Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/10/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 75

e 300 cod. di proc. civ. promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 dicembre 1978 dal Pretore di Viadana nel

procedimento civile vertente tra Pettenati Pace e altre contro

Spaggiari Carlo iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 dell'anno

1979;

2) ordinanza emessa il 7 febbraio 1983 dal Pretore di S.

Margherita di Belice nel procedimento civile vertente tra Catalanotto

Calogero ed altro contro Ferrara Antonino iscritta al n. 277 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 239 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con atto notificato il 27 settembre 1978 ai sensi dell'art.

143 c.p.c., Pettenati Pace, Ernestina e Teresa convennero avanti il

Pretore di Viadana Spaggiari Carlo, nato a Cogozzo di Viadana il 19

marzo 1836 emigrato in Brasile da lunghissimo tempo e di dimora,

residenza e domicilio sconosciuti, per sentir dichiarare che esse

attrici avevano acquisito per usucapione la proprietà di quota di

metà dell'immobile descritto in narrativa, quota che, in aggiunta alle

loro già in comproprietà, faceva risultare le stesse comproprietarie

dell'intero per 1/3 ciascuna.

L'adi'to Pretore, dichiarata la contumacia dello Spaggiari, assunse

la prova per testi articolata nell'interesse delle attrici e le rinviò

per la decisione all'udienza del 13 dicembre 1978.

1.2. - Con ordinanza emessa il 18 dicembre 1978 (notificata il 2 e

comunicata il 9 del successivo gennaio 1979, pubblicata nella G. U. n.

161 del 13 giugno 1979 e iscritta al n. 254 R.O. 1979) l'adi'to Pretore

- disposta la sospensione del processo - ha giudicato non

manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 comma primo Cost.,

la questione - sollevata d'ufficio - di legittimità costituzionale

dell'art. 75 c.p.c. nella parte in cui non prevede per chi intenda

agire nei confronti di persona rispetto alla quale ricorrono

presupposti di "scomparsa" e di "assenza" l'onere di preventivamente

adi're il Tribunale a sensi degli artt. 48 ss. c.c. onde far valere la

pretesa in costanza di legittima rappresentanza processuale del

convenuto non più comparso nel luogo del suo ultimo domicilio o

dell'ultima sua residenza senza dare più notizie.

2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è

costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei

ministri l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo con atto

depositato il 3 luglio 1979 dichiararsi non fondata la proposta

questione.

3.1. - Con atto, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 30

settembre 1982, Catalanotto Giuseppe e Calogero convennero avanti il

Pretore di S. Margherita di Belice Ferraro (melius Ferrara) Antonino fu

Calogero, emigrato da oltre mezzo secolo con tutta la propria famiglia

all'estero e che più non si era fatto vedere a Sambuca di Sicilia, suo

paese natio, né si era interessato tramite persone di sua fiducia né

aveva di spiegato attività e godimento sul terreno oggetto del

giudizio, per sentir dichiarare che essi attori avevano usucapito il

fondo rustico intestato a catasto a Ferraro Antonino fu Calogero (in

effetti Ferrara Antonino fu Calogero).

L'adi'to Pretore assunse la prova per testi articolata

nell'interesse degli attori, e, senza dichiarare la contumacia del

convenuto, ritenne la causa per la decisione.

3.2. - Con ordinanza emessa il 7 febbraio 1983 (notificata il 17 e

comunicata il 23 successivi; pubblicata nella G. U. n. 239 del 31

agosto 1983 e iscritta al n. 277 R.O. 1983) l'adi'to Pretore ha

sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 75 e 300 c.p.c., in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in

cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del

convenuto, la interruzione del processo, la segnalazione, ad opera del

giudice, del caso al Pubblico Ministero perché promuova la nomina di

un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.

4. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è

costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei

ministri l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo con atto

depositato il 20 settembre 1983 dichiararsi non fondata la proposta

questione.

5. - Nell'adunanza dell'8 ottobre 1986 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti. Considerato in diritto :

6. - La continenza delle questioni sollevate impone la riunione

degli incidenti nn. 254/1979 e 277/1983 ai fini di unitaria

deliberazione.

7.1. - Il Pretore di S. Margherita di Belice - accertato che il

convenuto Ferrara Antonino, nato a Sambuca di Sicilia il 31 ottobre

1836, non solo era di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (di

talché la citazione gli era stata notificata ai sensi dell'art. 143

c.p.c.) e che da oltre un cinquantennio, se non addirittura dall'inizio

del secolo, era emigrato "in America" senza dare più notizie e che

pertanto si configurava "una vera e propria situazione di scomparsa

quale è prevista dall'art. 48 c.c." - ha osservato che la procedura di

nomina del curatore dello scomparso, di cui all'art. 48 c.c., che è

indirizzata alla conservazione della sfera giuridica dello scomparso,

non potrebbe essere promosso da chi, come il contraddittore dello

scomparso, "aggredisce tale sfera giuridica"; da queste considerazioni

ha il Pretore desunto la sussistenza di un vuoto legislativo, che può

essere colmato sol conferendo al giudice adìto, il quale venga nel

corso del processo a conoscenza di una situazione di assenza del

convenuto, il potere di dichiarare l'interruzione del giudizio per dare

al Pubblico Ministero notizia del caso perché promuova la nomina di un

curatore nei cui confronti possa l'attore riassumere il giudizio in non

diversa guisa di quel che l'art. 300 c.p.c. dispone ove si venga a

conoscenza della sopravvenuta morte del contumace. Non essendo siffatta

disciplina dettata negli artt. 75 e 300 c.p.c., il Pretore ha

dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24

comma primo e secondo, la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove

emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del

processo, la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico

Ministero perché promuova la nomina di un curatore nei cui confronti

debba l'attore riassumere il giudizio.

