Corte costituzionale

Ordinanza n. 249/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Nome sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà personale), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo

1999 dal tribunale di sorveglianza di Roma nel procedimento di

sorveglianza nei confronti di C.C., iscritta al n. 461 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con ordinanza del 23 marzo 1999, il tribunale di

sorveglianza di Roma ha sollevato su eccezione della difesa, in

riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4-bis comma 1, della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà personale), come

modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,

n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modificazioni

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto della criminalità mafiosa), nella parte in cui non prevede

che la liberazione condizionale e la semilibertà possano essere

concesse ai condannati per i delitti previsti nel comma 1 del citato

art. 4-bis "che non abbiano fruito di permessi premio quando il

giudice che procede ritenga che essi abbiano comunque raggiunto un

grado di rieducazione adeguato, conseguito prima dell'entrata in

vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992,

n. 306 e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti

attuali con la criminalità organizzata";

che il rimettente premette di essere stato investito di una

richiesta di liberazione condizionale e di semilibertà presentata da

un detenuto condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione

e violazione della legge sulle armi alla pena di ventidue anni di

reclusione, con decorrenza dal 15 aprile 1983 e fine pena al 19

settembre 2002;

che il condannato non potrebbe essere ammesso ai benefici

richiesti, neppure in virtù delle sentenze della Corte

costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità

dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario;

che il condannato, di cui appaiono indubbi "i progressi

trattamentali e il ravvedimento interiore", non ha mai goduto di

permessi premio, pur avendo dimostrato nel corso della detenzione

"fattiva e concreta adesione all'opera di rieducazione, tanto da

essere ammesso dal giugno 1996 all'attività lavorativa fuori della

cinta perimetrale dell'istituto penitenziario";

che tale circostanza impedirebbe al condannato di essere

ammesso alla semilibertà, in quanto la sentenza n. 445 del 1997

della Corte costituzionale "nella parte motiva, da interpretarsi

necessariamente alla luce della fattispecie sottoposta all'esame

della Corte", fa esclusivo riferimento alla situazione di condannati

già ammessi al permesso premio in epoca antecedente all'entrata in

vigore del decreto-legge n. 306 del 1992;

che, con particolare riferimento ai parametri costituzionali

di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., il rimettente rileva

che, "una volta elevato a corollario dell'art. 27 della Costituzione

il principio della intangibilità, anche ad opera del legislatore

ordinario, degli effetti dei progressi del trattamento conseguiti

prima dell'entrata in vigore della disciplina restrittiva, risulta

irragionevole ritenere accertato un determinato grado di

risocializzazione solo in virtù di una pronuncia a sua volta

intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge";

che, qualora - come nel caso di specie - tale pronuncia

manchi, per motivi indipendenti sia dalla volontà del detenuto che

dagli esiti del trattamento, si determinerebbe, in violazione

dell'art. 3 Cost., una ingiustificata e irragionevole disparità in

danno di quei detenuti il cui iter trattamentale non sia stato

valutato in tempo utile;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 137 del

1999 (successiva all'ordinanza di rimessione), ove è affermato il

principio che non vi può essere preclusione alla concessione di

determinati benefici o di determinate misure alternative in favore di

chi, al momento in cui è entrata in vigore la legge restrittiva,

abbia già realizzato tutte le condizioni per usufruire di quei

benefici o di quelle misure, si è rimessa alle valutazioni della

Corte.

Considerato che il rimettente, nel sollevare la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-bis dell'ordinamento

penitenziario, come modificato dal decreto-legge n. 306 del 1992,

lamenta che la norma censurata non consenta di concedere la

liberazione condizionale e la semilibertà ai condannati che, pur

avendo raggiunto alla data di entrata in vigore della nuova

disciplina restrittiva un grado di rieducazione adeguato al beneficio

richiesto, non abbiano goduto a tale data di permessi premio;

che peraltro il rimettente non indica quale delle due misure

egli intenderebbe in concreto applicare, menzionando genericamente,

nel motivare sulla rilevanza della questione, l'"iter trattamentale e

la presenza di ogni altra condizione utile ai fini dell'ammissione

[...] sia alla liberazione condizionale che alla semilibertà";

che, trattandosi di misure non cumulabili, in quanto

applicabili solo alternativamente, e per le quali la legge richiede

diversi requisiti e condizioni di ammissione, ne risulta l'incertezza

assoluta sulla richiesta che il rimettente intende sottoporre a

questa Corte;

che, ai fini dell'ammissibilità della questione, tale

incertezza è tanto più rilevante ove si consideri che con sentenza

n. 137 del 1999, successiva alla data dell'ordinanza di rimessione,

questa Corte - decidendo su un caso in cui non era stato in

precedenza concesso alcun beneficio - ha affermato che è sufficiente

che il condannato abbia conseguito, alla data di entrata in vigore

dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992, un grado di

rieducazione adeguato al beneficio richiesto, risultando così

superata l'interpretazione restrittiva riservata dal rimettente alla

precedente sentenza n. 445 del 1997, che si riferiva appunto alla

semilibertà;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo

comma, 101, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di

sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2000.

Il presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari