Corte costituzionale

Sentenza n. 504/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/12/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1995 dal Tribunale di

sorveglianza di Bari nel procedimento di sorveglianza nei confronti

di Ghirardini Pasqualino, iscritta al n. 331 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Adito in sede di reclamo ex art. 30-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354, da Ghirardini Pasqualino avverso il decreto con cui il

locale Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la

sua domanda volta ad ottenere la concessione di un permesso premio,

il Tribunale di sorveglianza di Bari ha, con ordinanza del 16 marzo

1995, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge

26 luglio 1975, n. 354, sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,

"nella parte in cui prevede il divieto di concessione dei permessi

premio ai condannati per i delitti indicati nel primo periodo del

primo comma dello stesso art. 4-bis già ammessi a fruire di tali

benefici che non abbiano prestato o non prestino collaborazione con

la giustizia ex art. 58-ter" della stessa legge n. 354 del 1975,

anche quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti

attuali dei medesimi con la criminalità organizzata.

2. - L'ordinanza osserva, in primo luogo, che il Ghirardini,

condannato per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione

con sentenza della Corte di appello di Milano, era stato detenuto dal

23 dicembre 1982 al 17 giugno 1988 e dal 13 ottobre 1988 al 5

dicembre 1991 e successivamente dal 7 maggio 1992, con scadenza pena

al 22 novembre 1997. Nel corso della sua detenzione aveva fruito di

oltre venticinque permessi premio (il primo concesso il 28 febbraio

1987, l'ultimo l'8 novembre 1991) ed era stato pure ammesso al lavoro

all'esterno dall'11 aprile 1988 al 17 giugno dello stesso anno.

L'interessato aveva proposto successivamente due domande di

permesso, nella seconda delle quali aveva invocato l'applicazione

della sentenza costituzionale n. 306 del 1993, in relazione ai

precedenti permessi premio di cui aveva usufruito, "esperienza questa

che gli sarebbe stata irragionevolmente (perché senza sua colpa)

preclusa dal sopravvenire della nuova disciplina". Ma il Magistrato

di sorveglianza aveva confermato il provvedimento di diniego perché

sarebbe da ritenere privo di rilievo il richiamo alla sentenza n. 306

del 1993, avendo tale pronuncia "disposto in tema di benefici già

concessi, non già di concessione dei benefici".

3. - Dopo aver sottolineato che il permesso premio costituisce

parte del programma di trattamento, ai fini della progressiva

risocializzazione del detenuto, "anche quale momento di passaggio

verso benefici più ampi", il giudice a quo ricorda come, con

l'entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, l'interessato non è

più ammesso ad usufruire dei permessi premio, salvo che alle

condizioni indicate dal "novellato" art. 4-bis della legge n. 354 del

1975. A questo proposito l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza

richiama la sentenza n. 306 del 1993 di questa Corte, con la quale è

stata, fra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, "nella parte in cui

prevede che la revoca delle misure alternative alla detenzione sia

disposta, per i condannati per i delitti indicati nel primo periodo

del comma 1 che non si trovano nella condizione per l'applicazione

dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando

non sia stata accertata l'esistenza di collegamenti con la

criminalità organizzata"; e ricorda che, proprio con riguardo al

reato di cui all'art. 630 del codice penale, la sentenza stessa ebbe

a sottolineare come tale reato "può bensì far capo ad

organizzazioni criminali stabili, ma non di rado è il frutto di

aggregazioni occasionali o comunque di strutture criminali

circoscritte, che tendono a dissolversi con la cattura dei

compartecipi"; senza contare che la mancata collaborazione potrebbe

derivare da valutazioni "non ragionevolmente rimproverabili", quali

il timore di gravi ritorsioni ai danni del collaboratore e dei suoi

familiari.

Rileva poi il giudice a quo che, nel caso in esame, nel

"sopravvenuto impedimento alla fruizione dei permessi" è assente

ogni colpa del Ghirardini, il quale ha utilizzato i permessi tenendo

sempre una condotta corretta; d'altro canto il reclamante non è più

collegato alla criminalità organizzata, "sia per la durata della

carcerazione sofferta ed il lungo lasso di tempo trascorso dalla

commissione del reato" sia "per le stesse caratteristiche del reato",

perpetrato "da una banda di nomadi giostrai" e non da

un'organizzazione collegata alla grande criminalità. Quanto, poi, ai

precedenti penali, ne risulta uno soltanto per il reato di furto.

