Corte costituzionale

Sentenza n. 468/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1992 · relatore Cesare Mirabelli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18

dicembre 1991 dal Tribunale di Padova nel procedimento civile

vertente tra Vivian Nadia, Pessarello Luigina ed altri, iscritta al

n. 300 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Padova, con ordinanza emessa il 18 dicembre

1991 e depositata il 27 gennaio 1992, ha sollevato d'ufficio, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile,

nella parte in cui non prevedono, ove emerga che il convenuto non

costituito in giudizio versa in condizioni di abituale infermità di

mente che lo rende incapace di provvedere alla cura dei propri

interessi, la interruzione del processo e la segnalazione del caso,

ad opera del giudice, al pubblico ministero perché promuova la

procedura di interdizione e la nomina di un tutore provvisorio, nei

cui confronti l'attore debba riassumere il giudizio.

2. - La questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata nel corso di un procedimento di divisione ereditaria

promosso da Vivian Nadia, nel quale un convenuto contumace, Vivian

Lorenzo, in base alla certificazione prodotta in giudizio dai coeredi

Pessarello Luigina e Vivian Silvano, risultava affetto da sindrome di

Down, con grave insufficienza mentale.

Il Tribunale di Padova ritiene che il codice di rito non tuteli,

secondo un modello di "processo giusto", l'incapace naturale

convenuto in giudizio. Difatti la disciplina della capacità di stare

in giudizio non prende in considerazione l'incapacità naturale, ma

solo quella legalmente accertata (art. 75 del codice di procedura

civile); la nomina all'incapace di un curatore speciale è prevista

solo se manca la persona alla quale spetta la rappresentanza o

l'assistenza (art. 78 del codice di procedura civile) e quindi

presupporrebbe sempre la incapacità legale. Anche l'art. 182 del

codice di procedura civile consente di rilevare il difetto di

rappresentanza o di assistenza solamente nel caso di incapacità

legale, senza attribuire al giudice istruttore il potere di invitare

l'attore a promuovere l'azione di interdizione nei confronti del

convenuto che si trovi in stato di abituale infermità di mente e di

totale incapacità di provvedere ai propri interessi, ai fini della

nomina di un tutore nei confronti del quale debba essere rinnovata la

citazione.

Il Tribunale di Padova rileva inoltre che l'abituale infermità di

mente, quando non sia iniziato un procedimento di interdizione, non

è prevista tra le cause di interruzione del processo (artt. 299 e

300 del codice di procedura civile). Ne risulterebbe una menomazione

della difesa dell'incapace, che non sia in grado, per la sua

infermità, di difendersi in modo adeguato e di rendersi anzitutto

conto che nei suoi confronti è stato instaurato un processo.

Il Tribunale ritiene che la situazione sia analoga ad altra già

esaminata dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato la

illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di

procedura civile, nella parte in cui non prevedono, ove emerga una

situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e

la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero

perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti l'attore

debba riassumere il giudizio (sentenza n. 220 del 1986).

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile

o, comunque, infondata.

L'Avvocatura ha richiamato le decisioni, con le quali la Corte

costituzionale ha disatteso questioni analoghe (ordinanze n. 41, 604

e 605 del 1988), ed ha osservato che la scelta legislativa di

considerare la persona pienamente capace nel processo sino a che non

sia stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di interdizione o

non le sia stato nominato un tutore provvisorio (ai sensi dell'art.

419 del codice civile) deriva dai principi di affidamento nelle

relazioni giuridiche e di pubblicità, ad evitare che prima di

compiere un atto processuale i terzi debbano svolgere indagini o

chiedere accertamenti giudiziali sulle condizioni fisico-psichiche

della controparte.

Ad avviso dell'Avvocatura non vi è contrasto con l'art. 24 della

Costituzione. L'ordinamento consente non solo di prevenire, mediante

l'iniziativa delle persone legittimate a promuovere i giudizi di

interdizione o di inabilitazione ed a sollecitare gli opportuni

provvedimenti provvisori (artt. 417 e 419 del codice civile), i

pericoli dipendenti da iniziative processuali altrui a carico di chi

sia di fatto incapace di intendere o di volere, ma anche di superare

le preclusioni maturate attraverso il processo a carico dell'incapace

naturale, nei limiti in cui le sentenze siano l'effetto del dolo di

una delle parti (art. 395, numero 1, del codice di procedura civile).

La notizia, acquisita nel corso del processo, dello stato di

dedotta (e giudizialmente da verificare) incapacità naturale, tale

da giustificare una pronuncia di interdizione della parte convenuta

contumace, potrebbe essere segnalata dal giudice al pubblico

ministero (in base agli artt. 70, ultimo comma, e 71, ultimo comma,

del codice di procedura civile) per le iniziative di competenza,

fermo il principio che l'interruzione del processo può essere

determinata solo da una situazione di incapacità legale. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Padova dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile,

nella parte in cui non prevedono, quando il convenuto non costituito

in giudizio versi in condizioni di abituale infermità di mente, la

interruzione del processo e la segnalazione da parte del giudice al

pubblico ministero, perché promuova la interdizione e la nomina di

un tutore provvisorio. La questione è stata prospettata con

riferimento all'art. 24 della Costituzione, sull'assunto che le norme

processuali vigenti non offrirebbero strumenti per ovviare alla

situazione di menomata difesa in cui versa chi, pur non essendo

interdetto, si trovi in stato di abituale incapacità di intendere o

di volere ed essendo convenuto non sia in grado di rendersi conto che

nei suoi confronti è stato instaurato un giudizio.

Il giudice rimettente ha ritenuto la questione rilevante in un

procedimento di divisione ereditaria nel quale un certificato

prodotto da altro convenuto attestava che la parte non costituita era

affetta da sindrome di Down, con grave insufficienza mentale.

2. - Il Tribunale di Padova manifesta la giusta esigenza di

assicurare un'adeguata tutela all'incapace naturale, infermo di

mente, convenuto in giudizio e per il quale non sia stato ancora

promosso un procedimento di interdizione o di inabilitazione.

Prospetta quindi la necessità, per adeguare le norme processuali

alle prescrizioni costituzionali di garanzia del diritto di difesa in

giudizio (art. 24 della Costituzione), che sia prevista la

comunicazione da parte del giudice al pubblico ministero, perché

questi possa, ricorrendone le condizioni, proporre domanda di

interdizione o di inabilitazione e chiedere i provvedimenti

provvisori che questa procedura consente. Il Tribunale ritiene

inoltre che, per una adeguata difesa, debba essere disposta la

interruzione del processo, prevista in caso di morte o di perdita

della capacità di stare in giudizio della parte costituita o del

contumace (art. 300 del codice di procedura civile), con l'effetto

che nessun atto possa essere compiuto e che il processo debba essere

riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dalla interruzione

(art. 305 del codice di procedura civile).

Alla interruzione del processo per una situazione già esistente -

quale è anche quella che ha dato luogo alla dichiarazione di

illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni qui denunciate (artt. 75 e 300 del codice di procedura civile) nella parte in

cui non si riferiscono al convenuto scomparso (sentenza n. 220 del

1986) - si vorrebbe ora aggiungere, quale ulteriore causa di

necessaria interruzione del processo, una situazione di infermità -

già esaminata dalla Corte sotto il profilo della capacità

processuale con due pronunzie di manifesta infondatezza (ordinanze n.

41 e n. 605 del 1988) - per la quale è eventuale quanto al

promovimento della relativa azione, ed incerta negli esiti, la

verifica della incapacità a provvedere ai propri interessi, come

pure la dichiarazione, con effetti costitutivi, della incapacità

legale. Nell'ipotesi della incapacità naturale confluiscono

interessi diversi che devono essere contemperati. La garanzia di

difesa nel processo comprende anche il diritto di non essere privato

della capacità processuale, se non mediante un giudizio in cui è

previsto l'esame dell'infermo di mente (ordinanza n. 41 del 1988) e

nel quale lo stesso può compiere da solo tutti gli atti del

procedimento (art. 716 del codice di procedura civile). Per altro

verso il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri

diritti comprende il potere di proporre una domanda giudiziale anche

nei confronti dell'incapace naturale, senza che l'azione possa restare paralizzata indefinitamente per effetto della interruzione del

processo ed in mancanza di un rappresentante legale, la cui nomina è

solo eventuale, nei confronti del quale il processo possa essere

tempestivamente riassunto.

L'ordinamento già appresta, ed è opportuno che ne predisponga di

sempre più efficaci, strumenti di tutela dell'infermo, anche quando

tale condizione non sia stata ancora giudizialmente accertata come

idonea a determinare la interdizione o la inabilitazione. Non mancano

disposizioni volte alla protezione processuale di chi versi in stato

di permanente incapacità naturale, come nella situazione prospettata

dal Tribunale di Padova. L'ordinamento giudiziario comprende tra le

attribuzioni generali del pubblico ministero la tutela dei diritti

degli incapaci, anche mediante la richiesta, nei casi di urgenza, dei

necessari provvedimenti cautelari (art. 73 del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12). La tutela degli incapaci, prevista quale tipica

attribuzione del pubblico ministero, risponde ad un interesse

pubblico, che, in quanto tale, abilita il pubblico ministero ad

intervenire nel processo (art. 70, ultimo comma, del codice di

procedura civile) nel quale l'incapace, non ancora interdetto o

inabilitato, sia parte.

D'altra parte, in presenza di una causa nella quale il pubblico

ministero può intervenire, è previsto che il giudice davanti al

quale il giudizio è proposto ordini la comunicazione degli atti al

titolare di quell'ufficio (art. 71 del codice di procedura civile)

perché, nel doveroso esercizio delle sue funzioni e ricorrendone i

presupposti, il pubblico ministero assuma le iniziative necessarie

per tutelare la posizione dell'incapace nel processo già pendente,

promuovendo, ove del caso, il procedimento di interdizione o di

inabilitazione e chiedendo la urgente nomina di un tutore o di un

curatore provvisorio.

Non mancano dunque strumenti volti ad evitare pregiudizi per

l'incapace naturale nel processo e ad attivare con urgenza la sua

rappresentanza o assistenza, anche al di là dello specifico processo

nel quale si prospetta la inidoneità della persona alla cura dei

propri interessi.

Né a superare tale conclusione varrebbe l'obiezione che

l'effettività della difesa dell'incapace naturale potrebbe essere

nel concreto vanificata dall'eventuale mancata estrinsecazione di

tutti i poteri attribuiti dalla legge a soggetti investiti di

pubbliche funzioni. Da tale inconveniente pratico non può derivare

un vizio di incostituzionalità delle disposizioni censurate, la cui

legittimità va apprezzata in relazione alla piena osservanza delle

disposizioni dell'ordinamento giuridico complessivo.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Tribunale di Padova non è pertanto fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Padova

con ordinanza emessa il 18 dicembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:468 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari