Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/03/1970 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 297

del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 febbraio 1968 dal tribunale di Palermo nel

procedimento civile vertente tra Politi Evangelista e Gallo Stefano,

iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;

2) ordinanza emessa il 7 marzo 1969 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Dalpiaz Lorenzo e Sapienza Francesco,

iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969.

Visti gli atti di costituzione di Politi Evangelista e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

promosso da Evangelista Politi davanti al tribunale di Palermo nei

confronti di Stefano Gallo, il giudice istruttore informava il

procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale che erano

apparsi dei fatti che concernevano il Gallo ed una terza persona,

Pietro Bosco, e nei quali potevano ravvisarsi gli estremi del reato.

Rimessa successivamente la causa al collegio, questo, rilevato che in

dipendenza di quel rapporto era stata iniziata l'azione penale a carico

del Gallo per corruzione e tentata frode nelle pubbliche forniture e

ritenuto che la cognizione del reato influiva sulla decisione della

controversia civile, sospendeva il processo fino all'esito del giudizio

penale, a sensi dell'art. 3 del codice di procedura penale e dell'art.

295 del codice di procedura civile.

Il giudizio penale veniva definito con sentenza della corte di

appello di Palermo del 4 aprile 1966, che, a seguito, della

dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto

dal Gallo, diveniva irrevocabile il 19 luglio successivo.

Il Politi, con ricorso del 20 febbraio 1967, chiedeva al presidente

del tribunale la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del

processo, rilevando che della conclusione del giudizio penale era

venuto a conoscenza soltanto all'atto della presentazione del ricorso

stesso e che in quel giudizio non era stato parte né aveva avuto alcun

interesse diretto o indiretto da far valere.

All'udienza collegiale del 2 febbraio 1968, dopo che la causa aveva

subito vari rinvii, il Politi eccepiva l'illegittimità costituzionale

degli artt. 297, 305 e 307 del codice di procedura civile, nonché

degli artt. 27 e 28 del codice di procedura penale, in riferimento,

rispettivamente, agli artt. 24 e 3 della Costituzione.

Il tribunale, con ordinanza dell'8 febbraio 1968, mentre dichiarava

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28 del codice di procedura penale, deferiva a questa Corte

"la questione della legittimità costituzionale dell'art. 297 del

codice di procedura civile nella parte in cui, coordinandosi con il

precedente art. 295 e con l'art. 3 del codice di procedura penale, fa

decorrere il termine per la riassunzione del processo sottoposto a

sospensione necessaria dalla data della cessazione della causa di

sospensione, indipendentemente dalla conoscenza che l'interessato alla

riassunzione ne abbia".

2. - Il tribunale osservava che la sollevata questione era

evidentemente rilevante e non manifestamente infondata e che il caso

presentava note di sostanziale somiglianza con quello esaminato e

deciso con la sentenza n. 139 del 1967 di questa Corte, con cui era

stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art.

305 del codice di procedura civile in riferimento all'art. 24 della

Costituzione.

Il termine semestrale entro il quale il giudizio può essere

proseguito o riassunto secondo il tribunale , verrebbe fatto decorrere

"direttamente dal verificarsi di avvenimenti che possono essere

ignorati dalla parte interessata, in quanto esorbitanti dalle sue

ordinarie occupazioni ed esperienze e non fatti oggetto di obblighi od

oneri di notifiche o comunicazioni alla parte stessa, a carico di

chicchessia".

Questo sistema acquisterebbe speciale rilievo nelle ipotesi in cui

la parte colpita è attrice e l'ignoranza del dies a quo del termine

per la riassunzione può determinare il passaggio in giudicato della

sentenza impugnata o (come nella specie) l'esecutività

dell'ingiunzione opposta.

La difesa, in sostanza, non sarebbe garantita in relazione alla

vicenda della sospensione, giacché questa sarebbe ordinata in maniera

produttiva di svantaggio ad alcuno dei contendenti.

Infatti la parte estranea al processo dalla cui esistenza la

sospensione dipende, verrebbe a trovarsi in obiettiva difficoltà,

superabile soltanto con l'impiego di una diligenza più che normale e

in una posizione di svantaggio rispetto alle parti che in quel

processo, invece, siano direttamente impegnate, in ordine alla

necessità di avere tempestiva notizia dell'evento giuridico da cui il

corso del termine per la riassunzione prende automaticamente avvio.

3. - La stessa questione di legittimità costituzionale veniva

sollevata d'ufficio dal pretore di Milano, con ordinanza del 7 marzo

1969, nel procedimento civile vertente tra Lorenzo Dalpiaz e Francesco

Sapienza.

Il Dalpiaz aveva chiesto la condanna del Sapienza al risarcimento

dei danni conseguenti ad incidente automobilistico ed il processo era

stato sospeso in attesa della definizione del giudizio penale a carico

del convenuto per le lesioni che questi avrebbe causato al Dalpiaz in

quell'incidente.

Dopo che, con sentenza passata in giudicato il 20 ottobre 1966, il

reato ascritto al Sapienza era stato dichiarato coperto dall'amnistia

del 1966, il Dalpiaz aveva chiesto la riassunzione del giudizio civile

ma vi aveva proceduto con ricorso notificato il 22 dicembre 1967 al di

là del termine di sei mesi previsto dall'art. 297 del codice di

procedura civile. Il pretore, stante ciò, avrebbe dovuto dichiarare

l'estinzione del processo civile, ma come si è sopra detto, riteneva

rilevante per la specie e non manifestamente infondata l'anzidetta

questione di legittimità costituzionale.

Ricordato che codesta questione trovavasi già all'esame della

Corte costituzionale, a seguito dell'ordinanza dell'8 febbraio 1968 del

tribunale di Palermo, concordava con quel giudice nel ritenere

sostanzialmente violati i diritti della difesa "in quanto il termine a

quo è fatto decorrere da eventi che, non oggetto di oneri di notifiche

o comunicazioni, possono essere ignorati dalla parte interessata cui

verrebbe ad imporsi, tramite la normativa surrichiamata, un onere di

diligenza ben superiore a quello medio".

4. - Le due ordinanze venivano regolarmente notificate, comunicate

e pubblicate.

Davanti a questa Corte, nella causa promossa dal pretore di Milano,

non si è costituita nessuna delle parti e non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nella prima causa, invece, si costituiva una delle parti private,

il Politi, a mezzo degli avvocati Luigi Maniscalco Basile e Carlo

Fornario, con deduzioni depositate il 20 maggio 1968, e spiegava

intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 23 luglio

1968.

5. - L'Avvocatura, dopo avere richiamato i principi enunciati nella

citata sentenza n. 139 del 1967 di questa Corte, osservava che la

fattispecie allora considerata era radicalmente diversa da quella

prevista e disciplinata dall'art. 297 del codice di procedura civile, e

in particolare che due sarebbero gli elementi di caratterizzazione e

quindi di differenziazione: "La conoscenza che le parti hanno del fatto

interruttivo" e "la continuità dell'assistenza tecnica".

Mentre, infatti, l'evento interruttivo (costituito dalla morte o

dall'impedimento del procuratore) può restare ignorato alle parti, con

la conseguenza che, ad insaputa di queste, può aversi il passaggio in

giudicato o la esecutività, rispettivamente, della sentenza impugnata

o dell'ingiunzione opposta, e ciò, specificamente, in contrasto con

l'esigenza che sia protetta la parte rimasta priva dell'assistenza del

procuratore, nel caso della sospensione, questa è disposta con

provvedimento del giudice, il quale rende le parti consapevoli della

sospensione del processo e delle ragioni che l'hanno determinata. Da

ciò deriva che il verificarsi dell'evento dal quale la legge fa

decorrere il termine per la riassunzione del processo, rientra tra le

cose prevedibili e previste (quanto meno rispetto all'an) dalle parti

e, perché queste ne vengano a conoscenza, è sufficiente che usino la

normale ed abituale diligenza.

