Corte costituzionale

Sentenza n. 341/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1998 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, numero 4,

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio

1997 dal Tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra

Porfido Vita e Moschetti Girolama ed altri, iscritta al n. 808 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti l'atto di costituzione di Moschetti Girolama, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi l'avv. Attilio Sebastio per Moschetti Girolama e l'Avvocato

dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In sede di riassunzione di un giudizio civile davanti al

Tribunale di Taranto, a seguito di dichiarazione, da parte della

competente Corte d'appello, della nullità della sentenza di primo

grado per pretermissione di litisconsorti necessari, detto Tribunale

- rilevato che la causa era stata assegnata alla stessa sezione ed

allo stesso estensore dell'impugnata sentenza, e che erano state

rigettate sia l'istanza di ricusazione proposta dalla difesa della

parte già dichiarata soccombente, sia l'istanza di astensione "per

gravi ragioni di convenienza" avanzata dall'istruttore -, con

ordinanza emessa il 2 luglio 1997 ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., "nella parte

in cui limita l'obbligo di astenersi (e quindi la proponibilità

della ricusazione, ai sensi del successivo art. 52 cod. proc. civ.)

al caso in cui il magistrato abbia conosciuto la causa "in altro

grado del processo", con preclusione della sua efficacia nella

diversa ipotesi di pregressa conoscenza da parte dello stesso giudice

in "altra fase del processo"".

Secondo il rimettente, la denunciata norma pone in essere

un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di

cui all'art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (che prevede il

rinvio, dopo la cassazione, ad altro giudice di pari grado) e di cui

allo stesso art. 51, numero 4, cod. proc. civ. (che fa obbligo di

astenersi al magistrato che abbia dato consiglio o prestato

patrocinio nella causa, o deposto come testimone o ne abbia

conosciuto come magistrato in altro grado del processo): ipotesi alle

quali è sottesa l'identica esigenza di precludere al giudice, che si

sia già pronunciato sul merito della controversia, di conoscere

nuovamente la stessa causa, rinnovando logicamente la stessa

pronuncia.

Il rimettente osserva in proposito che, se costituisce avvertita

necessità del legislatore di non coinvolgere più volte il giudice

nella valutazione della medesima causa, è evidente che tale bisogno

ricorre anche allorché il giudizio o la valutazione siano stati

espressi in altra fase del medesimo processo.

Ritiene, inoltre, che l'esclusione dell'obbligo di astensione, nel

caso di pregressa cognizione della causa in altra fase, determina una

lesione del diritto di difesa della parte, atteso che - incidendo

sulla stessa imparzialità e terzietà del giudice, in ragione della

cosiddetta forza di "prevenzione" (definita dalla Corte

costituzionale, nella sentenza n. 432 del 1995, quale "naturale

tendenza a mantenere un giudizio già espresso od un atteggiamento

già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento")

- potrebbero rivelarsi in concreto ininfluenti nuovi argomenti

difensivi e nuovi mezzi di prova a fronte di un orientamento

decisionale del giudice, ormai

determinato.

2. - Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per

l'infondatezza delle sollevate questioni.

Rileva l'Avvocatura che, dalle sentenze rese dalla Corte in tema di

incompatibilità nel processo penale, sarebbero estrapolabili questi

principi guida: 1) la necessità di evitare che condizionamenti o

apparenze di condizionamenti derivanti da precedenti valutazioni -

compiute nell'a'mbito del medesimo procedimento - possano

pregiudicare o far apparire pregiudicato il giudizio; 2) la peculiare

rilevanza da darsi all'intervenuta valutazione degli atti ai fini

della decisione, la quale: a) deve ricadere sulla medesima res

judicanda; b) non deve essere formale ma di contenuto; c) dev'essere

espressa in una fase diversa del processo.

3. - Si è costituita anche la parte privata, convenuta nel

giudizio a quo, concludendo in via principale per il rigetto della

sollevata questione.

Essa osserva che la denunciata norma, parlando solo di un grado di

processo che sia nuovo rispetto a quello celebrato - non essendo

possibile ermeneuticamente che con la locuzione "altro grado"

s'intenda esclusivamente "grado di impugnazione" - già impone al

giudice che abbia giudicato (e perfino al giudice che abbia solo

"conosciuto" contenutisticamente della questione) di astenersi dal

conoscerne ancora, indipendentemente dalla "numerazione" del grado di

processo nel quale la conoscenza della questione sia intervenuta,

purché si tratti, in effetti, di un grado di processo celebrato in

precedenza e conclusosi con sentenza.

