consentita dagli artt. 32 e 105

censurati, sarebbe in contrasto con i principi di razionalità

normativa e di ragionevolezza; che sussisterebbe, in particolare,

un'insuperabile e ingiustificata contraddittorietà fra la previsione

di cui al combinato disposto di detti articoli e quella contenuta

nell'art. 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del

giudice di pace), introdotto dall'art. 11, comma 2, del d.-l. 7

ottobre 1994, n. 571 (Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n.

374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353,

concernente provvedimenti urgenti per il processo civile),

convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1994, n. 673:

disposizione con cui si vieta agli avvocati, che svolgono le funzioni

di giudice di pace, l'esercizio della professione forense dinanzi

alla "giudicatura" alla quale appartengono; che, invero, il

tormentato iter legislativo avrebbe previsto inizialmente un confine

territoriale ancora più ampio, non consentendo l'originario art. 8,

comma 2, della legge n. 374 del 1991 l'esercizio della professione

forense all'avvocato nominato giudice di pace nell'ambito del

distretto di appartenenza, per poi restringerlo al circondario del

tribunale con l'art. 6 del d.-l. 16 dicembre 1993, n. 521, decaduto

per mancata conversione, successivamente reiterato, e limitato,

infine, alla sola circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace,

con l'abrogazione dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 374;

che tale innovazione si giustificherebbe in ragione del superiore e

fondamentale interesse dell'ordinamento all'autonomia e

all'indipendenza della magistratura, garantito dagli artt. 101,

secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione; che, invece,

esso verrebbe compromesso ove si dia la possibilità a un avvocato di

essere, nel contempo, giudice in una causa e difensore in un'altra,

con una commistione fra interessi pubblici e privati; che non si

comprenderebbe, rispetto alla previsione dell'art. 8-bis della legge

n. 374 del 1991, la diversità del trattamento riservato ai vice

pretori dall'art. 32 dell'ordinamento giudiziario, il quale consente

agli avvocati, che esercitano la professione, di essere nominati vice

pretori e di sedere, in forza dell'art. 105 dell'ordinamento

giudiziario, quali giudici a latere in tribunale; che il limite

territoriale all'esercizio della professione forense sarebbe imposto

dalla legge per le cause minori e meno complesse, ma nessun limite

sarebbe posto, inspiegabilmente, al professionista che, come vice

pretore onorario, sia componente d'un collegio di tribunale,

competente a giudicare materie di notevole rilevanza; che si

tratterebbe di un'ingiustificata irragionevolezza sopravvenuta nel

sistema normativo volto a disciplinare la magistratura onoraria:

irragionevolezza dovuta alla concomitante presenza di una norma

(l'art. 8-bis della legge n. 374 del 1991) che realizza la

finalità, perseguita dall'art. 104, primo comma, della Costituzione,

e di un'altra (il combinato disposto degli artt. 32 e 105

dell'ordinamento giudiziario) che, viceversa, è in contrasto con la

suddetta, essenziale, finalità; che ne discenderebbe, altresì,

un'ingiustificata disparità di trattamento fra avvocati che svolgono

le funzioni di giudice di pace e avvocati che rivestono la qualifica

di vice pretori onorari, dal momento che soltanto i primi subirebbero

una significativa limitazione territoriale per l'esercizio della

propria attività professionale; che, in secondo luogo, sarebbe

violato il principio di imparzialità, desumibile dall'art. 97, primo

comma, della Costituzione, estensibile anche agli uffici giudiziari

(riferimento alla sentenza n. 18 del 1989); che la presenza in un

collegio giudicante di un avvocato, il quale eserciti la professione

nella medesima circoscrizione giudiziaria dell'ufficio di

appartenenza, legittimerebbe seri dubbi su possibili "contaminazioni"

del giudice onorario e sulla sua collocazione super partes; che un

terzo profilo di illegittimità costituzionale conseguirebbe alla

violazione del principio di indipendenza del giudice, di cui all'art.

101, secondo comma, della Costituzione (riferimento alle sentenze n.

100 del 1981 e 123 del 1970);

che non sarebbe sufficiente il mero richiamo agli istituti posti

a garanzia dell'imparzialità del giudice, quali l'incompatibilità,

l'astensione e la ricusazione, giacché sarebbe stato lo stesso

legislatore a dubitare dell'efficacia di tali cautele introducendo

nell'ordinamento l'art. 8-bis della legge n. 374 del 1991;

che quest'ultima prevedeva espressamente l'applicabilità ai

giudici di pace della disciplina dell'astensione ai sensi dell'art.

51 del codice di procedura civile;

che, se tale istituto fosse stato ritenuto sufficiente, l'art.