Dal suo canto l'Avvocatura generale dello Stato, dopo aver

riassunto le argomentazioni svolte nell'intervento spiegato

nell'incidente n. 274/1979, e richiamato la sent. 24 giugno 1974, n.

1906, con la quale la Corte di Cassazione aveva deciso che "la mancanza

assoluta di notizie in ordine ad un soggetto allontanatosi dal luogo

del suo ultimo domicilio (an et ubi sit) determina una paralisi di

attività per chi vanta diritti od abbia spettative nei confronti dello

scomparso privo di un rappresentante legale o di un procuratore", alla

quale "situazione è possibile ovviare soltanto attraverso l'emanazione

del provvedimento di nomina del curatore speciale, a norma del

combinato disposto degli artt. 48, primo comma cod. civ. e 721 cod.

proc. civ., nei confronti del quale è consentito instaurare un

regolare rapporto processuale", ha ravvisato due ostacoli

all'accoglimento dell'incidente nel "fatto che l'art. 300 c.p.c.

postula un processo ritualmente incardinato (come non è nella specie e

giusta quanto riconosce lo stesso Pretore denunciante quando, dopo aver

posto in luce la importanza del principio del contraddittorio, accenna

alla "sopravvenuta morte del contumace")", e nel "fatto che il giudice

non può di norma nel processo civile prendere iniziativa di sorta

nell'interesse delle parti".

7.2. - Poiché l'interpretazione estensiva dell'art. 182 c.p.c., in

virtù della quale rientrerebbe nei poteri del giudice invitare

l'attore a chiedere al tribunale competente la nomina di un curatore e

a rinnovare la citazione entro un dato termine nei confronti di

quest'ultimo, non può essere assunta al livello di quel "diritto

vivente" che consentirebbe di dire la proposta questione risolubile con

l'applicazione, condotta dai giudici a quibus, dei dettami espressi

nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al

codice civile, questa Corte non può esimersi dall'esaminare la

questione, che è da giudicare fondata perché il processo nel quale lo

"scomparso" non sia rappresentato dal curatore è contrario all'ideale

del "processo giusto" che i commi primo e secondo dell'art. 24 Cost.

confluiscono a garantire.

Il giusto processo civile vien celebrato non già per sfociare in

pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle

parti che vi partecipano - siano esse attori o convenuti - ma per

rendere pronuncia di merito rescrivendo chi ha ragione e chi ha torto:

il processo civile deve avere per oggetto la verifica della sussistenza

dell'azione in senso sostanziale di chiovendiana memoria, né deve, nei

limiti del possibile, esaurirsi nella discettazione sui presupposti

processuali, e per evitare che ciò si verifichi si deve adoperare il

giudice.

Questa verità, non avvertita dall'Avvocatura generale dello Stato

(supra 7.1.), ha sentito il Pretore di S. Margherita di Belice che, a

differenza del Pretore di Viadana, non ha dichiarato la contumacia

dello "scomparso" ma ha ravvisato la contrarietà ai commi primo e

secondo dell'art. 24 Cost. degli artt. 75 e 300 c.p.c. nell'assenza di

un potere che consenta al giudice, il quale avverta una situazione di

"scomparsa" del convenuto, di disporre l'interruzione del processo e di

darne notizia al Pubblico Ministero perché il rappresentante della

legge rivolga al tribunale competente istanza di nomina del curatore

dello scomparso; processo che sarà riassunto ad istanza del curatore

nominato ovvero dei controinteressati.

Vero che a presentare la istanza di nomina del curatore dello

scomparso sono legittimati anche i contraddittori dello scomparso ma

costoro possono non nutrirvi concreto interesse - il che non ha

avvertito il Pretore di Viadana - e migliore è, pertanto, il partito

di affidare la nomina del curatore al congiunto magistero del giudice

adìto e del Pubblico Ministero.

8. - La individuazione dei criteri, cui deve obbedire la verifica

della sussistenza in concreto di situazioni che giustifichino la nomina

del curatore allo "scomparso", non rientra nei compiti di questa Corte

la quale non può esimersi dal rilevare che il merito delle due vicende

sottoposte al suo esame si basa sulla inattività anche sostanziale

dello "scomparso" e sulla usucapione dei beni controversi che i

contraddittori ne han desunto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti 254/1979 e 277/1983,

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300

c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di

scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la

segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero

perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba

l'attore riassumere il giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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