D'altro canto codesta impostazione troverebbe convalida, sul piano

della valutazione complessiva del fenomeno, nella circostanza che, pur

in presenza della sospensione, le parti non restano prive dello ius

postulandi e continuano, anzi, ad essere assistite dai loro procuratori

costituiti ai quali spetta, in non difficile adempimento del mandato

ricevuto, di seguire l'andamento del processo che ha causato la

sospensione e di provvedere per la prosecuzione del processo sospeso.

La norma impugnata, perciò, secondo l'Avvocatura, non risulterebbe

sotto nessun verso in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della

Costituzione.

E per le stesse ragioni sarebbe del pari escluso il contrasto con

l'art. 3. L'art. 297 del codice di procedura civile infatti non

tratterebbe diversamente i soggetti del processo civile sospeso, "in

quanto l'accento della disposizione non va posto sulla eventualità che

uno dei soggetti non sia parte del procedimento che ha causato la

sospensione e non sia perciò ufficialmente informata del suo esito" e

perché "simile eventualità costituisce mera accidentalità rispetto

alla circostanza che a tutte le parti nella causa civile è stato reso

noto il provvedimento di sospensione e tutte continuano ad esercitare

lo ius postulandi nel momento in cui viene a cessare la causa della

sospensione e dal quale comincia a decorrere il termine perentorio per

la prosecuzione del processo".

6.- La difesa del Politi, con le deduzioni e con la memoria

depositata il 14 gennaio 1970, si dichiarava di contrario avviso e

sosteneva la fondatezza della sollevata questione.

Deduceva che il nostro sistema processuale sarebbe caratterizzato

"dalla imposizione alle parti di una serie di oneri e di termini alla

cui mancata osservanza vengono ricollegate decadenze e preclusioni" e

che in un sistema del genere, "se si vuole garantire alle parti la

possibilità di ottenere la pronuncia di merito che costituisce il fine

del processo, si deve ammettere come inderogabile presupposto per la

decorrenza di un termine cui siano riconnesse decadenze o preclusioni,

che l'evento cui la decorrenza è collegata sia portato a conoscenza

delle parti".

Se si ritenesse diversamente, "si verrebbe a subordinare la

possibilità della parte di ottenere giustizia a circostanze non

dipendenti dalla volontà della parte stessa, ovvero allo svolgimento

di una attività (la continua indagine circa il verificarsi di fatti

cui si ricolleghino termini perentori) così gravosa da costituire un

irragionevole ed insopportabile onere per le parti litiganti".

Coerentemente ai detti principi, il codice di procedura civile

prevede generalmente che degli eventi processuali cui è collegata la

decorrenza di termini per una parte con oneri e conseguenti decadenze e

preclusioni, sia data comunicazione o notizia a cura dell'ufficio o ad

opera dell'altra parte. L'art. 297 del codice di procedura civile,

invece, fa decorrere il termine per la riassunzione dei processi

sospesi ai sensi dell'art. 295 o dell'art. 3 del codice di procedura

penale, dalla cessazione della causa di sospensione, indipendentemente

dalla conoscenza che di tale cessazione abbia avuto la parte

interessata alla riassunzione.

La norma, oggetto di denuncia, sarebbe, quindi, illegittima

costituzionalmente, perché l'art. 24 della Costituzione garantisce a

tutti la possibilità di adire il giudice e di ottenere una pronuncia

di merito sulla propria pretesa, e di non vedersi preclusa tale

possibilità se non in conseguenza di fatti od omissioni addebitabili a

chi si avvalga di quel diritto; e l'art. 297, come si è detto,

ricollega l'estinzione del processo al verificarsi di un fatto

obiettivo, non dipendente dalla volontà della parte ed ignoto alla

parte medesima.