8-bis sarebbe stato del tutto superfluo;

che, infine, sarebbe riscontrabile una violazione del principio

di indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione

della giustizia, fra i quali andrebbero ricompresi anche i vice

pretori onorari, ai sensi dell'art. 108, secondo comma, della

Costituzione;

che, d'altronde, il Consiglio superiore della magistratura, con

la recente circolare relativa ai criteri per la nomina e la conferma

dei vice pretori onorari per il triennio 1998-2000, ha disposto,

all'art. 11, lettera m), che l'avvocato interessato alla nomina a

vice pretore onorario deve impegnarsi a non esercitare la professione

forense davanti alla pretura presso cui chiede di essere nominato (ma

non anche davanti al tribunale);

che, pertanto, il Tribunale ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 e

105 del regio decreto n. 12 del 1941, nella parte in cui non prevede

che gli avvocati, i quali siano nominati vice pretori onorari e, in

quanto tali, siano delegati a ricoprire la funzione di giudice a

latere del tribunale, non possano esercitare la professione forense

dinanzi al tribunale cui appartengono;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza; che, ad avviso dell'Avvocatura, l'ordinanza di

rimessione non distingue tra funzioni giurisdizionali proprie

dell'organo e funzioni esercitate in qualità di delegati o sostituti

del titolare; che, mentre il giudice di pace ha funzioni

giurisdizionali proprie, il vice pretore espleterebbe funzioni

delegate ai sensi dell'art. 37 della legge di ordinamento

giudiziario; che tale differenza sarebbe invece fondamentale, tanto

da giustificare il diverso trattamento in tema di incompatibilità;

che, del resto, anche il giudice conciliatore, altro giudice onorario

titolare di funzioni giurisdizionali proprie, era soggetto al divieto

di assistenza professionale, ai sensi dell'art. 27 abrogato dalla

legge n. 374 del 1991; che, invero, l'applicazione dei vice pretori

in tribunale, per il suo carattere temporaneo ed eccezionale, fu

ritenuto costituzionalmente non illegittimo con la sentenza n. 99 del

1964; che non potrebbe essere ulteriormente valorizzata la previsione

contenuta nella legge n. 374 del 1991, poiché essa era condizionata

da un'impostazione tendente a reclutare il giudice di pace nella

"terza età", cioè fra coloro che si potessero dedicare a tempo

pieno alle funzioni onorarie e non, dunque, fra gli avvocati che

esercitano l'attività professionale, mentre proprio per siffatta

ragione la legge avrebbe progressivamente ridotto il regime

dell'incompatibilità territoriale;

che, da ultimo, la legge 16 luglio 1997, n. 254, successiva

all'ordinanza di rimessione, ha conferito la delega al Governo per la

soppressione della pretura e l'istituzione del tribunale - giudice

unico, per cui è da attendersi, nel quadro di tale modifica, un

ampio ripensamento pure per quanto attiene alla magistratura

onoraria, ivi compresa la questione dell'incompatibilità di coloro

che vi appartengono;

che sarebbe da prevedere, altresì, un coordinamento con la

figura del giudice aggregato di cui alla legge 22 luglio 1997, n.

276.

Considerato che ritorna all'esame della Corte il dubbio di

legittimità costituzionale degli artt. 32 e 105 del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive

modificazioni, in quanto si assume che il loro combinato disposto

contrasta con gli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e

108, secondo comma, della Costituzione;

che la questione è già stata dichiarata non fondata con le

sentenze n. 71 del 1971 e n. 99 del 1964 (rispettivamente, scrutinio

dell'art. 32 e dell'art. 105);

che l'ordinanza di rimessione propone il vaglio delle due

disposizioni con riferimento a molteplici vicende normative (l'art.

8-bis della legge n. 374 del 1991, con la disciplina

dell'incompatibilità funzionale per i giudici di pace esercenti

l'avvocatura, in modi diversi, a seconda del testo contenuto nei

decreti-legge nn. 521 e 571 del 1994 e nella legge di conversione n.

673 del 1994, che ne ha modificato il tenore, nonché le circolari

del CSM con riguardo alla nomina e alla conferma dei vice pretori

onorari), vicende normative tutte afferenti al problema

dell'incompatibilità tra le funzioni giudicanti e quelle legali;

che, comunque, la circolare del CSM, indicata come

insoddisfacente soluzione del problema che scaturisce dalle due

disposizioni censurate, contiene una risposta sostanzialmente

riduttiva della libertà incondizionata di esercizio professionale,

tanto più valida se si consideri che l'art. 245 del decreto

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione

del giudice unico di primo grado), limita le disposizioni concernenti

la magistratura onoraria presso il nuovo giudice (che ha assorbito la

morente figura del vice pretore onorario) a "non oltre cinque anni

dalla data di efficacia" del decreto;

che, pertanto, la questione appare perplessa, poiché il

rimettente mostra di chiedere ciò che si riconosce come in gran

parte già sussistente (sulla base della normativa secondaria

richiamata), senza che a quello vigente venga contrapposto uno dei

tanti possibili regimi dell'incompatibilità in modo chiaro e

univoco;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 e

105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario), e successive modificazioni, sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Saluzzo con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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