Corte costituzionale

Ordinanza n. 331/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa l'11

febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Verbania, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 prima serie speciale

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Rebecchi

Franco, che aveva proposto ricorso avverso il provvedimento con il

quale l'Intendenza di finanza di Novara aveva respinto la sua istanza

di rimborso della ritenuta d'imposta operata sull'indennità di

buonuscita corrispostagli dall'Enpas, la Commissione tributaria di

primo grado di Verbania ha sollevato, con ordinanza dell'11 febbraio

1985, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della

disciplina del contenzioso tributario"), in riferimento agli artt.

101, secondo comma e 108, secondo comma, Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata,

secondo la quale alla liquidazione e al pagamento dei compensi dei

componenti le commissioni tributarie provvede l'intendenza di finanza

su proposta del presidente della commissione, violerebbe il principio

di indipendenza e di imparzialità del giudice nei casi in cui, come

in quello in esame, una delle parti del giudizio è l'intendenza di

finanza, dalla quale i giudici sono retribuiti (né potrebbe

ricorrersi all'istituto dell'astensione di cui all'art. 51 c.p.c.,

poiché tale soluzione bloccherebbe, in molti procedimenti,

l'attività delle commissioni);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per

l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione appare palesemente irrilevante, in

quanto la disposizione censurata non incide sul rapporto che il

giudice a quo è chiamato a decidere, né essa concerne la

composizione dell'organo giudicante; di conseguenza, è una

disposizione che sotto nessun profilo può trovare applicazione da

parte del giudice stesso;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma e

108, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria

di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari