Codice penale

Art. 629 c.p. — Estorsione

[1]Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. 128

[2]La pena e' della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate ((nel terzo comma dell'articolo 628)). 128

[3]((Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena e' della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonche' nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per eta' o per infermita')). 7 96 125 233 337

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234

7

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646

96

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

125

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.

128

Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 31 dicembre 1991.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

233

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Corte Costituzionale

337

La Corte Costituzionale con sentenza 24 maggio - 15 giugno 2023, n. 120 (in G.U. 1ª s.s. 21/06/2023, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'".

Testo vigente dal 17 luglio 2024

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 629 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 30016/2024

    22 luglio 2024

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale; - la condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani l’offerente da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, oltre ad integrare il reato di cui all’art.353 cod. pen., può integrare altresì quello di cui all’art. 629 cod. pen., ove abbia causato un danno patrimoniale derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile per effetto della partecipazione alla predetta gara.

    Art. 629 c.p. · Art. 353 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 120/2023

    Ha colpito questo articolo
    15 giugno 2023

    Il raffronto tra fattispecie normative diretto a vagliare la ragionevolezza delle scelte legislative di dosimetria penale deve avere ad oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione, rilievo tanto più ovvio quando si prospetti l'estensione di un'attenuante ad effetto speciale, che, per sua stessa natura, deroga all'ordinario effetto diminuente. (Precedenti: S. 136/2020 - mass. 43506; S. 282/2010 - mass. 34928; S. 161/2009 - mass. 33451).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entità. Il rimettente chiede di ottenere l'addizione indicata invocando come tertium comparationis l'attenuante prevista per il reato di violenza sessuale - 609-bis, terzo comma, cod. pen. -, tertium del tutto eterogeneo, quindi radicalmente inidoneo alla comparazione. Oltre che sul piano della costruzione legislativa delle fattispecie, l'eterogeneità tra l'estorsione e la violenza sessuale si misura nella stessa peculiare configurazione che l'attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. ha assunto presso la giurisprudenza di legittimità, che collega il riconoscimento dell'attenuante in questione a una valutazione globale del fatto guidata da indici palesemente inconferenti alla dimensione patrimoniale dell'estorsione, in quanto rapportati al grado di compressione della libertà sessuale e al conseguente danno arrecato alla vittima in termini psichici).

    Art. 629 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 460/1997

    Questione infondata
    30 dicembre 1997

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui prevede per il delitto di estorsione la pena minima edittale di cinque anni, sanzione questa, secondo il giudice rimettente, irragionevole e sproporzionata, alla luce, in particolare, del confronto con i delitti di rapina e di concussione. Invero i delitti richiamati risultano intrinsecamente diversi, sicché è inconferente ogni paragone concernente la misura della pena e pertanto, mancando un pertinente ed univoco termine di raffronto, qualsiasi intervento della Corte si risolverebbe in una indebita invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore. - Su questione analoga concernente il raffronto tra il delitto di estorsione e quello di rapina, v. O. n. 368/1995. Circa la discrezionalità del legislatore in tema di determinazione della pena, v. S. n. 217/1996. red.: M. Maiella

    Art. 629 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 368/1995

    Questione infondata
    24 luglio 1995

    Posto che, come la Corte ha più volte affermato, rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale e che l'esercizio di tale discrezionalità può essere sindacato solo quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza, l'aumento - introdotto con l'art. 8, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., in l. 18 febbraio 1992, n. 712 - della pena minima edittale da tre a cinque anni per il delitto di estorsione, oltre a non dar luogo a macroscopiche differenze rispetto al trattamento sanzionatorio stabilito per il delitto di rapina, appare comunque giustificato dalla esigenza di evitare che, a fronte del dilagare del racket delle estorsioni, possano essere irrogate pene che, con il concorso delle circostanze attenuanti, si mantengano nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell' art. 629, primo comma, cod. pen.). - Sul limite della ragionevolezza e sul principio di proporzionalità in ordine alla discrezionalità legislativa in materia sanzionatoria, v. 'ex plurimis', S. nn. 341/1994, 25/1994 e 333/1991. red.: G.L. rev.: S.P.

    Art. 629 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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11 versioni dal 1930

1930oggi
  1. 17 luglio 2024 — oggiin vigoreper 2 anni
  2. 22 giugno 2023 — 17 luglio 2024per un anno
  3. 3 agosto 2017 — 22 giugno 2023per 6 anni
  4. 29 febbraio 2012 — 3 agosto 2017per 5 anni
  5. 13 ottobre 2011 — 29 febbraio 2012per 5 mesi
  6. 2 gennaio 1992 — 13 ottobre 2011per 20 anni
  7. 13 maggio 1991 — 2 gennaio 1992per 8 mesi
  8. 29 settembre 1982 — 13 maggio 1991per 9 anni
  9. 6 novembre 1974 — 29 settembre 1982per 8 anni
  10. 25 maggio 1945 — 6 novembre 1974per 29 anni
  11. 26 ottobre 1930 — 25 maggio 1945testo originarioper 15 anni

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 2023 al 17 luglio 2024. 4 parole tolte, 126 parole aggiunte in 2 capoversi.

La pena e' della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate tolto: nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente aggiunto: nel terzo comma dell'articolo 628.

aggiunto: Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena e' della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonche' nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per eta' o per infermita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art629 · fonte del testo

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