Art. 4-bis — Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti

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1.Fermo quanto stabilito dall'articolo 13- ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo nonche' per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva.26 28 30a 34 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato e' detenuto. 2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali. 3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 357 (in G.U. 1a s.s. 03/08/19949, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata.

Corte Costituzionale

28

La Corte Costituzionale con sentenza 22 febbraio - 1 marzo 1995, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1995, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita' operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata.

Corte Costituzionale

30a

La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 dicembre 1995, n. 504 (in G.U. 1ª s.s. 20/12/1995, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito ad opera dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi ne abbiano gia' fruito in precedenza e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata".

Corte Costituzionale

34

La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che il beneficio della semiliberta' possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1998 al 29 aprile 1999

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 68/2026

    Ha colpito questo articolo
    5 maggio 2026

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen. La disciplina censurata dal Tribunale di Catanzaro – sottraendo i condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne, anche nei casi di minore gravità, alla regola generale della sospensione dell’ordine di esecuzione e precludendo loro per il primo anno di detenzione di fare domanda di ammissione alle misure alternative – è intrinsecamente irragionevole in quanto, a fronte della eterogeneità delle condotte riconducibili alla fattispecie in esame che il legislatore ha inteso valorizzare proprio con la previsione dell’attenuante della minore gravità, non si può presumere che la pericolosità del condannato sia sempre e comunque tale da rendere necessaria la detenzione in carcere per un anno. Essa, inoltre, determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di violenza sessuale (espressamente escluso dall’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. quando sia riconosciuta la minore gravità), fattispecie non solo affine per bene giuridico tutelato e cornice edittale, ma che presuppone, nella sua forma base, l’uso di violenza o minaccia o l’abuso di autorità. La scelta legislativa nella sua irragionevolezza comporta altresì un sacrificio del tutto inutile – anche nell’ottica di un’efficace tutela della collettività – rispetto alla finalità rieducativa della pena. (Precedenti: S. 203/2025 - mass. 47221, 47223; S. 202/2025 - mass. 47308; S. 24/2025 - mass. 46688; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 3/2023 - mass. 45268; S. 32/2020 - mass. 42286; O. 14/2024 - mass. 45962; O. 67/2020 - mass. 42632; O. 29/2013 - mass. 36942).

    Art. 4-bis Ordinamento penitenziario · Art. 609-quater c.p. · Art. 656 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 253/2019

    Ha colpito questo articolo
    4 dicembre 2019

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975, sono dichiarati inammissibili - per difetto di legittimazione - gli interventi di M. D., che non è parte del giudizio a quo ma di un giudizio distinto, rinviato in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, nonché dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dell'Unione Camere Penali Italiane, in quanto non titolari di un interesse qualificato inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative) sono ammessi a intervenire i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. L'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. ( Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 173 del 2019 e allegata ordinanza dibattimentale; ordinanza n. 204 del 2019 ). L'ammissibilità dell'intervento di un soggetto parte non del giudizio a quo, ma di un distinto giudizio, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso al contraddittorio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del rimettente. ( Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2016 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 71 del 2015 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 33 del 2015 ).

    Art. 4-bis Ordinamento penitenziario · Art. 416-bis c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 239/2014

