Art. 383 c.p.c. — Cassazione con rinvio

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[1]La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

[2]Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa puo' essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.

[3]La corte, se riscontra una nullita' del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.

[4]((Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.)) 136

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

136

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che la presente modifica si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Testo in vigore dal 12 agosto 2012 al 28 febbraio 2023

ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

16 pronunce che riguardano l’art. 383 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15148/2026

    20 maggio 2026

    Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima, e non è interrotto, tantomeno con effetti sospensivi, né dalla mera proposizione del gravame - occorrendo altresì che il diritto alla ripetizione sia rivendicato con apposita domanda - né, in difetto di disposizione di legge in tal senso, dalla cassazione con rinvio della sentenza di riforma, atteso che da tale statuizione, la quale non determina reviviscenza della pronuncia di primo grado né regola, neppure provvisoriamente, in termini di effetto espansivo, il diritto controverso, non discende alcun impedimento all'esercizio del diritto alla ripetizione.

    Art. 383 c.p.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2945 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 201 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10707/2026

    22 aprile 2026

    Qualora nel giudizio di cassazione venga dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, per violazione del contraddittorio, con rimessione degli atti al tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., legittimati alla riassunzione del procedimento per dichiarazione di fallimento ex art. 15 l.fall., ai sensi dell'art. 392 c.p.c., sono il debitore e le originarie parti ricorrenti (creditore o pubblico ministero), ma non anche il curatore fallimentare, benché costituito nel citato giudizio di cassazione, essendo tale organo fallimentare venuto meno ab origine, in uno alla sentenza che ne aveva disposto la nomina.

    Art. 383 c.p.c. · Art. 354 c.p.c. · Art. 392 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 96 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9323/2026

    13 aprile 2026

    Il giudicato esterno é rilevabile d'ufficio nel giudizio di rinvio a condizione che a) la questione del giudicato non sia preclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza rescindente; b) il giudicato non si sia formato nei precedenti gradi di merito, in quanto, in tale ipotesi, lo strumento processuale é l'impugnazione per revocazione delle pregresse statuizioni, per contrasto di giudicati.

    Art. 383 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 384 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 83 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6545/2026

    19 marzo 2026

    In tema di espropriazione ex artt. 602 ss. c.p.c., nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario contro il creditore procedente il debitore - anche ove fallito, per l'eventualità del ritorno in bonis - riveste il ruolo di litisconsorte necessario, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento dei presupposti dell'azione esecutiva è destinato a spiegare effetti immediati e diretti, con conseguente nullità (rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) della sentenza emessa all'esito del giudizio cui non abbia partecipato e rimessione della causa al giudice di primo grado.

    Art. 383 c.p.c. · Art. 602 c.p.c. · Art. 604 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 219 ↗

Tutte le 19 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 405/1996

    Questione inammissibile
    20 dicembre 1996

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale che prospetta un dubbio interpretativo, la cui risoluzione, essendo rimessa al giudice 'a quò, non può dare luogo ad un giudizio di legittimità costituzionale, preordinato ad eliminare la norma eventualmente viziata, e non a valutare l'incertezza in ordine all'applicabilità delle norme. - V. sent. n. 427/1994. red.: F. Mangano

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 383 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 agosto 2012. 49 parole aggiunte.

aggiunto: Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che la presente modifica si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art383 · fonte del testo

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