Codice di giustizia contabile

Art. 108 c.g.c. — Interruzione del processo

[1]1. Se prima della costituzione o all'udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.

[2]2. Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

[3]3. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e' interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.

[4]4. Se la parte e' costituita personalmente, il processo e' interrotto al momento dell'evento.

[5]5. Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' documentato dall'altra parte, o e' notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 93, comma 5.

[6]6. Nell'udienza di discussione, ((il pubblico ministero,)) se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, ((...)) puo' chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo.

[7]7. Se la parte e' costituita a mezzo di procuratore, il processo e' interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione del comma 1. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

[8]8. Se alcuno degli eventi interruttivi si avvera o e' notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di nuova udienza di discussione.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 6 parole tolte.

6. Nell'udienza di discussione, il pubblico ministeroaggiunto: , se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, tolto: ovvero di successori di persona giuridica,aggiunto: ... puo' chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art108 · fonte del testo

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