Art. 51 — Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Sulla astensione, quando e' necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio del collegio nazionale. Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio del collegio nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio del collegio di Roma, seguendo l'ordine di anzianita' di iscrizione nell'albo.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art51 · fonte del testo

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