Corte costituzionale

Ordinanza n. 309/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sorto a seguito degli atti con i quali il

Consiglio superiore della magistratura, a far data dal 3 dicembre

1998, ha adottato provvedimenti incidenti sullo stato giuridico,

sulla assegnazione di sede e/o di funzioni al giudice del tribunale

di Lecce dott. Francesco Manzo, promosso da quest'ultimo in qualità

di giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce e

di giudice della I sezione penale dello stesso tribunale, in

composizione monocratica, con ricorso depositato il 24 gennaio 2001

ed iscritto al n. 177 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il dott. Francesco Manzo, che dichiara di agire in

qualità di giudice per le indagini preliminari presso il tribunale

di Lecce e di giudice della I sezione penale del medesimo tribunale,

in composizione monocratica, ha proposto ricorso per conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato contro il Consiglio superiore

della magistratura, per far dichiarare a questa Corte che, a partire

dal 3 dicembre 1998, non spettava e non spetta al Consiglio superiore

della magistratura nell'attuale composizione adottare provvedimenti

che comunque incidano sullo stato giuridico, sull'assegnazione di

sede e/o di funzioni al giudice dott. Francesco Manzo e per far

conseguentemente annullare tutti gli atti emessi medio tempore nei

suoi confronti, in quanto tali atti risulterebbero lesivi delle

prerogative costituzionali di indipendenza, autonomia, inamovibilità

e difesa in giudizio degli organi giurisdizionali (artt. 24, 101, 104

e 107 della Costituzione);

che il ricorrente riferisce che in data 3 dicembre 1998 i

suoi legali gli avevano comunicato che l'allora procuratore generale

aggiunto presso la Corte di cassazione lo invitava ad essere in

futuro "meno rissoso", altrimenti il Consiglio superiore della

magistratura avrebbe preso provvedimenti punitivi nei suoi confronti;

che il 24 novembre 1999 il Consiglio superiore della

magistratura deliberava la non promozione del dott. Manzo a

magistrato di Corte d'appello ed in seguito, secondo il ricorrente,

esercitava pressioni sul Consiglio giudiziario presso la Corte

d'appello di Lecce, fino ad indurre tale organo a rivedere in senso

negativo un precedente parere, reso all'unanimità, che prevedeva la

riassegnazione del dott. Manzo all'ufficio di giudice per le indagini

preliminari;

che in relazione a tali atti il dott. Manzo chiamava in

giudizio dinanzi al tribunale di Potenza, per il risarcimento dei

danni patiti, i componenti del Consiglio giudiziario presso la Corte

d'appello di Lecce e, dinanzi al tribunale civile di Roma, il

Consiglio superiore della magistratura, per sentir dichiarare che "il

Consiglio convenuto aveva posto in essere nei suoi confronti, in

attuazione di una premeditata attività di mobbing, ripetuti atti

illegittimi, illeciti e vessatori che ne avevano infine minato la

salute" chiedendo, anche in questo caso, il risarcimento dei danni

patrimoniali, non patrimoniali e morali;

che in data 20 aprile 2000, la I Commissione del Consiglio

superiore della magistratura comunicava l'apertura in danno del dott.

Francesco Manzo del procedimento per trasferimento d'ufficio per

incompatibilità ambientale ex art. 2 del regio decreto legislativo

31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura) e che in

seguito il Consiglio superiore della magistratura, con delibera del

10 maggio 2000, ne disponeva la rimozione dall'ufficio di giudice per

le indagini preliminari e lo assegnava alla I sezione penale;

che il dott. Manzo, assumendo che le sue condizioni di salute

fossero gravemente peggiorate in seguito a tale rimozione, con

querela del 10 ottobre 2000 denunciava tutti i componenti in carica

del Consiglio superiore della magistratura, e chiunque altro ritenuto

responsabile, per "abuso d'ufficio e lesioni personali gravi" alla

Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza;

che, quanto alla sussistenza del requisito oggettivo del

conflitto, il ricorrente lamenta che tutti gli atti di cui si è

sopra detto siano stati adottati con "parzialità e malanimo"

dall'organo di autogoverno della magistratura, così da ledere le

prerogative costituzionali di indipendenza, autonomia, inamovibilità

e difesa in giudizio degli organi giurisdizionali che egli

rappresenta;

che su tali premesse, il dott. Manzo chiede a questa Corte di

dichiarare che gli attuali componenti del Consiglio superiore della

magistratura, a partire dal 3 dicembre 1998, siano incompatibili (ai

sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile) rispetto alla

adozione di ogni atto incidente sul proprio status giuridico e di

annullare conseguentemente tutti gli atti emessi medio tempore;

