Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/04/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

  • art. 15legge 306/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

come modificato dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con

ordinanza emessa il 19 maggio 1998 dal Tribunale di sorveglianza di

Torino, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Chiamato a pronunciarsi sul reclamo avverso il diniego di

permesso premio, reclamo proposto da persona condannata anche per il

delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che

dopo avere espiato oltre tredici anni di pena detentiva, aveva

chiesto che al proprio caso si applicasse la sentenza costituzionale

n. 445 del 1997, il Tribunale di sorveglianza di Torino premesso che

il Gruppo di osservazione e trattamento del carcere aveva predisposto

un programma di trattamento approvato dal Magistrato di sorveglianza

che esplicitamente valutava in modo favorevole l'eventuale

concessione di permessi premiali, ma che lo stesso Magistrato di

sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di

concessione del permesso, ostandovi il disposto dell'art. 4-bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354, e che l'invocata sentenza della Corte,

riferentesi alla semilibertà, non era direttamente estensibile al

beneficio richiesto ha, con ordinanza del 19 maggio 1998, sollevato,

in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma della Costituzione,

questione di legittimità del predetto art. 4-bis della legge n. 354

del 1975, nella parte in cui preclude l'accesso al beneficio del

permesso premio ai detenuti che, pur non trovandosi nelle condizioni

previste dall'art. 58-ter della stessa legge, abbiano comunque

maturato le condizioni per l'accesso a tale beneficio prima

dell'entrata in vigore del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

In particolare il Tribunale rimettente espone che il soggetto in

questione, pur "riconosciuto colpevole di gravi reati in materia di

traffico di sostanze stupefacenti con un ruolo non marginale" e

trovantesi in una posizione tale da "lasciare legittimamente ritenere

la presenza di margini di possibile collaborazione persino dopo

l'entrata in vigore della legge n. 356/1992", risultava tuttavia

"aver serbato per tutto il periodo di reclusione ultradecennale una

condotta corretta e rispettosa, senza aver riportato alcuna nota

disciplinare, ed aver fattivamente partecipato ad una attività

lavorativa inframuraria, sino a che ciò era stato compatibile con le

sue condizioni di salute, riportando perciò anche un encomio nel

carcere", che "aveva coltivato interessi culturali durante la

detenzione incrementando le proprie risorse psichiche", che aveva

"beneficiato complessivamente di 675 giorni di liberazione

anticipata, costituenti evidente riconoscimento della lunga

partecipazione all'opera di rieducazione", tanto da aver meritato la

sopra menzionata positiva relazione di sintesi del Gruppo di

osservazione e trattamento del carcere, seguita da un programma di

trattamento approvato dal Magistrato di sorveglianza ed includente,

come sopra detto, l'eventuale concessione di permessi premio.

Il Tribunale rimettente sottolinea in particolare che all'epoca

dell'entrata in vigore della legge n. 356 del 1992 il detenuto aveva

raggiunto le condizioni per essere ammesso ai permessi premio e che

nel corso degli anni successivi non risultava essersi mai discostato

dalla partecipazione al trattamento penitenziario.

2. - Rileva il giudice a quo che l'esame delle decisioni della

Corte sulla norma denunciata (ad iniziare con la sentenza n. 306 del

1993 per terminare con la decisione sopra ricordata) conduce a

ravvisare "una chiara linea evolutiva fondata sulla valorizzazione

del contenuto dell'art. 27, primo e terzo comma della Costituzione",

nel senso di una affermazione di principio della "relativa

costituzionalizzazione" delle posizioni giuridiche acquisite nel

corso del trattamento penitenziario. Così da profilare come

contrastanti con la funzione rieducativa della pena quelle modifiche

legislative che, incidendo sul trattamento penitenziario già in via

di sviluppo, provochino una regressione di tale trattamento pure in

assenza di una condotta deviante del detenuto o dell'effettivo

persistere della pericolosità sociale del detenuto stesso.

Il Tribunale aggiunge che, pur dovendosi riconoscere al

legislatore, "come materia di discrezionalità politica", la concreta

configurazione del rapporto tra le varie funzioni della pena, si deve

tuttavia rilevare che quando "il rapporto tra i progressi compiuti

dal detenuto sulla via della revisione delle proprie attitudini

devianti e la risposta dell'ordinamento in tema di graduale

allentamento delle modalità di espiazione della pena abbia già

avuto uno sviluppo concreto e sicuramente dimostrabile", si può

determinare un grave urto tra la funzione rieducativa e

quell'intervento legislativo che "paralizzi ulteriori sviluppi di un

percorso già iniziato e consolidato dalla vigenza di determinate

regole". Sempre secondo l'ordinanza del giudice rimettente, in questi

casi "la modifica della soglia della ammissibilità dei benefici

penitenziari in peius contrasta sicuramente con la funzione

rieducativa della pena poiché compromette non solo gli sviluppi

futuri del trattamento, ma anche i percorsi già compiuti".

