Corte costituzionale

Ordinanza n. 359/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/11/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,

primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della liberta) - introdotto dal decreto-legge

13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla

criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento

dell'attività amministrativa), convertito nella legge 12 luglio

1991, n. 203, e successivamente modificato dal decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito

nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - promosso con ordinanza emessa il

29 giugno 2000 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, iscritta al

n. 173 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha

sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4-bis comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975,

n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" -

introdotto dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti

urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di

trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e successivamente

modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti

al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -

nella parte in cui impedisce, in assenza della collaborazione con la

giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento,

l'ammissione alla liberazione condizionale dei soggetti condannati

all'ergastolo per taluno dei delitti ivi indicati;

che il rimettente premette:

di essere investito di una richiesta di liberazione

condizionale da parte di un soggetto in espiazione della pena

dell'ergastolo, risultante dal cumulo di due condanne,

rispettivamente a ventisei anni di reclusione e all'ergastolo, per

due delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione;

che il condannato ha già usufruito di permessi premio dal

1987 al 1992, e che, dopo un'interruzione conseguente all'entrata in

vigore del decreto-legge n. 306 del 1992, è stato di nuovo ammesso a

tale beneficio;

che nel 1993 l'istante ha commesso una estorsione in danno

di un altro detenuto, a seguito della quale è stato sottoposto al

regime di massima sicurezza dall'ottobre 1993 al marzo 1994, e che

per tale delitto è stato condannato alla pena di anni due e mesi sei

di reclusione con sentenza passata in giudicato nel 1998;

che successivamente al delitto di estorsione il condannato,

oltre ad essere stato nuovamente ammesso ai permessi premio, ha

continuato a fruire della liberazione anticipata, sino a vedersi

riconosciuti 1605 giorni di riduzione della pena;

che, ai fini della rilevanza della dedotta questione di

legittimità costituzionale, il rimettente espone che sussistono "le

condizioni temporali di ammissibilità" al beneficio della

liberazione condizionale, in quanto alla pena effettivamente espiata

- circa ventidue anni di reclusione - debbono essere aggiunti quattro

anni e sei mesi di pena scontata a titolo di liberazione anticipata;

che, al riguardo, il rimettente precisa però che il

passaggio in giudicato della condanna riportata per il delitto di

estorsione commesso nel 1993 "comporterà la verifica della

revocabilità o meno di parte della riduzione pena in relazione alla

condanna subita e alla incompatibilità della stessa con il

mantenimento del beneficio";

che, quanto al requisito della collaborazione con la

giustizia, richiesto dall'art. 4-bis comma 1, primo periodo,

dell'ordinamento penitenziario in relazione ai titoli di reato ivi

indicati, il rimettente rileva che l'istante non si trova in una

situazione di collaborazione inesigibile, equiparabile - alla stregua

della giurisprudenza costituzionale (in particolare, viene richiamata

la sentenza n. 68 del 1995) - alla condotta descritta

dall'art. 58-ter del medesimo ordinamento;

che la non ammissibilità al beneficio della liberazione

condizionale non sarebbe neppure superabile sulla base della sentenza

della Corte costituzionale n. 445 del 1997, in quanto, se è vero che

il condannato aveva intrapreso prima dell'entrata in vigore del

decreto-legge n. 306 del 1992 un valido percorso riabilitativo, il

delitto di estorsione commesso nel 1993 ha comportato l'interruzione

del processo di rieducazione in atto;

che, ai fini della non manifesta infondatezza della

questione, il rimettente rileva che tale situazione "determina la

perpetuità effettiva e definitiva della pena dell'ergastolo"

precludendo, in violazione del principio costituzionale della

finalità rieducativa della pena, il reinserimento sociale del

condannato;

che, in particolare, il rimettente sottolinea l'analogia tra

la disciplina censurata e l'art. 177, primo comma, del codice penale,

dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza

n. 161 del 1997 nella parte in cui non prevede che il condannato alla

pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione

condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio,

ove ne sussistano i relativi presupposti;

che da questa pronuncia, e dalle precedenti decisioni della

Corte costituzionale su questioni concernenti il tema dell'ergastolo,

emerge che la liberazione condizionale è l'unico istituto che rende

l'ergastolo non contrastante con la finalità rieducativa della pena,

con la conseguenza che, ove la possibilità di accedere a tale

beneficio risulti preclusa in via totale e assoluta, ne deriverebbe

l'illegittimità costituzionale della relativa disciplina;

