Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice

di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1979

dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Affronto

Maria Antonietta ed altri e la Cassa Nazionale di previdenza e

assistenza geometri iscritta al n. 16 del registro ordinanze 80 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 dell'anno

1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza resa il 21 novembre 1979 (notificata il 28 e

comunicata il 6 dicembre successivi; pubblicata nella G. U. n. 78 del

19 marzo 1980 e iscritta al n. 16 R.O. 1980) nel procedimento civile

tra Affronto Maria Antonietta e altri e Cassa Nazionale di previdenza e

assistenza geometri, l'adito Pretore del lavoro di Brescia ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 c.p.c.

nella parte in cui da un lato impone al giudice obbligo di astenersi

quando il proprio coniuge sia parente fino al quarto grado di una delle

parti o di alcuno dei difensori, dall'altro non prevede astensione del

giudice che delle parti o di alcuno dei difensori sia affine in grado

superiore al primo, quando la affinità sia acquisita attraverso

fratelli o sorelle, per contrasto con l'art. 3 comma terzo Cost..

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio di merito

si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri con atto depositato il 4 aprile 1980, con il quale

l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso per la

infondatezza della proposta questione.

2.2. - La trattazione dell'incidente è stata assegnata ad adunanza

della Corte in camera di consiglio, dapprima sotto la data del 20

novembre 1985 (rel. Paladin) e poi sotto la data del 22 gennaio 1986

(rel. Andrioli). Considerato in diritto :

3.1. - Si apprende dalla ordinanza di rimessione che "il caso di

specie è caratterizzato dalla astensione attuata ai sensi del n. 2 del

primo comma dell'art. 51 c.p.c. da un magistrato moglie di soggetto

cugino, e quindi parente di quarto grado, del difensore di una parte; e

dalla assegnazione del processo all'altro giudice della sezione lavoro,

sorella della moglie del difensore dell'altra parte, che non ritiene di

ricorrere al capo dell'ufficio ai sensi del secondo comma dello stesso

art. 51 in quanto, in altre occasioni analoghe presentatesi quando

nell'ufficio vi era un solo giudice del lavoro, la richiesta di

autorizzazione ad astenersi è stata respinta con la motivazione che

nel rapporto di affinità non erano ravvisabili i "gravi motivi"

previsti dalla norma citata e che comunque non vi era altro giudice cui

affidare la causa".

Ha proseguito il Pretore di Brescia con rilevare che a seguito

della presenza di donne magistrato deve nell'art. 51 interpretarsi la

parola "moglie", contenuta nel n. 2 del primo comma, come "coniuge",

che "La norma, che considerava esclusivamente i rapporti di affinità

acquisiti al magistrato attraverso la moglie e non attraverso fratelli

e sorelle, corrispondeva ad una concezione della famiglia del giudice

caratterizzata dalla presenza di consorte casalinga dedita ad

intrallazzi, opprimente, portata ad imporre al marito la propria

famiglia e addirittura la protezione degli interessi dei propri parenti

in qualche modo coinvolti in processi sui quali dovesse giudicare il

marito suo succube, altrimenti non propenso a subire interferenze nella

propria funzione quando da affini per parte propria provenissero" "che,

in ogni caso, la presenza di donne magistrato e la conseguente lettura

della parola "moglie" come "coniuge" rende assurdo il diverso

trattamento riservato agli affini diversi per acquisizione dall'art.

51, giustificabile solo a costo di estendere analogicamente al marito

della donna giudice quella propensione alla imposizione dei propri

familiari e alla invadenza che il legislatore di un tempo ha

considerato caratteristica essenziale della moglie".

3.2. - Conclusione della riprodotta motivazione e ad un tempo

motivazione della proposta questione di costituzionalità: "Si ravvisa

in tale situazione ingiustificato disparità di trattamento, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, di specie eguali, eguale

dovendosi intendere la posizione di un magistrato rispetto ai propri

affini in secondo grado, comunque acquisiti, posizione considerata

invece in modo diverso dal legislatore, che impone astensione al

giudice non solo nel caso in cui parte o difensore sia fratello o

sorella del coniuge, ma addirittura quando essi siano del coniuge

parenti fino al quarto grado, e nulla prevede per il caso di affinità

in secondo grado acquisita attraverso il proprio fratello o sorella".

Tale infine la valutazione di rilevanza: "La questione proposta è

rilevante ai fini della decisione dipendendo da essa la possibilità di

astensione di questo giudice, nonché la possibilità di decisione da

parte del primo magistrato cui la causa era stata assegnata una prima

volta, e sia assegnata una seconda in conseguenza di eventuale

pronuncia che, al fine di attuare identica disciplina di casi eguali,

limiti l'obbligo di astenersi in cause le cui parti o difensori siano

parenti del coniuge".

4. - La questione sottoposta all'esame di questa Corte scaturisce

dalla abrogazione dell'art. 8 n. 1 dell'Ordinamento giudiziario 30

gennaio 1941, n. 12 - il quale prescriveva che per l'ammissione a

funzioni giudiziarie è necessario essere (non solo cittadini italiani

ma anche) di sesso maschile - sancita dall'art. 11. 9 febbraio 1963 n.

66, che aprl' alla donna l'accesso a tutte le cariche e professioni

pubbliche ivi compresa la magistratura. Abrogazione che, se esige di

leggere nell'art. 51 n. 2 "coniuge" in luogo di "moglie", consiglia di

identificare le situazioni di affinità rispetto alla donna (ed allo

stesso uomo) magistrato che, per rispetto all'art. 3 comma primo Cost.,

giustificano obbligo di astensione a carico del magistrato che ne è

fatto segno.

Senonché il compito non lieve di colmare la lacuna non può essere

espletato da questa Corte perché comporta valutazioni di

discrezionalità riservate al legislatore. Intervento del legislatore

che la Corte, nel dichiarare l'inammissibilità dell'incidente, auspica

perché l'art. 51 comma secondo c.p.c., che il Pretore di Brescia non

ha comunque sospettato d'incostituzionalità, non è idoneo alla

bisogna.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 51 comma primo n. 2 c.p.c., sollevata in riferimento all'art.

3 comma primo Cost., con ordinanza 21 novembre 1979 del Pretore del

lavoro di Brescia (n. 16 R.O. 1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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