Art. 432 c.p.c. — Valutazione equitativa delle prestazioni
Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973
Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 432 cod. proc. civ. (secondo cui, nel rito del lavoro, quando sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice ordinario la liquida con valutazione equitativa), sollevata sul presupposto della inapplicabilità di detta norma nel processo amministrativo, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 113 Cost., in quanto - premesso che si deve reputare manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale di una norma che il giudice 'a quò non debba applicare, perché concernente una domanda che dal testo della stessa ordinanza di rimessione non risulti proposta essendo indubbio che anche il processo amministrativo è caratterizzato dal principio della domanda - le ordinanze di rimessione non contengono alcuna enunciazione dell'esistenza di una situazione che, in relazione alla 'causa petendì ed al 'petitum' dei ricorsi, sia stata ritenuta dal T.a.r. fondata, ex art. 2041 cod. civ., su quell'arricchimento senza causa della P.A., del quale sarebbe arduo - secondo il giudice 'a quò - determinare l'ammontare e che non sarebbe quindi liquidabile se non in via equitativa. - Cfr. O. n. 252/1994
Art. 432 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 113 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. 90 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Se la conciliazione non riesce, i rappresentanti delle associazioni formano processo verbale, dal quale deve risultare il mancato componimento.
tolto: Nel processo verbale i rappresentanti delle associazioni indicano la soluzione nella quale eventualmente concordano, precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito che a loro avviso spetta a una delle parti.
tolto: In quest'ultimo caso il processo verbale costituisce documento idoneo per ottenere decreto d'ingiunzione di pagamento della somma che vi si trova indicata.
tolto: In ogni caso l'associazione, alla quale fu fatta denuncia, deve trasmettere immediatamente al denunciante copia autentica del processo verbaleaggiunto: Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art432 · fonte del testo
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