4. - Il giudice a quo richiama, poi, le sentenze costituzionali n.

357 del 1994 e n. 68 del 1995 per affermarne l'inapplicabilità alla

posizione del Ghirardini. Da un lato, non risulta che la posizione

del condannato si sia differenziata da quella dei suoi correi;

dall'altro lato, è emerso che al fatto parteciparono altre persone

non identificate - ma sicuramente note al Ghirardini - riguardo

all'identificazione delle quali il reclamante non ha prestato il

minimo contributo. Donde la conclusione che, alla stregua del diritto

vigente, non resterebbe che confermare il provvedimento reiettivo del

Magistrato di sorveglianza.

5. - Di qui la necessità di sollevare la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,

sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, "nella parte in cui

prevede il divieto di concessione dei permessi premio ai condannati

per i delitti indicati nel primo periodo del primo comma dello stesso

art. 4-bis già ammessi a fruire di tali benefici che non abbiano

prestato o non prestino collaborazione con la giustizia ex art.

58-ter" della stessa legge n. 354 del 1975, anche quando non sia

stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi

con la criminalità organizzata.

Il tutto in una prospettiva volta ad estendere ai permessi premio i

principi enunciati dalla sentenza n. 306 del 1993. Vero è che tale

decisione ha preso in esame - per ragioni attinenti alla rilevanza -

il regime della sola revoca delle misure alternative, "laddove l'art.

15, comma 2, del d.-l. n. 306 prevede anche, per le stesse

condizioni, la revoca dei permessi premio". Ma, una volta "revocato

il permesso al momento in esecuzione da parte del Magistrato di

sorveglianza, il detenuto non potrebbe più ottenerne per la

disciplina dell'art. 4-bis". Dunque, poiché i permessi "non si

sostanziano, come le misure alternative, in una continuativa

esperienza di risocializzazione, secondo un programma di trattamento

che si estende a tutta la durata della pena, bensì in reiterate,

piccole esperienze di libertà per il detenuto, che nel loro

complesso costituiscono parte integrante del trattamento", il non

poter fruire del permesso premio da parte di un detenuto che vi era

ormai sistematicamente ammesso equivale ad una vera e propria revoca,

"intesa come revoca del trattamento praticato mediante il permesso".

In conclusione, poiché anche tale revoca deve essere assoggettata

ai principi costituzionali affermati nella sentenza n. 306 del 1993

(il condannato ha dato prova, infatti, con il progredire della sua

risocializzazione, della diminuzione della sua pericolosità

sociale), ne consegue che il privarlo di tale diritto senza suo

demerito ed a seguito dello ius superveniens si rivela una disciplina

irragionevole, oltre che in contrasto con il principio della funzione

rieducativa della pena.

6. - Nel giudizio non ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri né si è costituita la parte privata. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Bari dubita, in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, della legittimità

costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,

nel testo sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n.

306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui

esclude dal beneficio dei permessi premio i condannati per uno dei

delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art.

4-bis, già ammessi ad usufruire di tale beneficio, anche quando non

sia accertata la sussistenza di collegamenti con la criminalità

organizzata.

Chiamato a decidere sul reclamo proposto da un detenuto -

condannato per il delitto di sequestro di persona a scopo di

estorsione, che, nel corso della sua detenzione, aveva già usufruito

di venticinque permessi premio - avverso il decreto con cui il

Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la sua

domanda diretta ad ottenere un nuovo permesso premio, per non aver

prestato opera di collaborazione con la giustizia, il giudice a quo

ritiene che la posizione del condannato non ammesso per tale ragione

al detto beneficio non sia dissimile da quella del condannato al

quale venga revocata una misura alternativa alla detenzione, non

collaborante a norma dell'art. 58-ter della legge n. 354 del 1975.

