Corte costituzionale

Ordinanza n. 397/1999

Altra decisione · depositata il 22/10/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

  • art. 15legge 306/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1998 dal Tribunale di

sorveglianza di Roma, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1999

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che, chiamato a decidere sull'istanza di affidamento in

prova al servizio sociale proposta da un condannato per il delitto di

sequestro di persona a scopo di estorsione, il Tribunale di

sorveglianza di Roma, premesso che nel caso di specie non erano

ravvisabili i requisiti né dell'utile collaborazione né della

"impossibilità" o "inesigibilità" della condotta collaborativa, ma

che il condannato era stato riammesso all'esperienza dei permessi

premio in forza della sentenza costituzionale n. 504 del 1995 e, a

seguito della successiva sentenza n. 445 del 1997, era stato ammesso

al beneficio della semilibertà e che dalle relazioni trasmesse dal

carcere e dal Centro di Servizio Sociale per Adulti era risultato un

"apprezzabile grado di risocializzazione", essendosi l'istante

scrupolosamente attenuto alle prescrizioni impostegli con il

programma di trattamento, così da comprovare l'approdo ad un livello

di risocializzazione pienamente adeguato alla richiesta misura

alternativa, ha, con ordinanza del 14 dicembre 1998, denunciato, in

riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3, della Costituzione,

l'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui

preclude che l'affidamento in prova al servizio sociale possa essere

applicato ai condannati che prima dell'entrata in vigore dell'art.

15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di

risocializzazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non

sia accertata la sussistenza di collegamenti con la criminalità

organizzata;

che, secondo il giudice a quo, la decisione da ultimo ricordata

non può essere estesa sul piano interpretativo a ricomprendere

istituti diversi dalla semilibertà e, in particolare, l'istituto

dell'affidamento in prova al servizio sociale "trattandosi di misura

più ampia e strutturalmente diversa dalla semilibertà"; in tal

modo, l'esclusione così risultante dalla norma adesso denunciata,

"interrompendo la progressività del trattamento senza che vi sia una

giustificazione derivante da una condotta colpevole del condannato o

da collegamenti con la criminalità organizzata", si rivela di dubbia

compatibilità con le rationes decidendi, non soltanto della sentenza

n. 445 del 1997, ma anche delle precedenti sentenze n. 306 del 1993 e

n. 504 del 1995, tutte protese ad affermare il principio della

illegittimità di interruzioni del trattamento rieducativo che già

all'epoca dell'entrata in vigore della norma restrittiva fosse

caratterizzato da adesioni comportamentali in sé sintomatiche di un

percorso rieducativo difficilmente regredibile;

che, in più, sarebbe vulnerato l'art. 3 della Costituzione, per

l'ingiustificata disparità di trattamento fra chi si trova a fruire

delle misure alternative alla detenzione unicamente perché la loro

concessione è anteriore all'intervento preclusivo e chi, invece, non

possa trovare accesso a tali misure solo perché il provvedimento di

concessione non è potuto intervenire prima della legge preclusiva;

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che prima della pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

questa Corte, con sentenza n. 137 del 1999, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge

26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che il

beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti di

condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15,

comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto

un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i

quali non sia accertata l'esistenza di collegamenti attuali con la

criminalità organizzata;

che tale decisione, delineando il percorso compiuto da questa

Corte, a partire dalla sentenza n. 306 del 1993, per mantenere il

rispetto del principio rieducativo nella fase dell'esecuzione penale

anche in presenza di leggi con cui è stato ritenuto - per far fronte

ai pericoli derivanti dalla criminalità organizzata - di restringere

l'accesso alle misure alternative alla detenzione o a determinati

benefici penitenziari, ha indicato come punto di arrivo di tale

percorso la regola in base alla quale non si può ostacolare il

raggiungimento della finalità rieducativa "con il precludere

l'accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative

in favore di chi, al momento in cui è entrata in vigore una legge

restrittiva, abbia già realizzato tutte le condizioni per usufruire

di quei benefici o di quelle misure";

che, di conseguenza, appare necessario che il giudice a quo

rivaluti, anche tenuto conto del beneficio richiesto, se, alla

stregua delle statuizioni contenute nella sopravvenuta sentenza della

Corte, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di

Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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