Art. 289 c.p.c. — Integrazione dei provvedimenti istruttori

[1]I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

[2]L'integrazione e' disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che e' comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere

Testo vigente dal 1 gennaio 1951

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 289 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 14226/2026

    14 maggio 2026

    In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo - in quanto difforme dal modello legale dell'art. 295 c.p.c. e non riferibile allo schema di cui all'art. 296 c.p.c. - pur non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo ove le parti non ne abbiano richiesto la prosecuzione entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi, ma, riscontrata l'erroneità della pronuncia dell'ordinanza di sospensione, gli è consentita l'adozione, su istanza di parte o d'ufficio, di un provvedimento recante la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa.

    Art. 289 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 295 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 14 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28384/2025

    27 ottobre 2025

    Nel caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo che colpisce una delle parti delle cause connesse produce effetti limitatamente al procedimento relativo alla stessa, con la conseguenza che, ove il giudice abbia dichiarato l'interruzione dell'intero processo, senza disporre la separazione della causa cui tale evento non è riferibile e fissare udienza per la sua prosecuzione, questa non può aver luogo se la parte interessata, analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c., non propone tempestiva istanza di riassunzione, la cui mancanza determina l'estinzione del giudizio.

    Art. 289 c.p.c. · Art. 274 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 303 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 101 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16883/2025

    24 giugno 2025

    In caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti delle cause connesse opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento; ne consegue che per il prosieguo della controversia - in caso di mancata separazione e di omessa fissazione dell'udienza - non colpita dall'evento interruttivo, la parte interessata deve proporre tempestiva istanza di riassunzione (analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c.) in difetto verificandosi l'estinzione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui era stata dichiarata l'estinzione dell'intero giudizio in luogo dell'estinzione della sola causa scindibile scaturita dall'intervento adesivo di una parte poi deceduta, nonostante il convenuto avesse tempestivamente chiesto la riassunzione della controversia scindibile non colpita dall'evento interruttivo).

    Art. 289 c.p.c. · Art. 274 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 303 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 63 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta in 2 capoversi.

… possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di tolto: tre aggiunto: sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

L'integrazione e' disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che e' comunicato a tutte le parti a cura del cancellieretolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art289 · fonte del testo

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