Secondo la parte, dunque, la ratio sistematica sottesa alla norma -

che trova particolari applicazioni anche negli artt. 383 e

669-terdecies cod. proc. civ. - è quella di escludere che un giudice

possa essere due volte giudice nella medesima causa, non assumendo

importanza dirimente la successione dei gradi di impugnazione, bensì

l'alterità del grado del processo che si celebra, rispetto a quelli

già celebrati.

Subordinatamente, qualora non potesse seguirsi tale

interpretazione, la deducente conclude per la declaratoria di

illegittimità costituzionale della norma censurata, la quale

verrebbe in contrasto, innanzitutto, con il principio di uguaglianza,

per disparità di trattamento - oltre che rispetto alle analoghe

situazioni disciplinate dai richiamati artt. 383 e 669-terdecies cod.

proc. civ. - nel suo stesso a'mbito applicativo, poiché, mentre ai

cittadini la cui causa sia stata decisa validamente in primo grado è

assicurata, da quel momento, la diversità del giudice, al cittadino

che vedesse la sua causa decisa invalidamente in primo grado sarebbe

invece riservato il contrario, permettendosi al giudice di reiterare

la sua sentenza.

Rileva, poi, come questa Corte (di cui vengono richiamate le

sentenze n. 131 del 1996 e n. 432 del 1995) abbia enucleato una serie

di imprescindibili criteri, così riassumibili: a) il principio di

imparzialità del giudice non è altro che un aspetto di quel

carattere di terzietà che connota nell'essenziale la funzione

giurisprudenziale; b) il valore totalizzante del principio di

terzietà consente di ritenere incostituzionali tutte le norme che, a

fronte di tale principio, si rivelino lacunose, ancorché dettate

proprio in vista dell'attuazione del criterio di terzietà; c) il

giusto processo e l'imparzialità del giudice possono essere

compromessi dalla cosiddetta "forza di prevenzione", tanto più

quando un giudice emani un provvedimento che importi una valutazione

della questione giurisdizionale, poi ancora sottopostagli.

In una successiva memoria la parte insiste per l'accoglimento della

già rassegnata conclusione principale, sottolineando come sia

giurisprudenza consolidata della Corte (da ultimo riaffermata nella

sentenza n. 363 del 1997, riguardante l'ipotesi di rinvio al primo

giudice effettuato dalla Corte di appello nel giudizio penale) quella

secondo cui, in caso di possibili diverse interpretazioni, debba

essere preferita quella conforme ai princìpi costituzionali. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Taranto - nel corso di un giudizio assegnato

alla stessa sezione ed allo stesso relatore, in sede di riassunzione

per intervenuta dichiarazione, da parte della Corte d'appello, della

nullità della sentenza di primo grado per pretermissione di

litisconsorti necessari - dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., "nella parte in cui esclude

l'obbligo di astensione del giudice che abbia conosciuto della causa

in altra fase dello stesso processo".

A parere del rimettente, la norma viola: a) l'art. 3 della

Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento rispetto

alle ipotesi di cui allo stesso art. 51, numero 4, e di cui all'art.

383, primo comma, cod. proc. civ., nelle quali è individuabile

l'identica ratio, che è quella di precludere al giudice, il quale si

sia già pronunciato sul merito della controversia, di conoscere

nuovamente la stessa causa; b) l'art. 24 della Costituzione, per il

vulnus arrecato alla imparzialità-terzietà del giudice, minata

dalla "forza di prevenzione, cioè dalla naturale tendenza a

mantenere un giudizio già espresso od un atteggiamento già assunto

in altri momenti decisionali dello stesso procedimento" (secondo

quanto affermato nella sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte).

2. - La questione non è fondata.

2.1. - Questa Corte, dopo aver affermato in più occasioni che il

principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno

valore costituzionale con riferimento a tutti i tipi di processo, ha

chiarito che, tuttavia, esso può e deve trovare attuazione in

relazione specifica a ciascuno di questi (sentenza n. 326 del 1997).

Ha inoltre rilevato che le situazioni pregiudicanti descritte

dall'art. 34 cod. proc. pen. sono "tipicamente individuate dal

legislatore in base alla presunzione che siano di per sé

incompatibili con l'esercizio di ulteriori funzioni giurisdizionali

nel medesimo procedimento, a prescindere dalle modalità con cui la

funzione è stata svolta, ovvero dal concreto contenuto dell'atto

preso in considerazione" (sentenza n. 351 del 1997; v. anche le

sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997). Ed ha, comunque, precisato che

la trasferibilità dei princìpi enunciati in tema di art. 34 cod.

proc. pen. (anche dalla decisione n. 432 del 1995, richiamata dal

rimettente) al processo civile non può non risentire della netta

distinzione tra questo ed il processo penale, che è essenzialmente

finalizzato all'obbligatorio accertamento del fatto-reato ascritto

all'imputato, nel cui a'mbito la presunzione di un'apprezzabile

influenza sul meccanismo psicologico che presiede alla formazione del

convincimento del giudice non subisce di regola la mediazione

dell'impulso delle parti, operante invece nel processo civile,

normalmente informato al principio dispositivo, svolgentesi

attraverso il contraddittorio, su un piano di "parità delle armi"

(v., oltre alla già citata sentenza n. 326 del 1997, la n. 51 del

1998).