Una fattispecie ritenuta non conforme alla Costituzione da questa

Corte con sentenza n. 306 del 1993, che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, del

decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del

1992, nella parte in cui, appunto, prevede che la revoca delle misure

alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per i

delitti indicati nel primo periodo del comma 1 che non si trovano

nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge n.

354 del 1975, anche quando non sia stata accertata la sussistenza di

collegamenti attuali dei medesimi con la criminalità organizzata.

Una situazione, dunque, equiparabile a quella del diniego del

permesso premio per il detenuto sistematicamente ammesso ad un simile

beneficio, costituente "parte integrante del trattamento". Tale

diniego verrebbe, infatti, a coincidere con una vera e propria revoca

del trattamento praticato al detenuto, così da impedirgli di

progredire nell'opera di risocializzazione.

2. - La questione è fondata.

Come è noto, l'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, nel testo

attualmente vigente, relativamente ai detenuti e internati per i

delitti previsti dall'ultima parte del primo periodo del comma 1,

consente l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le

misure alternative alla detenzione solo nei casi in cui tali detenuti

e internati collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter

della stessa legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 1, comma 5,

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12

luglio 1991, n. 203, stando al quale le disposizioni degli artt. 21,

comma 1 (ammissione all'assegnazione al lavoro all'esterno solo dopo

l'espiazione di un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque

anni), 30-ter, comma 4 (concessione dei permessi premio dopo

l'espiazione di almeno la metà della pena e, comunque, di non oltre

dieci anni), 50, comma 2 (ammissione alla semilibertà per i

condannati solo dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena),

concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel

comma 1 dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la

condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa

sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato

concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella

raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per

l'individuazione e la cattura degli autori dei reati.

Per la verità, il richiamo alla disposizione dell'art. 58-ter

della legge n. 354 del 1975 sembra rivelare un non troppo preciso

coordinamento con i precetti a loro volta richiamati da tale

disposizione e che parrebbero non preordinati ad istituire una

preclusione assoluta alla concessione del beneficio di cui all'art.

30-ter (oltre che dell'ammissione al lavoro esterno ed alla

semilibertà); pure se non è senza importanza considerare che, per i

reati del "primo gruppo" (fra i quali rientra anche quello per cui è

intervenuta condanna del reclamante nel giudizio a quo), la

collaborazione con la giustizia deve attuarsi nelle forme previste

dall'art. 58-ter, mentre per i reati della "seconda fascia" i

benefici previsti dalla prima parte del primo periodo dell'art. 4-bis

possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far

ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità

organizzata o eversiva.

Il che rende necessario a questa Corte puntualizzare come la

perentorietà del lessico adottato dal primo periodo del comma 1

dell'art. 4-bis nella sua ultima formulazione ("l'assegnazione al

lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla

detenzione previste dal Capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354,

fatta eccezione per la liberazione anticipata possono essere concessi

ai detenuti e internati

... solo nei casi in cui tali detenuti o internati collaborano con

la giustizia a norma dell'art. 58-ter"), non consenta una soluzione

diversa da quella suggerita dal giudice a quo. Con la conseguenza che

il richiamo di tale precetto agli artt. 21, comma 1, 30-ter, comma 4,

50, comma 2 (nessun richiamo è invece disposto relativamente alle

misure alternative alla detenzione diverse dalla semilibertà), è

effettuato solo in vista di consentire, ove venga spiegata la

richiesta attività collaborativa, l'applicazione anche immediata dei

benefici penitenziari.