A questo punto il Tribunale di sorveglianza si domanda "quale debba

considerarsi il momento in cui l'evoluzione del trattamento

penitenziario consolida una posizione che il legislatore non può

più comprimere senza il sacrificio della funzione rieducativa della

pena"; e trova congrua la risposta fornita dalla citata sentenza n.

445 del 1997 di questa Corte, secondo la quale l'intervento

legislativo ingiustificatamente ablatorio, perché contrastante con

l'art. 27 della Costituzione, si verifica quando esso incide su

soggetti che al momento della nuova legge avevano già maturato le

condizioni per essere ammessi al trattamento più favorevole,

sussistendo al contempo le condizioni oggettive e soggettive per la

concessione.

Senonché la suddetta sentenza - prosegue il giudice rimettente -

si riferisce esplicitamente ad un caso di ammissione alla

semilibertà, mentre nel caso esaminato in sede di reclamo si tratta

di una richiesta di permesso premio. Di qui la ritenuta permanenza

dell'ostacolo frapposto dall'art. 4-bis primo periodo, della legge 26

luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 15, comma 1, del

d.-l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1992, n. 356, e la conseguente necessità di sottoporre

all'esame della Corte "il dubbio circa il contrasto con l'art. 27

commi 1 e 3 dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, come

modificato dalla legge 7 agosto 1992 n. 504 (recte: 356), nella parte

in cui preclude l'accesso al beneficio di cui all'art. 30-ter Ord.

pen. ai detenuti che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui

all'art. 58-ter Ord. pen., abbiano comunque maturato i termini di

ammissibilità della concessione di tale beneficio prima dell'entrata

in vigore del d.l. 8 giugno del 1992, ed a tale data risultassero

nelle condizioni per l'ottenimento del beneficio stesso".

3. - Quanto alla rilevanza della proposta questione di legittimità

costituzionale il Tribunale rimettente osserva che la natura di

"giudizio allo stato degli atti" propria del procedimento di

sorveglianza ed il carattere preliminare della valutazione in punto

di ammissibilità del beneficio non consentono di formulare una sorta

di anticipato giudizio di concessione ostacolato unicamente dal

disposto della norma denunciata; ma che ciò non basta per escludere

la rilevanza dato che fino a quando non venga rimosso il divieto

derivante dall'art. 4-bis l'ammissibilità stessa del permesso

premio non potrebbe essere discussa.

4. - Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Torino, giudicando sul

reclamo proposto contro il diniego di permesso premio da un detenuto

considerato non inseribile tra i soggetti di cui all'art. 58-ter

dell'Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, come

modificata dal d.-l. n. 306 dell'8 giugno 1992, convertito dalla

legge 7 agosto 1992, n. 356), ma che tuttavia risultava trovarsi al

momento dell'entrata in vigore del suddetto d.-l. 8 giugno 1992, n.

306, nelle condizioni per essere ammesso al beneficio richiesto, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale per contrasto con

l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, "dell'art. 4-bis

della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dalla legge 7

agosto 1992, n. 504 (recte: n. 356), nella parte in cui preclude

l'accesso al beneficio dell'art. 30-ter Ord. pen., ai detenuti che,

pur non trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 58-ter Ord. pen.,

abbiano comunque maturato i termini di ammissibilità della

concessione di tale beneficio prima

dell'entrata in vigore del d.l. 8 giugno del 1992, ed a tale data

risultassero nelle condizioni per l'ottenimento del beneficio

stesso".

Il tribunale rimettente si riporta in proposito alla sentenza n.

445 del 1997 di questa Corte, con la quale è stato ritenuto che

"quando la condotta penitenziaria del detenuto ha consentito di

accertare il raggiungimento di uno stadio del percorso rieducativo

adeguato al beneficio da conseguire", "la innovazione legislativa che

vieta la concessione di misure alternative alla detenzione finisce

per atteggiarsi alla stregua di un meccanismo a connotazioni

ablative, riproducendo così quei caratteri di "revoca" non fondata

sulla condotta colpevole del condannato che questa Corte ha già

censurato" (il riferimento è essenzialmente alla sentenza n. 306 del

1993).