Esigenza imprescindibile in ogni caso, pertanto, rimane solo quella

di evitare che lo stesso giudice sia costretto, nel decidere, a

ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente segui'to;

sicché, condizione necessaria per dover ritenere un'incompatibilità

endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadano sulla

stessa res iudicanda (cfr. sentenza n. 131 del 1996).

2.2. - Tanto premesso, va osservato che nel caso di rinvio

cosiddetto restitutorio (o improprio) - com'è quello di specie,

contemplato nell'art. 354 cod. proc. civ. la rimessione della causa

da parte della Corte di appello consegue all'accertamento

dell'inefficace esercizio del potere giurisdizionale nel precedente

giudizio in ragione dell'inosservanza del principio del

contraddittorio, che comporta la rimozione della pronunciata sentenza

per nullità ab initio della trattazione del processo. E dunque -

secondo quanto hanno affermato anche le Sezioni unite della Corte di

cassazione (nella sentenza 19 dicembre 1991, n. 13714) - si determina

un "reinizio dello stesso grado di giudizio nullamente svoltosi in

precedenza, non di una fase configurabile come complementare a quella

del processo di impugnazione".

La restituzione della causa nella situazione in cui si trovava al

momento del verificarsi dell'accertata nullità fa sì che

l'evoluzione processuale sia destinata, di norma, a svilupparsi in

una trattazione del tutto distinta, rispetto a quella precedentemente

tenuta in violazione del diritto di partecipazione di una o più

parti, il cui apporto può fare assumere al processo una diversa

configurazione anche sotto il profilo oggettivo, oltre che imprimere

al medesimo un diverso impulso sotto il profilo istruttorio. La

stessa legittimazione dei nuovi soggetti a proporre eccezioni e

domande riconvenzionali (le quali tutte concorrono con la domanda

principale a formare l'oggetto del giudizio) comporta, di massima,

che in sede di rinvio il processo non sia comunque da considerarsi

imperniato ancora sull'originario thema decidendum.

Mancando in linea di principio la sovrapposizione del nuovo

giudizio a quello, viziato, precedentemente svolto, viene allora meno

il paventato pericolo di prevenzione del giudice, insorgente proprio

e solo dalla sovrapponibilità di due cognizioni della medesima

ampiezza. Pertanto appare coerente, sotto il profilo della

imparzialità e terzietà del giudice, la scelta legislativa di non

vietare la cognizione e la decisione della causa da parte del

medesimo giudice.

Il che, beninteso, non esclude - viceversa valorizzandone la

generale portata deontologica - il dovere del singolo giudice di

avvalersi dello strumento previsto nel capoverso dello stesso art. 51

cod. proc. civ., allorquando ravvisi la sussistenza di gravi ragioni

d'astensione (cfr. sentenza n. 326 del 1997) in quanto si sia venuta

nel concreto a profilare proprio quella sovrapposizione dei due

giudizi, testé esclusa in via generale.

2.3. - Le considerazioni sopra svolte onde dissipare i dubbi di

violazione dell'art. 24 della Costituzione e di manifesta

irragionevolezza, prospettati dal rimettente, contribuiscono a

rendere evidente che la denunciata norma non lede neanche il

principio di eguaglianza per disparità di trattamento.

In proposito occorre aggiungere soltanto che le norme richiamate

dal giudice a quo quali tertia comparationis disciplinano fattispecie

palesemente diverse. Quella di cui al primo comma dell'art. 383 cod.

proc. civ., infatti, riguarda la contrapposta categoria del rinvio

(cosiddetto proprio) con funzione prosecutoria del giudizio davanti

ad "altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la

sentenza cassata" (tanto che lo stesso articolo, nel terzo comma,

dispone in piena conformità all'art. 354, per il caso di rinvio

cosiddetto improprio); mentre la norma di cui all'art. 51, numero 4,

si riferisce ad ipotesi eterogenee, tenute distinte dal legislatore a

riprova della loro disomogeneità epperò non comparabilità

reciproca.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 51, numero 4, del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di

Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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