3. - Ciò premesso, va ricordato come questa Corte, chiamata per la

prima volta a pronunciarsi sulla legittimità della scelta

collaborativa introdotta dall'art. 15 del decreto-legge n. 306 del

1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, quale condizione

insuperabile per l'approdo alle misure alternative alla detenzione,

pur ritenendo "rispondente alla esigenza di contrastare una

criminalità organizzata aggressiva e diffusa la scelta del

legislatore di privilegiare finalità di prevenzione generale e di

sicurezza della collettività, attribuendo determinati vantaggi ai

detenuti che collaborano con la giustizia", ebbe ad osservare come la

soluzione "di inibire l'accesso alle misure alternative alla

detenzione ai condannati per determinati gravi reati, abbia

comportato una rilevante compressione della finalità rieducativa

della pena" (sentenza n. 306 del 1993, paragrafo 11). Si

puntualizzò, in primo luogo, che la classificazione per tipi di

reato "non appare consona ai principi di proporzione e di

individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento

penitenziario"; si stigmatizzò, poi, come le maggiori perplessità

derivassero da un assetto che, "pur in una strategia di

incentivazione della collaborazione", finiva per vanificare

"programmi e percorsi rieducativi (in atto magari da lungo tempo)",

con la conseguente violazione della finalità rieducativa della pena

e dell'art. 3 della Costituzione. E ciò per la "preclusione assoluta

di tutte le misure extramurarie, delle quali il legislatore ha

riconosciuto l'utilità per il raggiungimento dell'obiettivo di

risocializzazione", nei casi in cui la "scelta collaborativa sarebbe

oggettivamente impossibile". Con riferimento alla revoca dei benefici

penitenziari, dopo aver precisato come il legislatore si è sempre

attenuto, conformemente al dettato dell'art. 27, primo comma, della

Costituzione, alla regola in base alla quale la revoca è comunque

subordinata ad una condotta addebitabile al condannato, ha ribadito

come l'effetto della revoca "deve essere proporzionato (oltre che al

quantum di afflittività che da esso è derivato) alla gravità

oggettiva e soggettiva del comportamento che ha determinato la

revoca".

Proprio dando applicazione ai detti principii si concluse che "la

mancata collaborazione non può essere assunta come indice di

pericolosità specifica", ben potendo derivare da "incolpevole

impossibilità di prestarla, ovvero essere conseguenza di valutazioni

che non sarebbero ragionevolmente rimproverabili, quali, ad esempio,

l'esposizione a gravi pericoli per sé o per i propri familiari che

la collaborazione del condannato possa eventualmente comportare".

Dunque, a fronte della statuizione che per i delitti indicati nel

primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis la valenza preclusiva

dell'inadempimento dell'onere previsto dall'art. 58-ter resta

condizionata - nel caso di condannati per i detti reati, che non si

trovino nella condizione di tenere il comportamento contemplato dalla

seconda di tali disposizioni - al mancato accertamento della

sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata

costituente l'unica delle condizioni perché al precetto ora

ricordato possa derogarsi, si rilevò che nell'effettuare tale ultima

verifica, "la mancata collaborazione con la giustizia può certo

assumere valore indiziante", precisandosi però che quando un simile

accertamento dia esito negativo, "stabilire che la misura alternativa

già concessa debba essere revocata sulla sola base della mancata

collaborazione trasmoda in regolamentazione irragionevole della

materia".

4. - Può dirsi allora che la valenza dell'elemento collaborativo

abbia subito, per via del suo significato prevalentemente

dimostrativo dell'assenza di collegamenti con la criminalità

organizzata, una progressiva opera di sgretolamento.

Ne consegue che la ratio decidendi della sentenza n. 306 del 1993

è stata correttamente invocata dal giudice a quo a sostegno della

illegittimità della norma adesso denunciata. Tanto più che il ruolo

esponenziale del contegno collaborativo relativamente ai delitti di

cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 è stato

ulteriormente ridimensionato a seguito della sentenza n. 357 del

1994, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui non prevede

che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano

essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al

fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda

impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che

siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa

l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal

modo, sfuggendo nuovamente ad una rigorosa tipicizzazione della

condotta di collaborazione, si è ancorata la concessione dei

benefici penitenziari ad un canone più elastico, dando rilievo al

momento accertativo (ma questa volta in senso positivo) della

inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Una

linea successivamente ripresa da questa Corte (v. sentenza n. 68 del

1995) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.

4-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo

del medesimo comma (e quindi pure i permessi premio) possano essere

concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e

delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda

impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che

siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa

l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Una

decisione che ebbe ad osservare - con perentorio intento

chiarificatore - come, pur rimanendo "sullo sfondo, quale generale

presupposto per la concessione dei benefici, la verificata assenza di

collegamenti con la criminalità organizzata", la normativa

introdotta dal decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge

n. 356 del 1992, "ha obliterato fino a dissolverli i parametri

probatori alla cui stregua condurre un siffatto accertamento, per

assegnare invece un risalto esclusivo ad una condotta - quella

collaborativa - che si assume come la sola idonea a dimostrare, per

facta concludentia, l'intervenuta rescissione di quei collegamenti".