Senonché - prosegue il Tribunale - con la suddetta sentenza n.

445 del 1997 questa Corte si era riferita ad un caso nel quale la

richiesta del detenuto era rivolta all'ottenimento dell'ammissione al

beneficio della semilibertà, mentre nel caso oggi in esame la

richiesta del detenuto è rivolta all'ottenimento di un permesso

premio. Di qui la sollevata questione di legittimità costituzionale

con specifico riferimento all'ammissibilità a fruire di tale

beneficio.

2. - La questione è fondata.

Il percorso compiuto dalla giurisprudenza di questa Corte, a

partire dalla sentenza n. 306 del 1993, per mantenere il rispetto del

principio rieducativo nella fase dell'esecuzione penale anche in

presenza di leggi con cui è stato ritenuto - per far fronte ai

pericoli creati dalla criminalità organizzata - di restringere gli

accessi alle misure alternative alla detenzione o a determinati

benefici penitenziari, è rievocato dall'ordinanza del giudice a quo

come già lo fu nella sentenza n. 445 del 1997, alla quale

l'ordinanza stessa particolarmente si richiama a fondamento della

questione sollevata.

Il punto di arrivo di tale percorso è rappresentato

dall'affermazione secondo cui non si può ostacolare il

raggiungimento della finalità rieducativa, prescritta dalla

Costituzione nell'art. 27, con il precludere l'accesso a determinati

benefici o a determinate misure alternative in favore di chi, al

momento in cui è entrata in vigore una legge restrittiva, abbia già

realizzato tutte le condizioni per usufruire di quei benefici o di

quelle misure. Fermo restando ovviamente, come rimarca la stessa

ordinanza di rimessione, che nella materia in esame il giudizio di

meritevolezza è dato sempre "allo stato degli atti" (donde anche le

previsioni di sempre possibili revoche o di dinieghi di nuova

concessione nel caso di benefici reiterabili nel tempo) e nella più

attenta valutazione ad opera del giudice competente di tutti gli

elementi sottopostigli nel momento nel quale è chiamato a

deliberare. In particolare (e il richiamo è qui doveroso rispetto a

taluni passaggi dell'ordinanza di rimessione) non potrebbe bastare

per ottenere un ulteriore beneficio il solo fatto di avere meritato,

già prima dell'entrata in vigore della legge modificatrice, i

benefici consistenti negli sconti di pena che prendono il nome di

liberazione anticipata. Occorrono infatti sempre altri requisiti

correlati ai caratteri del beneficio o della misura che si tratta di

concedere, e tutti nel segno della loro persistente attualità.

Occorre inoltre, in conformità con la costante giurisprudenza di

questa Corte, risalente alla sentenza n. 306 del 1993, che anche per

i soggetti di cui al primo periodo del comma primo dell'art. 4-bis

non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la

criminalità organizzata (cfr. anche sentenze nn. 504 del 1995 e 445

del 1997). Ma pur con queste doverose cautele e precisazioni rimane

valido quanto affermato nella giurisprudenza di questa Corte, in

particolare nella sentenza n. 445 del 1997 sopra ricordata, nelle sue

proposizioni conclusive e nel suo contenuto essenziale.

E pertanto così come è stato affermato che non può essere negata

l'ammissione alla semilibertà nei confronti dei condannati che,

prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8

giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni dalla legge 7

agosto 1992, n. 356), abbiano raggiunto un grado di rieducazione

adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la

sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata,

altrettanto non può non ripetersi, nei confronti degli stessi

soggetti e nel ricorrere di tutte le altre condizioni di legge, per

la ammissione al beneficio previsto dall'art. 30-ter dell'Ordinamento

penitenziario. Ed infatti il permesso premio, pur non potendo essere

ricondotto alla categoria delle misure alternative alla detenzione,

è, per il chiaro dettato della legge, una parte integrante del

programma di trattamento (comma 3 del suddetto art. 30-ter) e,

secondo proposizioni più volte ripetute in decisioni di questa

Corte, strumento di rieducazione in quanto consente un iniziale

reinserimento del condannato nella società (sentenze n. 188 del 1990

e n. 504 del 1995).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), nella parte in cui non prevede che il beneficio del

permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati

che, prima della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione

adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la

sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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