Art. 74 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. (( Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. )) Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 214/2025

    Questione inammissibile
    30 dicembre 2025

    Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo e difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, sez. unica pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e all’art. 49, par. 3, CDFUE – dell’art. 74, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede per il “capo-promotore” di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi e dal numero di associati superiore a dieci, «la pena fissa di 24 anni di reclusione». Contrariamente a quanto sostiene il rimettente sulla base anche di un’incompleta ricostruzione del quadro normativo, la disposizione censurata – pur caratterizzata da un profilo di evidente irrigidimento – non contempla una pena fissa, ma si limita a stabilire per la fattispecie aggravata l’aumento del minimo della pena prevista per il reato-base, senza incidere sul massimo, in tal modo salvaguardando una forbice extra-edittale (da ventiquattro a trenta anni di reclusione per effetto degli artt. 64 e 66 cod. pen.) che lascia comunque aperto un non trascurabile compasso, idoneo a consentire una sufficiente elasticità nella commisurazione giudiziale della pena; senza considerare che l’aumento di pena ben potrebbe essere eliso dal concorso di circostanze attenuanti. I princìpi evocati dal rimettente mediante il richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulle pene fisse non appaiono pertanto pertinenti alla disciplina censurata. Solo apoditticamente prospettata, peraltro senza richiamo all’art. 117, primo comma, Cost., è invece la censura di violazione dell’art. 49, par. 3, CDFUE. (Precedenti: S. 195/2023 - mass. 45827, 45828; S. 135/2023 - mass. 45623; S. 2/2023; S. 263/2022 - mass. 45266; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 253/2022 - mass. 45225; S. 128/2022; S. 252/2021 - mass. 44435).

    Art. 74 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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  • Sentenza n. 138/2024

    Questione inammissibile
    19 luglio 2024

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Brescia in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e chi vi partecipa, con le pene minime di venti e dieci anni di reclusione, anziché di sette e cinque anni, come previsto nel massimo per le ipotesi “lievi” di associazione dal successivo comma 6. Lo iato tra le pene minime previste per l’ipotesi “ordinaria” e quelle massime stabilite per l’ipotesi “lieve” del delitto di associazione finalizzata al narcotraffico evidenzia una “frattura sanzionatoria” di ampiezza analoga, ed anzi persino più estesa, rispetto a quella giudicata non costituzionalmente tollerabile dalla sentenza n. 40 del 2019 in relazione ai delitti di cui all’art. 73 del medesimo t.u., sia in termini assoluti (tredici anni di differenza per i soggetti “apicali” e cinque per i partecipanti “semplici”), sia in termini proporzionali (quasi il triplo per i soggetti “apicali” e il doppio, come nel caso allora censurato, per i partecipanti “semplici”). Al vulnus denunciato non è, però, possibile porre rimedio, come richiesto dal rimettente, con l’allineamento dei minimi edittali della fattispecie “maior” ai massimi di quella “minor”, non potendosi ritenere che alla continuità dell’offesa debba necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria; una tale soluzione, inoltre, non si inserirebbe nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore, determinando un rilevantissimo abbattimento della risposta punitiva rispetto a fatti che, nella valutazione legislativa, presentano un marcato disvalore, in ragione del connubio tra associazionismo criminale e mercato della droga. Né sono ricavabili, allo stato, grandezze di riferimento diverse – all’interno della disciplina degli stupefacenti o in relazione ad altre figure “specializzate” di reato associativo – che consentano di riequilibrare l’assetto sanzionatorio censurato. A fronte della riscontrata anomalia sanzionatoria è, tuttavia, auspicabile un sollecito intervento del legislatore. (Precedenti: S. 40/2019 – mass. 42188; S. 179/2017 – mass. 41198).

    Art. 74 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2011 al 24 novembre 2016. 64 parole aggiunte.

… prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. aggiunto: Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art74 · fonte del testo

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