La conseguenza è che, incentrandosi sulla condotta il presupposto

per il conseguimento dei benefici, la compatibilità con la funzione

rieducativa della pena rimane esclusa tutte le volte in cui la

collaborazione non "risulti oggettivamente esigibile" (così, ancora,

la sentenza n. 68 del 1995).

5. - Il giudice a quo, dopo aver correttamente sottolineato come

nelle ipotesi di impossibilità della scelta collaborativa - sia essa

tipizzata dall'art. 4-bis ovvero costituisca la risultante delle

decisioni ora ricordate - è sufficiente l'acquisizione di elementi

tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con

la criminalità organizzata, rileva come, nel caso di specie, la

scelta collaborativa sarebbe tuttora non impossibile risultando che

il reato, sia pure risalente negli anni, era stato commesso in

concorso con persone di cui certamente il condannato conosceva

l'identità, che non era stata, però, mai rivelata; la tipologia del

reato commesso comportava - come questa Corte aveva già precisato -

che il reato può "bensì far capo ad organizzazioni criminali

stabili, ma non di rado è il frutto di organizzazioni occasionali o

comunque criminali circoscritte che tendono a dissolversi con la

cattura dei compartecipi" (sentenza n. 306 del 1993). Di qui

l'applicazione dell'identica ratio decidendi di tale sentenza nel

caso di detenuto già ammesso a quel tipo di trattamento e del quale

risulti la rescissione di ogni collegamento con la criminalità

organizzata.

6. - La regula iuris enunciata nella sentenza n. 306 del 1993 si

fonda, appunto, sulla irragionevolezza della revoca dei benefici

penitenziari cui il detenuto era stato ammesso, anche quando non sia

stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la

criminalità organizzata. Ed è da ritenere che la medesima ratio

decidendi debba trovare applicazione nel caso in cui un detenuto che

sia stato ammesso al permesso premio, in forza dell'art. 4-bis non

sia più legittimato al detto beneficio. L'esperienza dei permessi

premio è, infatti, parte integrante del programma di trattamento.

Essa, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare,

"costituisce incentivo alla collaborazione del detenuto con

l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio previsto, in

assenza di particolare pericolosità sociale quale conseguenza di

regolare condotta", tanto da venir considerato esso stesso strumento

"di rieducazione in quanto consente un iniziale reinserimento del

condannato nella società", così da potersene trarre elementi utili

per l'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione (v.

sentenza n. 188 del 1990).

La funzione "pedagogico-propulsiva" assolta dal permesso premio ha

indotto questa Corte ad individuare - rimarcando il decisivo valore

della computabilità del periodo trascorso in permesso nella durata

della detenzione - una progressione nella premialità, cui fa da

contrappunto una regressione nella medesima (che, peraltro, non

coincide con la revoca del permesso) nei casi di mancato rientro in

istituto o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il

soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio (art. 53-bis

della legge n. 354 del 1975, inserito dall'art. 17 della legge 10

ottobre 1986, n. 663).

E pure se, tenuto conto della discrezionalità nella concessione

del permesso, l'accesso al beneficio non costituisce un diritto del

detenuto (v., ancora, la sentenza n. 188 del 1990), l'averne il

condannato usufruito si traduce in una sospensione temporanea della

pena detentiva, funzionale alla verifica della risocializzazione in

ambito extramurario, dato che, trascorso il periodo di permesso,

l'interessato ritorna alla primitiva condizione di condannato alla

pena detentiva.

Se è importante ricordare che il permesso premio non è compreso

nel capo sesto della legge penitenziaria, relativo alle misure

alternative alla detenzione, è egualmente importante puntualizzare

come esso rappresenti comunque uno "strumento cruciale ai fini del

trattamento", perché può rivelarsi "funzionale - in applicazione

del principio di progressività - all'affidamento in prova" (v.

sentenza n. 227 del 1995).