In secondo luogo, perché non è assicurata l'integrale

utilizzabilità del termine concesso per la riassunzione. Ed infine

perché, con la notata disciplina (e sotto questo profilo sarebbe

violato l'art. 3 della Costituzione) si dà luogo ad una ingiustificata

disparità tra i cittadini dato che si "rende più gravoso per alcuni

di loro quelli i cui giudizi vengono sospesi ai sensi dell'art. 295 del

codice di procedura civile che per la maggioranza l'esercizio del

diritto di ottenere giustizia" e dato che tra le stesse parti del

processo civile sospeso, si pone in una evidente posizione di

svantaggio quella che non abbia la stessa veste nel processo

pregiudiziale.

Osservava ancora la difesa del Politi che in pratica il disposto

dell'art. 297 è tale da lasciare le parti sotto la minaccia di una

decadenza non sempre evitabile con l'ordinaria diligenza. Sopra la

parte del processo civile che non sia tale in quello penale (o nel

procedimento civile o amministrativo) pregiudiziale, infatti, grava

l'onere di consultare periodicamente i pubblici registri, e trattasi di

onere "non poco gravoso" specie nei casi in cui la parte deve adibire

allo scopo un apposito legale e sopportare le relative spese, senza

poterle ripetere. E può aversi che il passaggio in giudicato della

sentenza, dal cui verificarsi comincia a decorrere il termine, derivi

da un fatto che non viene annotato nei pubblici registri: con la

conseguenza che in un caso del genere solo chi è parte nel processo

pregiudiziale è in grado di averne conoscenza.

Nella specie, il Politi non avrebbe avuto e non ha avuto modo di

conoscere la sorte dell'impugnazione proposta dal Gallo, giacché delle

ordinanze di inammissibilità di cui all'art. 207 del codice di

procedura penale non è prevista l'annotazione in pubblici registri e

non è consentito alle parti estranee al giudizio l'ispezione del

fascicolo nel quale dette ordinanze vengono depositate. Al Politi,

quindi, era ed è stato impossibile conoscere il dies a quo per poter

riassumere tempestivamente il processo civile. Ed il Gallo invece,

quale parte del processo penale, era ed è stato sempre a conoscenza

delle vicende e della definizione di quel processo. Di conseguenza, tra

le due parti, ai fini della conoscenza dell'evento dalla cui data

decorreva il termine per la riassunzione, esisteva una evidente

disparità di trattamento. Considerato in diritto :

1. - Le due cause, instaurate con le ordinanze dell'8 febbraio 1968

e del 7 marzo 1969 rispettivamente del tribunale di Palermo e del

pretore di Milano ed aventi ad oggetto la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 297, comma primo, del codice di procedura

civile, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo,

della Costituzione, vanno riunite e decise con unica sentenza.

2. - Nelle tre ipotesi previste dal citato art. 297, comma primo (e

così considerate dalle ordinanze), la cessazione della causa di

sospensione di cui all'art. 3 del codice di procedura penale ed il

passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia

civile o amministrativa di cui all'art. 295 del codice di procedura

civile, potrebbero essere ignorati dalla parte interessata alla

prosecuzione del processo "in quanto esorbitanti dal campo delle sue

ordinarie occupazioni ed esperienze e non fatti oggetto di obblighi od

oneri di notifiche o comunicazioni alla parte stessa, a carico di

chicchessia". Ed in particolare, in ordine alla necessità di avere

tempestiva notizia di quegli eventi, la parte estranea al processo,

dalla cui pendenza è derivata la sospensione, verrebbe ad incontrare

una "obiettiva difficoltà, superabile soltanto con l'impiego di una

diligenza più che normale" ed a trovarsi in una posizione di

svantaggio rispetto alle altre parti che in quel processo fossero

invece direttamente impegnate.

Per tanto la disciplina della sospensione necessaria, ed in special

modo nei giudizi di impugnazione e di opposizione, non garantirebbe la

difesa e sarebbe inoltre in contrasto con il principio di eguaglianza.

