Art. 51 c.p.c. — Astensione del giudice

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[1]Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

  • 1)se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
  • 2)se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
  • 3)se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
  • 4)se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
  • 5)se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.

[2]In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 20 agosto 1997

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 51 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3032/2026

    11 febbraio 2026

    La pronuncia del giudizio di revocazione ad opera di magistrati che hanno fatto parte del collegio, che si è espresso sulla decisione oggetto di revocazione, non costituisce causa di nullità della sentenza, poiché, salvo il caso del dolo del giudice di cui all'art. 395, n. 6, c.p.c., non sussiste alcuna incompatibilità, secondo l'ordinamento processuale vigente, a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo.

    Art. 51 c.p.c. · Art. 395 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 23 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2200/2026

    2 febbraio 2026

    In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il provvedimento reso dal tribunale in sede di reclamo sulla nomina o sostituzione del liquidatore non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché non ha natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo, ma è funzionale alla tutela dell'interesse pubblicistico al più corretto svolgimento della procedura concorsuale.

    Art. 51 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 28 fallimento

    Rassegna di febbraio 2026, p. 13 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 260/2026

    5 gennaio 2026

    Integra l'illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006, consistente nella "consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge", la condotta del magistrato che, in sede fallimentare, provveda alla nomina di professionisti (nella specie quali curatori fallimentari e commissari giudiziali) congiunti o soggetti ad esso legati da rapporti di amicizia o abituale frequentazione, anche qualora i fatti oggetto di incolpazione siano avvenuti in data antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 54 del 2018, atteso che i limiti dallo stesso introdotti - implicando un generalizzato divieto di nomina di professionisti o ausiliari legati da siffatti rapporti con qualunque magistrato dell'intero ufficio giudiziario - operano su un piano diverso da quello degli obblighi di astensione previsti dall'art. 51 c.p.c., rimasti immutati, in relazione a nomine direttamente operate dal singolo magistrato.

    Art. 51 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 5 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 29907/2025

    12 novembre 2025

    L'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima res iudicanda in un unico processo; ne consegue che l'obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni.

    Art. 51 c.p.c. · Art. 52 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 49 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

15 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 48/2014

    Questione inammissibile
    13 marzo 2014

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace - che ritenga di non poter essere o apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico fondato sul "cottimo" ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991, cioè basato su un certo compenso per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo - possa astenersi senza autorizzazione del capo dell'ufficio. La prospettazione della questione è contraddittoria, in quanto, in base alle stesse argomentazioni del rimettente, anche la dichiarazione di astensione, quale risulterebbe possibile in esito all'intervento additivo invocato, sarebbe contrastata dall'interesse economico del giudicante a non astenersi per non perdere il compenso. Inoltre, risultano generiche le censure con le quali è dedotta la violazione degli artt. 3 e 54, secondo comma, Cost. Infine, il quesito è rivolto a sollecitare un intervento non costituzionalmente obbligato, oltre che largamente creativo, in un ambito, quale quello della disciplina del processo e della conformazione degli istituti processuali, riservato all'ampia discrezionalità del legislatore col solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. - Per la manifesta inammissibilità di identica questione, sollevata dal medesimo rimettente, v. la citata ordinanza n. 128/2013.

    Art. 51 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 54 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 128/2013

    Questione inammissibile
    5 giugno 2013

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace - che ritenga di non poter essere o apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico fondato sul "cottimo" ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991, cioè basato su un certo compenso per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo - possa astenersi senza autorizzazione del capo dell'ufficio. A suo avviso, quanto previsto dell'art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991 - secondo cui «Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità [...] di euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo» - farebbe sorgere nel giudicante un interesse personale a decidere, nel minor tempo possibile, il maggior numero di cause, circostanza che ne pregiudicherebbe l'imparzialità. La questione risulta: 1) priva di rilevanza perché il remittente l'ha sollevata senza aver preventivamente formulato al capo dell'ufficio richiesta di autorizzazione all'astensione (che, se accolta, gli avrebbe consentito di essere spogliato del processo, così ottenendo il medesimo risultato cui è finalizzato l'incidente di costituzionalità); 2) prospettata in modo contraddittorio, in quanto, in base alle stesse argomentazioni del rimettente, anche la richiesta di autorizzazione all'astensione sarebbe contrastata dall'interesse economico del giudicante a non astenersi per non perdere il compenso; 3) supportata da argomentazioni generiche, sia per la dedotta violazione dell'art. 3 Cost. (che si limita a dire che è espressivo del canone di «ragionevolezza), sia per il prospettato contrasto con l'art. 54, secondo comma, Cost., di cui si limita a richiamare l'incipit «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore»; 4) diretta a chiedere a questa Corte un intervento non costituzionalmente obbligato, oltre che largamente creativo, come tale riservato al legislatore, perché riguardante un ambito, quale quello della disciplina del processo e della conformazione degli istituti processuali, caratterizzato dall'ampia discrezionalità spettante al legislatore col solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. - Sull'ampia discrezionalità - col solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute - da riconoscere al legislatore nella disciplina del processo e della conformazione degli istituti processuali, ordinanza n. 240/2012.

    Art. 51 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 54 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 86/2013

    Questione infondata
    14 maggio 2013

    1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'articolo 34 dello stesso codice, e dell'articolo 36, comma 3, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'articolo 34 dello stesso codice, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 101 e 11…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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