Ne consegue che privare il condannato per uno dei reati previsti

dal primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis, quando non ne sia

stata accertata la sussistenza di collegamenti con la criminalità

organizzata e ne sia stata viceversa accertata l'assenza di

pericolosità sociale in conseguenza della regolare condotta in

istituto, comprovata dalla concessione di precedenti permessi premio,

è situazione del tutto omologa, proprio per il profilo di

progressività del trattamento che qualifica il beneficio, alla

revoca delle misure alternative alla detenzione già ritenuta non

conforme alla Costituzione dalla sentenza n. 306 del 1993.

Vero è che, a differenza delle misure alternative alla detenzione,

le quali "nell'estinguere lo status di detenuto, costituiscono altro

status diverso e specifico rispetto a quello di semplice condannato"

(così, ancora, la sentenza n. 188 del 1990), i permessi premio non

innovano assolutamente lo status di detenuto, ma è altresì

indubitabile che l'impossibilità di procedere alla prosecuzione di

quel trattamento premiale già instaurato, pur non sussistendo valide

ragioni per l'interruzione di esso, non può non incidere -

rivelandone l'irrazionalità anche in rapporto alla funzione

rieducativa della pena - su entrambi i parametri invocati.

7. - La natura discrezionale della concessione del permesso premio

rende necessaria, però, una verifica di più ampio contesto, al fine

di determinare quando la mancata concessione comporti un'effettiva

interruzione del trattamento sul quale fondare una vicenda estintiva

assimilabile alla revoca, ovvero quando essa si risolva nel semplice

mancato soddisfacimento di una pretesa sulla quale non sembra

corretto, per il carattere discrezionale del provvedimento, fondare

una situazione giuridicamente tutelata.

Va però considerato che è proprio l'esercizio del potere

discrezionale assoggettato al rispetto delle regole di ragionevolezza

a fornire anche la misura del valore del permesso premio nell'ambito

del programma di trattamento. Non a caso, infatti, nella più recente

giurisprudenza di questa Corte si è inclusa la detta misura tra

quelle "di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità

della pena" e "perciò stesso modificano il grado di privazione della

libertà personale imposto al soggetto" (v. sentenza n. 349 del 1993,

paragrafo 5.1). Il che, peraltro, non esclude la legittimità di

interventi legislativi che condizionino l'erogabilità della misura

premiale purché da essi non discenda un effetto sospensivo del

trattamento risocializzante di cui il condannato si è dimostrato

già meritevole.

Ad impedire la legittimità di simili interventi è, infatti,

proprio l'eadem ratio decidendi della sentenza n. 306 del 1993.

Ed a tal fine, non può non assumere determinante rilievo la

circostanza che il condannato abbia già usufruito di precedenti

permessi premio, così da far ritenere instaurato nei suoi confronti

quel trattamento programmato anche al perseguimento di misure

alternative la cui revoca è stata ritenuta, dalla sentenza n. 306

del 1993, non conforme alla Costituzione con riguardo ad imputati dei

delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis della

legge n. 354 del 1975, "anche quando non sia stata accertata la

sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata".

È ovvio, pertanto, che rappresentando la concessione del permesso

premio esercizio di una facoltà del Magistrato di sorveglianza, la

possibilità di non far operare la preclusione derivante dall'art.

4-bis della legge n. 354 del 1975 resterà condizionata ad una

verifica da compiere caso per caso, non soltanto relativamente al

mancato accertamento della sussistenza di collegamenti attuali con la

criminalità organizzata, ma anche con riferimento alla fase del

trattamento, considerando il numero di permessi premio

precedentemente concessi che attestino univocamente la regolarità

della condotta sia intramuraria sia extramuraria e, quindi, la

meritevolezza quanto al proseguimento di quella progressività

rieducativa irrazionalmente preclusa dalla norma denunciata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,

della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito ad opera

dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui

prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata

nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo

del comma 1 dello stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle

condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio

1975, n. 354, anche quando essi ne abbiano già fruito in precedenza

e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la

criminalità organizzata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 1985.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:504 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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