che, secondo il ricorrente, non varrebbe a precludere la via

della tutela costituzionale delle prerogative della magistratura la

circostanza che i medesimi atti che sono oggetto del presente

conflitto potrebbero essere impugnati nelle ordinarie sedi

giurisdizionali, in quanto i due rimedi si differenzierebbero sia per

gli interessi alla cui protezione sono preordinati, sia per la

titolarità e portata della tutela;

che, in particolare, ricorrente nel presente conflitto non

sarebbe il dott. Manzo, ma gli organi giurisdizionali che egli

rappresenta, i quali potrebbero ben difendere le loro prerogative

costituzionali, indipendentemente dalla eventuale tutela azionabile

dal funzionario titolare dell'Ufficio giurisdizionale per ragioni

inerenti al suo rapporto di impiego;

che inoltre vizi di merito degli atti sarebbero denunciabili

solo nella sede del conflitto costituzionale, essendo sottratti alla

cognizione del giudice comune;

che infine, quanto alla legittimazione soggettiva al

conflitto, il dott. Manzo sostiene che questa Corte, con la sentenza

n. 497 del 2000, avrebbe ammesso la possibilità per singoli organi

giurisdizionali di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti

del Consiglio superiore della magistratura.

Considerato che il ricorrente assume in definitiva che la

particolare posizione di indipendenza riconosciuta al magistrato sia

tutelabile, in sede di conflitto davanti a questa Corte, tutte le

volte in cui siano adottati dal Consiglio superiore della

magistratura atti incidenti sul suo status professionale;

che deve invece rilevarsi che nei confronti degli atti con i

quali il Consiglio superiore della magistratura, nell'esercizio delle

attribuzioni conferitegli dall'art. 105 della Costituzione, dispone

assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni, i singoli

magistrati che se ne assumano lesi non possono opporre la propria

posizione di potere dello Stato, ma solo la propria qualità di

persone, titolari di diritti e di interessi legittimi che devono

essere fatti valere dinanzi alle giurisdizioni comuni;

che nessuna indicazione in senso diverso può trarsi dalla

sentenza n. 497 del 2000, evocata dal ricorrente, con la quale è

stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34,

secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511

(Guarentigie della magistratura), nella parte in cui esclude che il

magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi

assistere da un avvocato del libero foro;

che l'esigenza di ampliamento delle opportunità di difesa

nei procedimenti disciplinari innanzi al Consiglio superiore della

magistratura, alla quale la Corte ha riconosciuto in quella decisione

carattere di cogenza, consegue, fra l'altro, alla considerazione che

quei procedimenti sono suscettibili di incidere sulla posizione del

soggetto nella vita lavorativa e quindi su beni della persona tra i

quali, nel caso dei magistrati, è compresa l'indipendenza inerente

al loro status professionale;

che, una volta ribadito che la tematica posta dal ricorrente

va inquadrata in termini di diritto di difesa del magistrato e non di

legittimazione al conflitto tra poteri, si deve solo aggiungere che

la prospettiva nella quale si è collocata la citata sentenza non si

discosta da quella assunta da questa Corte fin da quando fu posta la

questione se il buon adempimento della funzione affidata al Consiglio

superiore della magistratura postulasse la sottrazione di questo alla

interferenza dei soli poteri politicamente attivi o anche a quella

del potere giurisdizionale: questione che è stata affrontata e

risolta sulla base del rilievo che la tutela giurisdizionale,

riconosciuta a tutti in conformità ad un principio coessenziale allo

stato di diritto, non poteva essere negata ad una categoria di

cittadini, i magistrati appunto, con l'effetto di lasciarli indifesi

di fronte a provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura

lesivi dei propri diritti o interessi legittimi (v. sentenze n. 44

del 1968 e n. 189 del 1992);

che altro è quindi affermare che lo status del magistrato

rende più stringente la necessità che la tutela giurisdizionale sia

piena anche nei procedimenti disciplinari, altro è dire che, nei

confronti degli atti del Consiglio superiore della magistratura

incidenti su quello status, il magistrato che ne sia destinatario

possa essere qualificato potere dello Stato: quest'ultima

affermazione, che trascenderebbe largamente il significato e l'ambito

che la Costituzione assegna al conflitto di attribuzione

trasformandolo in mezzo di impugnazione generale degli atti del

Consiglio superiore della magistratura, non rinviene nella

giurisprudenza costituzionale alcun plausibile fondamento;

che, pertanto, il ricorso per conflitto di attribuzione deve

essere dichiarato inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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