    Ha colpito questo articolo
    22 ottobre 2014

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., l'art. 4- bis , comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47- quinquies della medesima legge a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni. Nella misura della detenzione domiciliare speciale, infatti - pur essendo presente una finalità di reinserimento sociale del condannato, costituente l'obiettivo comune di tutte le misure alternative alla detenzione - assume un rilievo del tutto prioritario l'interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età ad instaurare un rapporto quanto più possibile "normale" con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo. Assoggettando anche la detenzione domiciliare speciale al regime "di rigore" sancito dall'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975 che subordina la concessione dei benefici penitenziari solo ove vi sia collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58- ter della medesima legge, il legislatore ha accomunato fattispecie tra loro profondamente diversificate. Tale omologazione di trattamento è senz'altro lesiva dei parametri costituzionali evocati alla luce della ratio storica primaria del regime in questione, rappresentata dalla incentivazione alla collaborazione, quale strategia di contrasto della criminalità organizzata. Infatti, un conto è che tale strategia venga perseguita tramite l'introduzione di uno sbarramento alla fruizione di benefici penitenziari costruiti unicamente in chiave di progresso trattamentale del condannato; altro conto è che la preclusione investa una misura finalizzata in modo preminente alla tutela dell'interesse di un soggetto distinto quale quello del minore in tenera età a fruire delle condizioni per un migliore e più equilibrato sviluppo fisio-psichico. Tale conclusione non muta neppure guardando all'altra ratio del regime in considerazione, collegato alla funzione rieducativa della pena. La subordinazione dell'accesso alle misure alternative ad un indice legale del "ravvedimento" del condannato (la condotta collaborativa) può risultare giustificabile quando si discute di misure che hanno di mira, in via esclusiva, la risocializzazione dell'autore della condotta illecita, mentre cessa di esserlo quando al centro della tutela si collochi un interesse "esterno" ed eterogeneo, quale è quello preso in considerazione. - Sull'istituto della collaborazione con la giustizia di cui all'art. 58- ter della legge n. 254 del 1975 ai fini della concessione dei benefici penitenziari, v. le citate sentenze nn. 135/2003, 273/2001, 39/1994 e 306/1993. - Sulla possibilità di estendere l'accesso ai benefici penitenziari anche ai casi in cui un'utile collaborazione con la giustizia risulti inesigibile, per la limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna, ovvero impossibile, per l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con la sentenza irrevocabile nonché ai casi in cui la collaborazione offerta dal condannato si riveli «oggettivamente irrilevante», v. le citate sentenze nn. 68/1995, 357/1994 e 306/1993. - Sull'art. 47- ter della legge n. 254 del 1975, v. la sentenza n. 215/1990. - Sulla misura della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47- quinquies della legge n. 254 del 1975, v. la sentenza n. 177/2009.

    Art. 4-bis Ordinamento penitenziario · Art. 47-quinquies Ordinamento penitenziario · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 47-ter Ordinamento penitenziario

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

31 versioni dal 1991

1991oggi
  1. 7 maggio 2026 — oggiin vigoreper 5 mesi
  2. 25 febbraio 2026 — 7 maggio 2026per 2 mesi
  3. 17 dicembre 2025 — 25 febbraio 2026per 2 mesi
  4. 12 aprile 2025 — 17 dicembre 2025per 8 mesi
  5. 6 maggio 2023 — 12 aprile 2025per un anno
  6. 11 marzo 2023 — 6 maggio 2023per un mese
  7. 31 dicembre 2022 — 11 marzo 2023per 2 mesi
  8. 31 ottobre 2022 — 31 dicembre 2022per 2 mesi
  9. 12 dicembre 2019 — 31 ottobre 2022per 3 anni
  10. 9 agosto 2019 — 12 dicembre 2019per 4 mesi
  11. 31 gennaio 2019 — 9 agosto 2019per 6 mesi
  12. 21 aprile 2015 — 31 gennaio 2019per 4 anni
  13. 20 marzo 2015 — 21 aprile 2015per un mese
  14. 30 ottobre 2014 — 20 marzo 2015per 5 mesi
  15. 23 ottobre 2012 — 30 ottobre 2014per 2 anni
  16. 15 agosto 2009 — 23 ottobre 2012per 3 anni
  17. 8 agosto 2009 — 15 agosto 2009per 7 giorni
  18. 25 aprile 2009 — 8 agosto 2009per 4 mesi
  19. 2 marzo 2006 — 25 aprile 2009per 3 anni
  20. 24 dicembre 2002 — 2 marzo 2006per 3 anni
  21. 10 settembre 2002 — 24 dicembre 2002per 4 mesi
  22. 19 aprile 2001 — 10 settembre 2002per un anno
  23. 24 novembre 2000 — 19 aprile 2001per 5 mesi
  24. 29 aprile 1999 — 24 novembre 2000per un anno
  25. 8 gennaio 1998 — 29 aprile 1999per un anno
  26. 21 dicembre 1995 — 8 gennaio 1998per 2 anni
  27. 9 marzo 1995 — 21 dicembre 1995per 10 mesi
  28. 4 agosto 1994 — 9 marzo 1995per 7 mesi
  29. 13 agosto 1993 — 4 agosto 1994per 12 mesi
  30. 8 agosto 1992 — 13 agosto 1993per un anno
  31. 13 luglio 1991 — 8 agosto 1992testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1995 al 8 gennaio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che il beneficio della semiliberta' possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4bis · fonte del testo

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