che secondo il giudice a quo le analogie tra la preclusione

dichiarata illegittima dalla sentenza n. 161 del 1997 e la disciplina

censurata sono strettissime, in quanto in entrambi i casi

l'inammissibilità alla liberazione condizionale impedisce

"l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio

civile";

che dall'art. 4-bis comma 1, primo periodo, dell'ordinamento

penitenziario conseguirebbe infatti una vera e propria preclusione ai

benefici penitenziari, analoga a quella stabilita dall'art. 177,

primo comma, cod. pen. prima dell'intervento della sentenza n. 161

del 1997, dal momento che la collaborazione non può "ritenersi

obbligata, scelta necessaria nel rapporto giudiziario e

penitenziario" ma si pone come "una scelta libera" della quale,

quando possibile, non si possono "conoscere le ragioni del silenzio"

e che "potrebbe, comunque, essere sovente non possibile" anche al di

fuori delle ipotesi in cui l'inammissibilità ai benefici

penitenziari "viene temperata in vario modo, per la previsione

diretta della legge" o per la "lettura della stessa da parte della

giurisprudenza costituzionale".

Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Firenze dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 4-bis comma 1, primo

periodo, dell'ordinamento penitenziario, in quanto applicabile anche

alla liberazione condizionale, nella parte in cui prevede che il

soggetto condannato all'ergastolo per taluno dei delitti ivi

indicati, ove non collabori con la giustizia a norma dell'art. 58-ter

del medesimo ordinamento, non può essere ammesso al predetto

beneficio e rimane quindi privato della possibilità di tornare in

libertà, in violazione del principio della funzione rieducativa

della pena di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che, in ordine alla rilevanza della questione, ai fini

dell'ammissione al beneficio della liberazione condizionale il

giudice è tenuto a verificare se si è realizzato il requisito

temporale di cui all'art. 176, terzo comma, del codice penale,

determinato per i condannati alla pena dell'ergastolo nella misura di

ventisei anni di reclusione;

che, al riguardo, il rimettente espone che il condannato ha

effettivamente espiato circa ventidue anni di reclusione, ai quali

andrebbe aggiunto il periodo di quattro anni e sei mesi di pena

scontata a titolo di liberazione anticipata ex art. 54, commi 1 e 4,

dell'ordinamento penitenziario, ma nello stesso tempo precisa che la

condanna ad anni due e mesi sei di reclusione per il delitto di

estorsione commesso nel 1993, passata in giudicato nel 1998,

"comporterà la verifica della revocabilità o meno di parte della

riduzione di pena in relazione alla condanna subita e alla

incompatibilità della stessa con il mantenimento del beneficio";

che, in effetti, a norma dell'art. 54, comma 3,

dell'ordinamento penitenziario - come integrato dalla sentenza di

questa Corte n. 186 del 1995 - la revoca della liberazione anticipata

non consegue più automaticamente alla condanna per delitto non

colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena, ma è disposta

solo se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita,

appare incompatibile con il mantenimento del beneficio;

che secondo la giurisprudenza di legittimità la revoca della

liberazione anticipata va estesa a tutte le riduzioni di pena già

maturate prima della condanna per il delitto commesso nel corso

dell'esecuzione;

che, alla stregua di quanto esposto dallo stesso rimettente,

è indubbio che nel caso di specie la decisione in ordine alla revoca

della liberazione anticipata - attribuita anche d'ufficio a norma

dell'art. 678 del codice di procedura penale al medesimo tribunale di

sorveglianza competente a deliberare sulla liberazione condizionale -

influisce sulla sussistenza del requisito temporale richiesto per

l'ammissione a quest'ultimo beneficio;

che il rimettente avrebbe quindi dovuto preliminarmente

decidere sulla revoca della liberazione anticipata a norma

dell'art. 54, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, così da

accertare l'effettiva durata del periodo di pena scontata dal

condannato e dirimere qualsiasi incertezza in ordine alla sussistenza

del requisito temporale di ammissione alla liberazione condizionale;

che l'incertezza su tale requisito si traduce in un difetto

di rilevanza della questione che, in quanto condizionata dall'esito

del procedimento sulla revoca della liberazione anticipata, risulta

meramente ipotetica;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-bis comma 1, primo periodo,

della legge 26 luglio 1975, n. 375 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta) -

introdotto dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti

urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di

trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e successivamente

modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti

al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -

sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari