Corte costituzionale

Ordinanza n. 591/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 28

marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle

spinte inflazionistiche), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile

2000 dal giudice di pace di Salerno nel procedimento civile vertente

tra Risi Eva e il condominio "via Madonna di Fatima n. 51" di

Salerno, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Salerno, con ordinanza emessa

il 17 aprile 2000, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 del d.l. 28 marzo 2000, n. 70

(Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte

inflazionistiche) per violazione degli artt. 3 e 32 della

Costituzione;

che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata avrebbe

stabilito, per la liquidazione del danno alla persona, un

risarcimento sensibilmente inferiore a quello che sarebbe stato

riconosciuto al danneggiato in base al diritto vivente formatosi in

applicazione dell'art. 1226 del codice civile;

che, secondo il rimettente, la norma avrebbe creato un

"sistema tariffario rigido" dal quale deriverebbe un trattamento

identico di situazioni soggettive fra loro differenti, senza la

possibilità di adottare alcun meccanismo correttivo per la

liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, con

conseguente violazione dell'art. 3 Cost;

che, sempre secondo il giudice a quo la norma impugnata

violerebbe anche l'art. 32 della Costituzione perché ometterebbe di

considerare "i valori che integrano e compendiano la salute del

soggetto danneggiato" quali il danno estetico, le attività del tempo

libero e di relazione in genere;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile

dal momento che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, recante

"Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte

inflazionistiche") ha soppresso la norma impugnata senza sostituirla

con altra disposizione.

Considerato che il giudice di pace di Salerno dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 28 marzo 2000, n. 70

(Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte

inflazionistiche), ritenendo che la norma impugnata violi gli artt. 3

e 32 della Costituzione;

che la norma denunciata non è stata convertita e che la

legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, recante "Disposizioni

urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche") non ha

previsto la salvezza degli effetti della disposizione né l'ha

riprodotta, anche parzialmente, in altra norma;

che la questione sollevata è per tale motivo inammissibile

(cfr., ex plurimis la sentenza n. 330 del 1996 e l'ordinanza n. 84

del 1993).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 28 marzo 2000, n. 70

(Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte

inflazionistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della

Costituzione, dal giudice di pace di Salerno con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:591 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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