Codice penale

Art. 416-ter c.p. — Scambio elettorale politico-mafioso

[1]((Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita' o in cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

[2]La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

[3]Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, e' risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della meta'.

[4]In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161

281

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo vigente dal 11 giugno 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 416-ter c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 14344/2025

    11 aprile 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro l’ordine pubblico, ha affermato che, ai fini dell’integrazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416-ter cod. pen., non è necessario che il soggetto agente rivesta la qualità effettiva di candidato, in quanto la norma incriminatrice richiede soltanto che l’accordo tra chi accetta la promessa di procurare voti e il procacciatore di essi sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale, ma non che il patto illecito intervenga nell’imminenza della consultazione elettorale e, segnatamente, dopo la convocazione dei comizi elettorali.

    Art. 416-ter c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 11 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 2017 al 11 giugno 2019. 14 parole tolte, 112 parole aggiunte in 4 capoversi.

Chiunque accettaaggiunto: , direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti aggiunto: da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di tolto: altra utilita' aggiunto: qualunque altra utilita' o in cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la tolto: reclusione da sei a dodici anni aggiunto: pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette tolto: di procurare voti con le modalita'aggiunto: , direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

aggiunto: Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo commaaggiunto: , e' risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della meta'.

aggiunto: In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art416ter · fonte del testo

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