Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1999 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo

comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con

ordinanza emessa il 10 aprile 1998 dal pretore di Trani, sezione

distaccata di Andria, nel procedimento civile vertente tra Riunione

Adriatica di Sicurtà s.p.a. e Cellammare Matteo ed altro, iscritta

al n. 452 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 26, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di costituzione della Riunione Adriatica di Sicurtà

s.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che il pretore di Trani, con ordinanza emessa il 10 aprile

1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,

della Costituzione, dell'art. 25, secondo comma, della legge 24

dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), "nella parte in cui non consente

l'opponibilità all'impresa designata della sentenza di condanna

della società assicuratrice contumace, quando il processo di merito,

in mancanza delle condizioni per la declaratoria di interruzione ai

sensi dell'art. 300, comma 4, c.p.c. e della volontaria costituzione

del commissario liquidatore, sia proseguito nei confronti della

impresa assicuratrice in bonis e non nei confronti di quella messa in

liquidazione coatta";

che la norma denunciata - secondo la quale, se il provvedimento

di liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice interviene in corso

di giudizio "e questo prosegua nei confronti dell'impresa in

liquidazione coatta, le pronunce relative sono opponibili, entro i

limiti di risarcibilità fissati dall'art. 21, ultimo comma,

all'impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le

sia stata comunicata da chi abbia interesse con atto notificato a

mezzo di ufficiale giudiziario" - andrebbe interpretata, ad avviso

del giudice a quo nel senso che la sentenza di condanna sarebbe

opponibile all'impresa designata solo in quanto il processo, a

seguito di interruzione e successiva riassunzione, o di spontanea

costituzione in giudizio del commissario liquidatore, sia proseguito

nei confronti dell'impresa in liquidazione in persona del commissario

liquidatore;

che, pertanto, nel caso in cui l'evento interruttivo, stante la

contumacia dell'impresa assicuratrice, non emerga nelle forme

tassativamente previste dall'art. 300 cod. proc. civ. e d'altro canto

il commissario liquidatore non si costituisca spontaneamente in

giudizio, il processo proseguirebbe tra le parti originarie, e non

nei confronti dell'impresa in liquidazione, con conseguente

inopponibilità della sentenza all'impresa designata;

che la norma, così interpretata, violerebbe l'art. 3 della

Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento che si

determinerebbe tra l'ipotesi considerata, di contumacia dell'impresa

assicuratrice, e quella in cui l'impresa si sia costituita in

giudizio prima della messa in stato di liquidazione coatta ed il suo

procuratore dichiari l'evento interruttivo;

che risulterebbe altresì leso il diritto di difesa del

danneggiato, garantito dall'art. 24 Cost., in relazione

all'impossibilità per costui di esercitare l'azione risarcitoria

anche nei confronti dell'impresa designata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della

questione;

che, ad avviso della difesa erariale, l'interpretazione della

norma prospettata dal giudice a quo sarebbe errata, in quanto la

sentenza di condanna dovrebbe ritenersi opponibile all'impresa

designata tanto nel caso in cui sia stata emessa nei confronti del

commissario liquidatore, quanto nel caso in cui sia stata emessa nei

confronti dell'impresa assicuratrice;

che la Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., opponente nel

giudizio a quo ha depositato fuori termine atto di costituzione.

Considerato che la ratio dell'art. 25, secondo comma, della legge

24 dicembre 1969, n. 990, è quella di consentire la prosecuzione del

giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione

dei veicoli, nonostante la messa in liquidazione dell'impresa

assicuratrice ed in deroga quindi al generale divieto di azioni

individuali nei confronti delle imprese in liquidazione coatta

amministrativa;

che l'opponibilità della sentenza all'impresa designata,

successore a titolo particolare dell'impresa posta in liquidazione,

è soggetta all'unica condizione che la pendenza del giudizio le sia

stata comunicata con atto notificato a mezzo di ufficiale

giudiziario;

che deve ritenersi a tal fine irrilevante la circostanza che il

processo prosegua tra le parti originarie - non essendo emerso

l'evento interruttivo nelle forme tassativamente previste dall'art.

300 cod. proc. civ. e non avendo ritenuto il liquidatore di

costituirsi in giudizio spontaneamente - ovvero nei confronti del

liquidatore, a seguito di interruzione o costituzione spontanea, in

quanto l'opponibilità della sentenza di condanna resta condizionata,

nell'uno come nell'altro caso, al solo adempimento della litis

denuntiatio (v., da ultimo, Cass. 23 giugno 1997, n. 5574);

che la formulazione ipotetica della norma ("... e questo prosegua

nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta") si giustifica

dunque non già con riferimento all'eventualità che il processo non

venga interrotto - eventualità del tutto irrilevante in relazione

alla finalità della norma - ma in considerazione piuttosto della

possibilità che il processo stesso, per qualsiasi motivo, non giunga

alla fase della decisione (come nel caso in cui, ad esempio,

l'impresa designata provveda al risarcimento del danno, anche in via

di transazione, come previsto dall'art. 29, secondo comma, della

legge n. 990 del 1969);

che la questione, essendo fondata su un erroneo presupposto

interpretativo, va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 dicembre

1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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