3. - Circa la necessaria conoscenza del modo e del tempo in cui ha

luogo la cessazione della causa di sospensione, sono individuabili

varie ipotesi ed eventualità.

Qualora le parti del processo civile sospeso e di quello (penale,

civile o amministrativo) pregiudiziale siano le stesse, di quell'evento

esse di regola sono o sono messe al corrente.

Cio pero non avviene sempre: e ad esempio, l'ordinanza con cui il

giudice a quo dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione, è

notificata a chi ha proposto l'impugnazione (art. 207 del codice di

procedura penale) e non alle altre parti.

Qualora, poi, le parti del processo pregiudiziale siano diverse la

conoscenza del ripetuto evento è acquisita' dalle parti del processo

civile sospeso, attraverso il compimento di atti. A ciò queste

attendono direttamente o a mezzo di legali (sopportandone in definitiva

l'onere delle spese). Ma in ogni caso, la loro attività non è facile

a compiersi è non è sempre conducente.

Ed infatti, nell'ipotesi di sospensione a sensi del citato art. 3

del codice di procedura penale, alle parti del processo civile non è

consentito di compulsare i registri generali degli affari penali; e

nonostante l'esistenza di un interesse ad avere notizia dello stato del

processo penale, del tutto eventuale (in quanto subordinato ad

autorizzazione) è il rilascio di certificati o di copie di atti. E

nell'ipotesi in cui sia pregiudiziale la risoluzione di una

controversia civile, le stesse parti si vengono a trovare in

difficoltà o nell'impossibilità pratica di accertare tra l'altro come

e quando la sentenza di primo o di secondo grado passa in giudicato per

difetto di impugnazione: ad esse, in quanto terzi, infatti, non è dato

di conoscere se il relativo termine in concreto decorre dal giorno

della pubblicazione della sentenza o da quello della notifica della

stessa al procuratore costituito, e quando viene a cessare.

E non potendosi, d'altra parte, far carico ai soggetti interessati

di dover svolgere continue indagini al sopradetto fine, il

conseguimento del risultato sperato può non essere immediato o

tempestivo.

4. - Solo che si tengano presenti le ipotesi ora prospettate e le

eventualità esemplificatamente ricordate e sicuramente rientranti

nell'ambito della disciplina legislativa della sospensione necessaria

del processo civile, risulta esistente il denunciato contrasto

dell'art. 297, comma primo, del codice di procedura civile con gli

artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione.

Anche se appare razionale che sia assegnato agli interessati e non

all'ufficio il compito di rimettere in moto il meccanismo del processo

dopo che sia venuta meno la causa della sospensione, non può dirsi

legittimo il criterio secondo cui la decorrenza del relativo termine

semestrale è ricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali né

rare (e tutte riflettenti la stessa esigenza), dalle parti del processo

sospeso non sono conosciuti non solo all'atto in cui essi si verificano

ma neppure successivamente, o sono conoscibili solo con l'impiego di

una diligenza più che normale.

In base all'art. 297, comma primo, l'inscientia, originaria e

perdurante della parte, può far maturare preclusioni in suo danno.

La parte è per ciò solo posta in posizione di evidente

svantaggio; ma lo è anche se la cessazione della causa della

sospensione possa da lei essere conosciuta in quanto ciò avviene a

mezzo di indagini che non sempre sono producenti e che comunque sono

non facili e onerose.

E non si garantisce, in tal modo, il regolare e normale svolgimento

del contraddittorio.

Le parti del processo civile sospeso, e segnatamente quelle

interessate alla prosecuzione, non hanno assicurato il diritto di

difesa in modo effettivo ed adeguato e nel rispetto del principio di

eguaglianza.

Deve quindi dichiararsi l'illegittimità costituzionale della norma

in esame, in parte qua, perché non fa decorrere il termine per la

prosecuzione del processo civile sospeso dal giorno in cui le parti

abbiano conoscenza della cessazione della causa di sospensione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma

primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone la

decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova

udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla

conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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