Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).

[1]Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

[2](articolo 6 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. L'astensione e la ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili. 2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato anche nel caso di cui all'articolo 139, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti. 3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro della stessa corte di giustizia tributaria designato dal suo presidente.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art51 · fonte del testo

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