Art. 90 — Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva

(( 1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si e' sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo' altresi' sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. La sospensione puo' essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni)) La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa (( e la relativa domanda e' inammisibile)) se nel periodo compreso tra l' inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione. (( 3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonche' le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato)) La sospensione della esecuzione della pena non puo' essere concessa piu' di una volta ((...)). (( 4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni))

Testo vigente dal 28 febbraio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 133/1992

    Questione infondata
    27 marzo 1992

    a) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 bis della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondente all'art. 90 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione dal giu…

    Art. 82-bis Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 90 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost. · Art. 71 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1993 al 28 febbraio 2006. 114 parole tolte, 161 parole aggiunte.

1. Nei confronti di persona tolto: condannata ad aggiunto: che debba espiare una pena detentiva tolto: non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, aggiunto: inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tolto: tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale aggiunto: tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione della pena aggiunto: detentiva per cinque anni qualoraaggiunto: , all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si e' sottoposta tolto: o ha in corso aggiunto: con esito positivo ad un programma terapeutico e tolto: socioriabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte aggiunto: socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo' altresi' sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. La sospensione puo' essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria tolto: o ancora da scontare, non superano i quattro anniaggiunto: , non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa aggiunto: e la relativa domanda e' inammisibile se nel periodo compreso tra tolto: l'inizio aggiunto: l' inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione. aggiunto: 3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza aggiunto: nonche' le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. tolto: Non aggiunto: La sospensione non si estende alle tolto: pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, ne' alle obbligazioni civili derivanti dal reatotolto: . La sospensione della esecuzione della pena non puo' essere concessa piu' di una volta tolto: ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 puo' tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con piu' condanne divenute definitive anteriormente all'istanza di cui all'art. 91, comma 1.aggiunto: .... 4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art90 · fonte del testo

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